Forza maggiore agevolazioni fiscali e rivendita


Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3699 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3699 Anno 2025

Presidente: COGNOME NOME

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Relatore: COGNOME NOME

Data pubblicazione: 13/02/2025

ORDINANZA

sul ricorso 30849/2019 proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

-ricorrente –

contro

RAGIONE_SOCIALE;

– intimata –

-avverso la sentenza 2072/2/2019 emessa dalla CTR Campania l’ 08/03/2019 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME

Rilevato che

Avverso l’avviso di liquidazione n. 6980000207/2017 la RAGIONE_SOCIALE

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Avviso liquidazione imposte registro ed ipocatastali -Agevolazioni prima casa Rivendita immobile nel triennio -Causa forza maggiore

proponeva ricorso con cui chiedeva l’annullamento del predetto atto deducendo la presenza di causa di forza maggiore, che rendeva impossibile rivendere l’immobile nel triennio previsto dalla norma, dovuta a domanda giudiziale di simulazione e revoca relativa all’atto di acquisto della contribuente e del suo dante causa, trascritta nei pubblici registri.

La CTP di Avellino accoglieva il ricorso, evidenziando che la società acquirente non aveva potuto rivendere l’immobile, in quanto nel triennio vi era stata una domanda giudiziale di revoca della vendita regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. che integrava gli estremi della forza maggiore.

Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Campania rigettava il gravame, sostenendo l’inammissibilità del primo motivo, dal momento che la doglianza dell’Ufficio integrava una domanda nuova vietata dall’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, e l’infondatezza del secondo motivo, non potendosi addebitare alla contribuente l’evenienza, sopravvenuta ed imprevedibile, della domanda di revoca dell’acquisto im mobiliare.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.

Considerato che

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Ufficio non aveva avanzato alcuna nuova domanda rispetto a quanto dedotto in primo grado, essendosi limitato ad illustrare il contenuto della norma su cui si basava la pretesa impositiva ed a sviluppare le argomentazioni a sostegno della revoca delle agevolazioni già rappresentate nel grado precedente di giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, sesto periodo, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che non era invocabile la causa di forza maggiore, non sussistendo, nel caso di specie, le condizioni per considerare impossibile la prestazione dovuta (rivendita entro tre anni) per fatti

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straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d’azione della contribuente. 3. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato, con conseguente assorbimento del primo.

In primo luogo, a ben vedere, la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie , sul piano dell’addebitabilità alla contribuente dell’evenienza sopravvenuta della domanda di revocatoria dell’acquisto immobiliare, rivalutazione che è preclusa nella presente sede.

Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.
Del resto, lo scrutinio operato dalla CTR si rivela congruo sul piano logicoformale e corretto dal punto di vista giuridico.

3.1. In base all’art. 1, sesto periodo, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, si applica l’aliquota agevolata dell’1% (anziché quella ordinaria del 7%) «se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi

dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni».

Alla luce dell’art. 2652, primo comma, nn. 4) e 5), c.c., vanno trascritte, qualora si riferiscano, come nel caso di specie, a diritti immobiliari, le domande giudiziali dirette all’accertamento della simulazione o di revoca di atti soggetti a trascrizione. La successiva sentenza che dovesse accogliere una di tali domande non pregiudicherebbe solo i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione delle stesse.

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Sia l’art. 1415, primo comma, c.c. (che stabilisce l’inopponibilità della simulazione a coloro che abbiano acquistato in buona fede dal titolare apparente, ‘salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione’), sia l’art. 2652, n. 4, c.c. (c he esclude poter essere pregiudicati i diritti acquistati da terzi in buona fede dalla sentenza dichiarativa di atti soggetti a trascrizione, purchè l’acquisto sia avvenuto per atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda di simulazion e) si riferiscono all’ipotesi del trasferimento del diritto controverso dal simulato acquirente ad un terzo, predisponendo una tutela per quest’ultimo.
Come è noto, la situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula è ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (nel senso della indipendenza dalla volontà del contribuente), anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1588 del 23/01/2018; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28838 del 08/11/2019). In particolare, la causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia rivenduto l’immobile entro tre anni dall’acquisto, deve essere sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente (Cass., Sez.
5, Sentenza n. 13148 del 24/06/2016; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17225 del 12/07/2017).

In questo contesto si è inserita Cass., Sez. U, Sentenza n. 8094 del 23/04/2020, la quale ha chiarito che, in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente ratione temporis , si applica anche qualora l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis , ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto.
Orbene, nel caso di specie, da un lato, l’evento era sopravvenuto e non era prevedibile nè addebitabile alla contribuente, e, dall ‘altro, non poteva esigersi dalla stessa una condotta consistente nell’alienare ad un prezzo vile l’immobile nel triennio pur in pendenza di una domanda giudiziale di simulazione e di revocatoria trascritta.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: <>.
La mancanza di precedenti specifici di questa Corte sulla questione principale giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a

debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

Rigetta il ricorso;

compensa integralmente le spese del presente giudizio.

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 21.1.2025.





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