Con la Circolare n 2006 del 5 settembre il MIMIT ha pubblicato le regole per gestire gli aiuti nelle aree di crisi.
In particolare il documento sostituisce la precedente circolare del 2022 e reca Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni (di cui alla legge n. 181/1989) in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.
Tra le definizioni utili alla comprensione del perimetro di interesse della circolare si evidenziano le seguenti:
- a)“aiuti alla formazione”: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori;
- b) “Aree di crisi”: i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;
- g) “importo di aiuto corretto”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A+ 0,50 × B + 0 × C) dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa la maggiorazione per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro;
- h) “Impresa aderente”: impresa che partecipa, in forma congiunta con l’impresa proponente, alla realizzazione di un progetto di innovazione dell’organizzazione e/o di innovazione di processo, e/o di un progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
- i) “Impresa proponente”: impresa che presenta un programma di investimento produttivo e/o ditutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o di processo, da progetti per la formazione del personale e/o da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentaleù.
Per le altre definizioni si rimanda al testo della circolare.
2) Aree crisi industriale: investimenti ammissibili
1) Aree crisi industriale: i beneficiari degli aiuti
La Circolare in oggetto evidenzia che sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto:
- le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile,
- e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile,
- che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- h) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
2) Aree crisi industriale: investimenti ammissibili
Tra gli altri, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4.
A completamento dei programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione di cui al punto 5.6, lettera a), per un
ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale di cui al punto 5.6, lettera b), e, limitatamente ai programmi di investimento produttivi di cui al punto 5.2 e ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4 con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al punto 5.6, lettera c).
I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni:
- a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
- b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
- c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti;
d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 2, punto 49, del Regolamento GBER
Si rimanda alla Circolare del 5 settembre per tutti gli altri dettagli.
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