Cessione del credito da bonus edilizi, ecco chi può ancora sfruttare i crediti


Il blocco della cessione del credito non riguarda i crediti fiscali già presenti nel cassetto fiscale, a dirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 240 del 2025.

La cessione del credito è uno strumento previsto nel decreto 34 del 2020, consentiva di ristrutturare casa senza pagare i lavori, ma cedendo il credito generato dai lavori stessi, quindi non detrazioni in 10 anni, ma un immediato riscontro economico. Ad esempio, con l’aliquota al 100% (è stato possibile in passato), si otteneva un credito fiscale pari al costo del lavoro. Questo credito poteva essere venduto, ad esempio a una banca o alla stessa impresa costruttrice che a sua volta poteva usarlo in compensazione per pagare le tasse oppure poteva rivenderlo.

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Il meccanismo parecchio apprezzato ha però creato buchi nei conti pubblici e quindi è stato sospeso, ma cosa succede ai crediti già presenti nel cassetto fiscale?

Ecco la corretta disciplina della cessione del credito da bonus edilizi da interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e in quale caso è possibile ancora utilizzare i crediti presenti nel cassetto fiscale.

Il caso: cessione del credito antecedente il blocco

Il decreto Legge 39 del 2024 ha disposto il divieto di cessione del credito per i bonus edilizi. Ciò ha generato dubbi interpretativi inerenti le cessioni del credito avvenute prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.

L’istanza di Interpello 240 è proposta da uno Studio associato che svolge attività di consulenza del lavoro e ha accettato come forma di pagamento per le prestazioni professionali svolte in favore di una società operante nel settore edile, dei crediti da bonus edilizi (comma 1, lettera a) dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e s.m.i).

L’Istante, società di consulenza pagata con i crediti fiscali, chiede se il blocco opera anche per le cessioni del credito effettuate da aziende edili che hanno maturato il credito con il meccanismo dello ’’sconto in fattura’’, e di conseguenza già presenti nella piattaforma ’’cessione crediti’’ del cassetto fiscale.

L’Agenzia delle Entrate nel suo excursus ricorda che l’articolo 2 del Decreto Cessioni ha bloccato le cessioni del credito a partire dal 17 febbraio 2023, lo stesso articolo ha però previsto delle deroghe al verificarsi di determinati presupposti.

In tale contesto è poi intervenuto l’articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2024, modificando l’ambito applicativo delle deroghe contenute nell’articolo 2 del decreto Cessioni. Lo stesso ha bloccato a partire dal 29 maggio 2024 ulteriori cessioni in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per i bonus edilizi.

Nessun limite alla cessione del credito per le operazioni antecedenti il blocco

Tale disposizioni normative sono state ulteriormente interpretate in Telefisco 2024, in tale sede si sottolinea che i beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai c.d. bonus edilizi, dal 29 maggio 2024 non possono più optare per la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.

Ne deriva secondo l’Agenzia delle Entrate non emerge alcun divieto per i cessionari che hanno nel cassetto fiscale crediti maturati prima dell’entrata in vigore del divieto di cessione.

I cessionari del credito, pertanto, possono continuare, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo 121 del decreto Rilancio, a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.

Sottolinea

nel caso in esame, la società di costruzioni edili potrà cedere all’Istante i crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio presenti nel proprio cassetto fiscale in luogo del pagamento degli onorari dovuti.

Risposta Interpello 240 del 2025

Blocco cessione del credito

Conto e carta

difficile da pignorare

 

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