Con Decreto del 7 agosto scorso il MEF dà attuazione alla cosiddetta “IRES premiale” a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, (Legge delega n. 111/2023 e Legge di Bilancio n. 207/2024). Questo provvedimento ha lo scopo di incentivare gli investimenti e l’occupazione attraverso una riduzione mirata dell’aliquota IRES, subordinata al rispetto di specifiche condizioni, in particolare accantonamento degli utili, investimenti in beni “Industria 4.0” o progetti di innovazione che riducono i consumi energetici, e incrementi occupazionali.
Il Decreto nasce dall’esigenza di dare attuazione ai criteri direttivi previsti dalla Legge delega per la riforma fiscale, orientata a legare la riduzione degli oneri tributari a comportamenti virtuosi delle imprese. In particolare, la riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES opera come meccanismo premiale, condizionato a investimenti produttivi, tecnologici e digitali e alla creazione di posti di lavoro stabili
Dal punto di vista sistemico, il Decreto evidenzia un coordinamento tra vari strumenti agevolativi: crediti d’imposta “4.0”, agevolazioni per l’occupazione, incentivi alla capitalizzazione. La possibilità di cumulo con altri incentivi, nei limiti del costo effettivo sostenuto, rappresenta un elemento di attenzione alle esigenze pratiche delle imprese e una risposta alle critiche di frammentazione e sovrapposizione normativa.
Ambito soggettivo ed esclusioni
Il provvedimento precisa chiaramente i soggetti che possono beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES. Ne sono destinatari le società di capitali, enti commerciali residenti e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di enti non residenti, nonché, limitatamente all’attività commerciale, gli enti non commerciali. Sono invece esclusi i soggetti in liquidazione, coloro che adottano regimi forfetari o contabilità semplificata o che si trovano in procedure concorsuali liquidatorie. Queste esclusioni mirano a concentrare il beneficio su imprese operative, strutturate e orientate alla crescita, evitando al contempo potenziali abusi o distribuzione in situazioni di crisi irreversibile.
Condizioni premiali: accantonamento utili, investimenti e occupazione
Tre macro-condizioni devono essere simultaneamente soddisfatte:
- accantonamento di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 in apposita riserva, non destinata alla distribuzione ai soci, e destinazione di almeno il 30% di tale utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) a investimenti in beni strumentali “4.0” o in progetti “Transizione 5.0”;
- realizzazione degli investimenti rilevanti – beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016, oppure beni legati all’efficientamento energetico ai sensi del D.L. n. 19/2024. Per questi ultimi viene richiesto un calo dei consumi energetici (almeno 3% della struttura produttiva o 5% dei processi interessati dall’investimento);
- incremento occupazionale: mantenimento almeno della media delle unità lavorative annue del triennio precedente e nuove assunzioni a tempo indeterminato che rappresentino almeno l’1% degli addetti mediamente occupati nel 2024; inoltre, non si deve essere ricorsi alla cassa integrazione guadagni, eccetto casi particolari.
Cause di decadenza e recupero dell’agevolazione
Il Decreto stabilisce chiari meccanismi di decadenza, fondamentali per la tenuta del sistema:
- si decade dal beneficio in caso di distribuzione degli utili accantonati entro i 2 esercizi successivi o in caso di dismissione, cessione, delocalizzazione o destinazione estranea dei beni agevolati entro il quinto periodo d’imposta successivo;
- la decadenza comporta l’obbligo di versamento dell’imposta ordinaria e degli interessi entro i termini ordinari,
- specifici prospetti di monitoraggio devono essere compilati nella dichiarazione dei redditi, con dettagli sulle variazioni riserve e sugli investimenti, rafforzando la trasparenza e riducendo il rischio di errori e contestazioni.
Questi meccanismi, seppur articolati, garantiscono un controllo ex post della regolarità del beneficio e rafforzano la deterrenza rispetto a possibili strategie elusive o speculative.
Consolidato e trasparenza fiscale
Il Decreto affronta anche il tema del consolidato fiscale e della trasparenza, assicurando che la riduzione dell’aliquota IRES possa trovare applicazione nelle strutture societarie più complesse. Si introduce la possibilità per la controllante di utilizzare il beneficio, nei limiti dei redditi fiscalmente consolidati, e la facoltà di computare perdite pregresse in diminuzione della quota di reddito agevolato. In caso di cause di decadenza, le responsabilità si trasferiscono dal singolo società al gruppo (o, in regime di trasparenza, ai soci) con regole chiare sul recupero dell’agevolazione e sui tempi di versamento.
Altri aspetti
Il Decreto, infine, contiene regole di coordinamento con la disciplina CFC (imprese controllate estere) e di gestione del beneficio in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti). Nei primi casi, viene confermata la necessità del confronto tra l’aliquota estera e quella italiana ordinaria, a tutela della coerenza della tassazione internazionale. Nelle operazioni di riorganizzazione, si stabilisce il subentro negli obblighi e diritti relativamente alla riduzione dell’aliquota IRES da parte dei soggetti aventi causa, garantendo continuità e possibilità di rispetto delle condizioni anche in seguito a modifiche strutturali.
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