Le agevolazioni fiscali previste per l’edilizia economica e popolare, in materia di imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale, non trovano applicazione in modo indiscriminato. Secondo il principio affermato con l’ordinanza n. 21785/2025 della Corte di Cassazione, tali benefici spettano esclusivamente per gli atti e contratti relativi all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, come disciplinata dal Titolo IV della legge n. 865/1971.
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