l’AE sulla cessione dei crediti d’imposta


L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, ha fornito indicazioni sulle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA), di cui all’art. 44-bis del D.L. 341/2019.

Si ricorda che le Deferred Tax Asset (Dta) sono crediti di natura fiscale che le imprese possono contabilizzare nel proprio bilancio, con lo scopo di ridurre le imposte future.

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In base all’art. 44-bis, c. 2, D.L. 34/2019, i crediti d’imposta derivanti dalla Deferred Tax Assets non sono produttivi di interessi, e, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli artt. 43-bis e 43-ter D.P.R. 602/1973.

L’Agenzia ricorda che, in base all’art.43-bis:

  • la cessione dei crediti d’imposta deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio (ex art. 69, c. 3, R.D. 2440/1923)
  • l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente (ex art. 43-bis, c. 3, D.PR. 602/1973
  • il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato (ex art. 43-bis, c. 1, D.P.R. 602/1973) e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).

Inoltre, in base all’art. 43-ter, i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923: la cessione è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

L’Agenzia precisa da ultimo, inoltre:

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  • che la comunicazione all’Agenzia della cessione dei crediti d’imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, Piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili
  • che l’Agenzia può sempre controllare la regolarità fiscale degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati
  • che l’Agenzia è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario, non svolge funzioni di intermediazione, non interviene in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale



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