Arriva l’esonero contributivo INPS per le imprese agricole colpite da calamità


Con la circolare n. 103 del 16 giugno 2025, l’INPS ha illustrato le modalità di accesso agli interventi compensativi previsti per il settore agricolo a seguito di eventi climatici estremi, calamità naturali, epizoozie e infestazioni da organismi nocivi. Tali misure, conformi alle norme europee in materia di aiuti di Stato (Reg. UE 2022/2472), sono attivate in attuazione del D.lgs. 102/2004 e comprendono, tra le varie forme di sostegno, anche un esonero contributivo parziale – come si legge su lavorofacile.it.

In particolare, il beneficio è destinato sia ai datori di lavoro agricolo che ai lavoratori autonomi del settore, i quali possono ottenere una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali (sia propri che per i dipendenti), relativi al periodo di dodici mesi successivi alla data di fine dell’evento avverso (così come indicato nel decreto ministeriale di declaratoria). La richiesta dell’esonero deve essere presentata tramite l’apposito modulo, disponibile dal 16 giugno 2025 nel Cassetto previdenziale del contribuente. Ogni modulo fa riferimento a un singolo decreto di declaratoria approvato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Misure dell’esonero contributivo
L’entità dell’agevolazione, come già stabilito dal Decreto interministeriale del 21 luglio 2005, è differenziata in base al livello di danno subito:
– 17% dell’importo dovuto, per aziende che abbiano subito perdite pari o superiori al 30%;
– 50% per quelle che abbiano subito danni oltre il 70%.

Rimangono escluse dall’esonero alcune voci, tra cui:
– le ritenute previdenziali e assistenziali operate sui dipendenti;
– il contributo al Fondo TFR (ove dovuto);
– il contributo dello 0,30% destinato alla formazione continua tramite i Fondi interprofessionali.

Per poter usufruire dell’esonero, le imprese devono risultare in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e devono rispettare quanto previsto dall’art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006.

Concessione provvisoria e limiti
È importante sottolineare che la concessione dell’esonero ha natura provvisoria. La conferma definitiva del beneficio avverrà solo dopo la verifica, da parte delle Regioni o dell’AGEA, della domanda di intervento compensativo e dell’effettiva disponibilità del plafond. L’INPS, inoltre, evidenzia che l’esonero contributivo rappresenta una parte del contributo complessivo concesso all’impresa a titolo di compensazione. Pertanto, va considerato all’interno del limite massimo di aiuto riconoscibile, in un’ottica di proporzionalità e coerenza con l’obiettivo di ristoro. (aa)

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