News legislativa 21_07_2025


​​Il decreto legge 21 maggio 2025 n. 73 (cd. Decreto Infrastrutture), convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025 n. 105 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 166 del 19 luglio 2025) interviene su diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici riguardanti:

  • la revisione dei prezzi (art. 60);

  • i certificati di esecuzione dei lavori nel caso di prestazioni oggetto di subappalto (art. 119, comma 20);

  • gli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45);

  •  l’anticipazione del prezzo (art. 125);

  •  i criteri minimi ambientali (art. 57, comma 2);

  •  i procedimenti di urgenza e di protezione civile (art. 140);

  • la disciplina del collegio consultivo tecnico (art. 2, allegato V.2).

Con riferimento alla revisione dei prezzi, il decreto-legge n. 73/2025 (articolo 9) è intervenuto colmando una lacuna legislativa derivante dalla sovrapposizione tra la disciplina introdotta dal decreto Sostegni-ter (articolo 29, decreto-legge n. 4/2022) e le disposizioni del decreto Aiuti (articolo 26, comma 6-ter e comma 6-sexies, decreto-legge n. 50/2022). In particolare, si prevede una disciplina specifica per i contratti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023. Per tali contratti, ai fini della revisione dei prezzi, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, l’applicazione di tali disposizioni, ferma la necessità di garantire la copertura, nel quadro economico dell’opera, delle voci delle somme a disposizione, è consentita a condizione che i contratti non abbiano beneficiato di precedenti forme di compensazione e siano stati rispettati determinati requisiti di sostenibilità economica. Inoltre, viene previsto che lo stato di avanzamento dei lavori deve tener conto dei prezzari aggiornati annualmente, in aumento o, per le sole variazioni eseguite o contabilizzate nel 2025, in diminuzione, rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche al Codice dei contratti pubblici, esse sono contenute all’articolo 2; in particolare in tema di:

  1. utilizzo da parte soltanto dei subappaltatori dei certificati di esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, il decreto introduce un regime transitorio per le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi di gara sono stati pubblicati prima del 31 dicembre 2024. Ad essi non si applica la disposizione limitativa prevista dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024). Pertanto, ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori relativi alle procedure avviate prima del 31 dicembre 2024, la stazione appaltante non è tenuta a scomputare dal valore complessivo dell’appalto l’importo delle prestazioni eseguite in subappalto; conseguentemente le imprese potranno continuare a fare affidamento anche sui lavori subappaltati, per ottenere o incrementare la qualificazione SOA (comma 1, lettera f);

  2. incentivi per le funzioni tecniche, il decreto stabilisce che questi possono essere riconosciuti anche ai dirigenti, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione (comma 1, lettera a). Tale previsione si applica alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite anche alle procedure in corso. Le modalità e i criteri per la corresponsione degli incentivi sono determinati dalla stazione appaltante e dagli enti concedenti in base ai rispettivi ordinamenti (articolo 2, comma 1- bis);

  3. anticipazione del prezzo, viene introdotta la possibilità di erogarla, nei limiti del 10 per cento del valore dell’appalto, per i servizi di ingegneria e architettura, superando così l’esclusione prevista per le prestazioni intellettuali (comma 1, lettera a-ter);

  4. criteri minimi ambientali per gli interventi di ristrutturazione, il decreto dispone che dovrà farsi riferimento a quanto stabilito in quelli relativi agli interventi edilizi (comma 1, lettera a- bis);

  5. procedure di somma urgenza, viene ampliata la nozione di “somma urgenza” includendovi anche gli eventi emergenziali di protezione civile che richiedono l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario (comma 1, lettera c). A tali procedure si applica il nuovo articolo 140-bis che prevede un regime particolare con diverse deroghe alla disciplina del Codice;

  6. collegio consultivo tecnico, le modifiche hanno ad oggetto i requisiti richiesti per la nomina a componente del collegio, indicati nell’allegato V.2 (comma 1, lettera g-bis). ​





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Source link

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati