Rimborso sisma e aiuti di Stato: onere della prova


Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12709 Anno 2025

Civile Ord. Sez. 5 Num. 12709 Anno 2025

Presidente: COGNOME NOME

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Relatore: COGNOME

Data pubblicazione: 13/05/2025

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26354/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende

-ricorrente-

Assistenza e consulenza

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contro

COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (PSTGPP76A50A070U)

-resistente-

avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 2798/2022 depositata il 30/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME

FATTI DI CAUSA

Il contribuente NOME COGNOME ha residenza nel cratere sismico che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990 ed ha richiesto il rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990, 1991 e 1992.

I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi, mentre la parte contribuente -non essendosi costituita nei termini con controricorsoha depositato scritto al fine delle comunicazioni di cancelleria.

CONSIDERATO

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Vengono proposti due motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo si prospetta censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 112 del medesimo codice di rito.

Nello specifico si contesta che a fronte delle puntuali doglianze dell’Ufficio, il collegio giudicante di secondo grado non si sia pronunciato in ordine all’applicabilità del regolamento eurounitario in tema di aiuti di Stato.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, diciassettesimo comma, della legge numero 289 del 2002, dell’articolo 1, comma 665, della legge 190 del 2014, nonché delle discipline comunitarie in materia di regolamento de minimis , oltre alla violazione dell’articolo 2697 del codice civile.

Nello specifico si lamenta la violazione del regime speciale eurounitario, la cui sussistenza deve essere provata dalla parte contribuente che richiede il rimborso.

Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. Dall’esame degli stralci degli atti processuali dei gradi di merito, come riportati all’interno del ricorso per Cassazione ai fini della completezza del motivo, si evince che l’Ufficio avesse puntualmente contestato la rilevanza della disciplina eurounitaria in tema di aiuti di Stato, mentre la sentenza in scrutinio, pure dandone atto nella parte narrativa, ne omette ogni riferimento nella parte motiva che si riduce a mere proposizioni di stile e di riferimento acritico alla sentenza di primo grado.
Anche il secondo motivo è fondato, non risultando controversa la natura reddituale autonoma o da capitale generata dal contribuente.

Trattandosi di istanza di rimborso spetta alla parte contribuente dimostrare di essere nelle condizioni per ottenere quanto richiede, anche provando l’insussistenza di fatti negativi, mentre ben può l’Ufficio sollevare eccezione circa l’incompletezza del ricorso introduttivo, anche in secondo grado (cfr. Cass. V, n. 2027/2021).

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Peraltro, trattandosi di limite eurounitario, precede ogni diversa disposizione (cfr. Cass. VI-1 n. 2468/2016; V, n. 16001/2019; n. 25979/19).

3.1. Nello specifico va data continuità all’orientamento per cui il triennio di rilevanza del sistema de minimis è un sistema mobile, che va calcolato per ciascun anno di richiesta del rimborso, con prova a carico del contribuente di non aver superato detto limite. Ed infatti, in materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un’impresa assoggettata al regime dell’IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere
assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina ” de minimis “, sia in particolare, fornendo la prova dell’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso (cfr. Cass. VI-5 n. 27053/2022).

Altresì, è stato statuito che in considerazione dell’incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell’accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo ” status ” giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica -consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività “protette” (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento ” de minimis ” applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l’onere della relativa prova (cfr. Cass V, n. 30373/2019), seppure il principio è stato temperato affermando che in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l’Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla
presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l’onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa Amministrazione tributaria con i contribuenti (Cfr. Cass. T., n. 2196/2025).

Pertanto il ricorso è fondato, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito affinché si adegui ai principi sopra enucleati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14/04/2025.

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