Con il DM 8 agosto 2025 (pubblicato nella G.U. n. 208 dell’8 settembre 2025), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha disciplinato gli incentivi a fondo perduto riconosciuti per la sostituzione di un veicolo termico con un nuovo veicolo elettrico a emissioni zero.
Questi contributi spettano, fino a esaurimento delle risorse disponibili, a favore di persone fisiche e microimprese.
Con riferimento alla prima categoria, l’incentivo è riconosciuto alle persone fisiche che hanno un ISEE pari o inferiore a 40.000 euro, con riferimento all’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 (ossia un veicolo destinato al trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice non superiore a 35.000 euro (IVA e optional esclusi).
Per quanto riguarda la seconda categoria di beneficiari, l’agevolazione compete alle microimprese (ossia imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), con riferimento all’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Peraltro, deve trattarsi di imprese regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese, che risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali, e che non siano sottoposte a procedure concorsuali.
In aggiunta ai requisiti sopra prospettati, le persone fisiche e le microimprese richiedenti il contributo:
– devono avere residenza o sede legale in una c.d. “area urbana funzionale” (ossia l’area composta da un centro urbano di almeno 50.000 abitanti e dalla circostante “area del pendolarismo”, individuata dall’ISTAT);
– contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo elettrico, devono consegnare al venditore, ai fini della rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi, e nel documento comprovante l’acquisto del nuovo veicolo elettrico deve essere dichiarato il veicolo da rottamare, oltre alla misura dello sconto applicato in forza dell’incentivo; in senso analogo, al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno 6 mesi al titolare della microimpresa).
Inoltre, i beneficiari del contributo devono risultare intestatari del veicolo elettrico acquistato, e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
L’incentivo è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con un importo che varia in base alla tipologia di beneficiario. Con riferimento alle persone fisiche, l’incentivo compete ad un solo soggetto per nucleo familiare: l’incentivo può essere chiesto a beneficio proprio o di un altro componente maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare. Per le persone fisiche il contributo è pari a:
– 11.000 euro, se l’acquirente ha un ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
– 9.000 euro se l’acquirente ha un ISEE superiore a 30.000 euro ma comunque inferiore o pari a 40.000 euro.
D’altro lato, ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l’importo dell’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), con un massimale di 20.000 euro.
Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (in altre parole, il venditore degli autoveicoli incentivati applica uno sconto sul prezzo). Tali contributi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei; inoltre, con riferimento alle microimprese, gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sul regime de minimis.
Al venditore del veicolo elettrico (che ha applicato lo sconto sul prezzo di acquisto, in ragione dell’incentivo), il MASE provvederà poi a rimborsare l’importo dei contributi spettanti.
Le agevolazioni saranno riconosciute, entro i limiti delle risorse disponibili, previa richiesta mediante l’apposita piattaforma informatica (al momento non ancora attiva). Alla piattaforma dovranno registrarsi sia gli acquirenti sia i venditori dei veicoli, rispettando gli adempimenti prescritti dal DM 8 agosto 2025.
Avviso per l’avvio della piattaforma informatica
La data di apertura della piattaforma per l’accesso agli incentivi sarà comunicata con apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale del MASE.
Il DM 8 agosto 2025 evidenzia fin da ora che, entro i successivi 30 giorni dalla “generazione” del bonus presso la piattaforma informatica, l’incentivo dovrà essere validato dal venditore, a pena di decadenza. Inoltre, sempre a pena di decadenza dall’agevolazione, entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore dovrà consegnare il veicolo usato ad un demolitore.
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