Decreto fiscale per Enti del terzo settore, cosa cambia da gennaio 2026


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E’ stato approvato in Consiglio dei Ministri il 12 giugno scorso il decreto fiscale che – allo scopo di dar seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione UE – interviene a modificare gli articoli del Codice del Terzo settore, eliminando il riferimento alla autorizzazione UE alla quale risulta subordinata l’operativitĆ  di alcune misure fiscali previste dalla riforma.

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In particolare, rende noto lo studio di consulenza E-Ius, la decorrenza delle citate disposizioni ĆØ prevista non più a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello dell’autorizzazione UE, ma a quello successivo ā€œa quello in corso al 31.12.2025ā€. Con la conseguenza che,Ā a decorrere dal 1° gennaio 2026Ā (per gli enti con esercizio finanziario coincidente con anno solare) o a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (es. 1° settembre 2026Ā per gli enti con esercizio finanziario a cavalloĀ 1 settembre-31 agosto), entreranno in vigore:

  • le nuove disposizioni di cui all’art. 79 del CTS,Ā che introducono specifici criteri per definire laĀ commercialitĆ /non commercialitĆ  degli ETS e delle attivitĆ  di interesse generale da essi svolte;
  • i nuovi regimi forfetariĀ per la tassazione delle attivitĆ  degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80 del CTS) e delle ODV e delle APS (art. 86 CTS, che sostituirĆ  dal prossimo anno il regime della legge 398/1991);Ā 
  • le specificheĀ esenzioni fiscali per le imprese sociali, in relazione agli utili reinvestiti nelle attivitĆ  istituzionali (art. 18, co. 1 del D.lgs. 112/2017)

Ā 

Resta invece ancora in attesa di definizione l’operativitĆ  delle misure di finanza socialeĀ (art. 77 CTS) e delle agevolazioni agli investimenti nelle imprese sociali in fase di start up (art. 18, co. 3, 4 e 5 CTS), per le quali il Ministero del Lavoro sta ancora finalizzando il confronto con la Commissione Europea.Ā 

Con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo, verranno superati i regimi fiscali previgenti, in particolare:

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  • verrĆ  definitivamente abrogato il regime ONLUS;
  • cesserĆ  di applicarsi alle associazioni il regime della legge 398/1991, che rimarrĆ  in vigore esclusivamente per gli enti sportivi dilettantistici non iscritti al RUNTS;
  • verranno abrogate le disposizioni fiscali previste dalla legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato.

AiCS continuerĆ  a monitorare l’iter legislativo: nel frattempo sta giĆ  organizzando un webinar gratuito di approfondimento, per tutti i suoi affiliati. Rimanete aggiornati su www.aics.it .Ā 



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