Agevolazioni prima casa e credito d’imposta, alcuni chiarimenti in caso di coniuge superstite — idealista/news


L’Agenzia delle Entrate ha offerto i suoi chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo, in caso di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, del credito d’imposta da parte di un coniuge superstite. La vicenda in esame ha riguardato il caso di due coniugi che hanno acquistato a metà un immobile beneficiando dello sconto fiscale. Uno dei due coniugi è poi venuto a mancare e il superstite ha acquistato una nuova prima casa in un altro Comune impegnandosi a vendere la precedente abitazione nei termini previsti dalla legge. È stato dunque domandato se è possibile recuperare nella dichiarazione dei redditi il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa non utilizzato. 

Nel fornire i suoi chiarimenti, con la risposta all’interpello n. 238/2025, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato in quali circostanze è possibile beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa e ha poi spiegato quando è possibile usufruire del credito d’imposta, fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, previsto per “i contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso”. 

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Nel ricordare poi tutte le disposizioni che hanno riguardato il credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il credito d’imposta è un credito personale, “pertanto, un soggetto che abbia alienato un’abitazione pervenutagli per atto di donazione o successione, ancorché sia stata a suo tempo acquistata dal donante o dal de cuius con le agevolazioni prima casa, non potrà avvalersi del beneficio”. Aggiungendo che “trattandosi di un credito personale, qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione”. 

L’Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato quanto specificato dalla circolare n. 19 del 2001, ossia che “la data di acquisizione del credito, ai fini dell’imposta di registro, si individua nella data di stipula dell’atto relativo al nuovo acquisto agevolato, anche se l’amministrazione finanziaria riconosce l’applicabilità dell’agevolazione cosiddetta prima casa al momento della registrazione, in quanto solo in tale momento perviene alla quantificazione del credito”. 

Ha inoltre precisato che il credito d’imposta “può essere fatto valere in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso” e che “l’importo del credito d’imposta spettante sarà pari al minore degli importi dei tributi applicati ai due acquisti agevolati; in particolare, il confronto dovrà essere fatto tra la quota del cinquanta per cento dell’imposta di registro assolta sul primo acquisto (effettuato dall’Istante in comunione con il futuro coniuge) e l’Iva complessivamente pagata sul secondo acquisto, effettuato dall’Istante”. 

Alla luce di queste disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, nel caso in esame, è possibile utilizzare il credito d’imposta calcolando solo l’acquisto della quota di comproprietà che è stato a suo tempo effettuato dal coniuge superstite e non considerando la quota dell’immobile poi venduto che venne acquistata dal coniuge defunto e trasmessa ai suoi eredi.

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