In Gazzetta le agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle zone montane


Debutto “ufficiale” per la legge che definisce incentivi e crediti d’imposta a favore delle persone fisiche e delle imprese che decidono di stabilirsi in montagna

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Largo, nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 19 settembre 2025, alla legge n. 131/2025, che, con lo scopo di favorire popolamento delle zone montane, ne incentiva lo sviluppo attraverso interventi agevolativi mirati, di natura amministrativa e tributaria, destinati ad alcuni specifici settori strategici, come scuola, trasporti, connettività e servizi sanitari e attività economiche locali, oltre che per la tutela del territorio e degli ecosistemi. Con questo obiettivo, il provvedimento rimodula i criteri che individuano i comuni montani e contiene disposizioni per concentrare le risorse dove servono maggiormente e lanciare le basi per un riordino delle agevolazioni destinate al settore. Al tempo stesso, per l’immediato, il provvedimento introduce interventi di stimolo di natura fiscale, in particolare istituendo una serie di crediti d’imposta a favore di diverse categorie di persone e imprese che scelgono di stabilirsi nelle zone montane individuate.
Di seguito una panoramica delle disposizioni di interesse tributario.

Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni
In primo luogo, l’articolo 2 della legge 131/2025  delega il Governo a emanare, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge (sabato 20 settembre 2025) un decreto del presidente del Consiglio dei ministri e un decreto legislativo destinati, l’uno, a stabilire i criteri di classificazione dei comuni montani beneficiari delle agevolazioni, l’altro, a riordinare ulteriori agevolazioni anche di natura fiscale, ferme restando quelle disciplinate nella legge stessa, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani classificati secondo i menzionati criteri aggiornati.

Gli incentivi di natura fiscale: quattro diversi tipi di credito d’imposta
In secondo luogo, con i successivi articoli 6, 7, 18, 24 e 26, la legge istituisce appositi crediti d’imposta per:

  • favorire le soluzioni abitative del personale sanitario e scolastico che prestano servizio nei comuni agevolati (articoli 6 e 7)
  • stimolare investimenti da parte di agricoltori e silvicoltori di montagna (articolo 19)
  • incentivare l’avvio di piccole e microimprese da parte di giovani imprenditori (articolo 25)
  • incoraggiare l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna (articolo 27).

Credito d’imposta per il personale della sanità e delle scuole di montagna (articoli 6 e 7)
In particolare, l’articolo 6 prevede dal 2025 l’istituzione di un credito d’imposta specificamente rivolto al personale sanitario, destinato a coprire in parte le spese per la locazione dell’abitazione o le spese per l’acquisto, nel medesimo comune o in un comune limitrofo, di un immobile a uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.

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L’agevolazione spetta in particolare a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali nei comuni di montagna previsti dalla nuova disciplina o che vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è riconosciuto nel limite individuale del minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile o dell’importo del finanziamento e 2.500 euro, ma fino a concorrenza delle risorse complessivamente stanziate, a decorrere dall’anno 2025, pari a 20 milioni di euro annui.

Il limite individuale è elevabile al minor importo tra il 75% del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento e 3.500 euro, nei casi in cui nei territori degli stessi comuni montani, con popolazione non superiore a 5mila abitanti, sia presente una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (come albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, eccetera), i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Per consentire l’effettiva fruizione dell’agevolazione sarà adottato un decreto del ministro della Salute di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, per definire i criteri sia di individuazione dei comuni limitrofi sia delle modalità di concessione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito

Il beneficio non è cumulabile con il tax credit concesso per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna, previsto dal successivo articolo 27, comma 1.

Stessa agevolazione, con medesimi limiti e condizioni, anche al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate dalla legge stessa, che, nel medesimo comune o in un comune limitrofo, per fini di servizio, acquisti, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, o prenda in locazione, un immobile a uso abitativo.

Anche questo credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto dal successivo articolo 27, comma 1, per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna.

Credito d’imposta per investimenti e attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna (articolo 19)
Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, anche partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno.

Pertanto, non si applicano i limiti annuali di 250mila euro, per ciascun avente diritto, stabilito, per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, dall’articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), e di 2 milioni di euro, complessivi, fissato dall’articolo 34 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000).

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Per poter beneficiare dell’incentivo, gli imprenditori interessati devono:

  • avere la sede ed esercitare prevalentemente la propria attività nei comuni montani individuati dalla legge in esame
  • effettuare determinati investimenti volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.

Le tipologie di servizi agevolabili saranno messe a punto con un successivo decreto ministeriale.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti).

Anche in questo caso, l’incentivo, alle medesime condizioni e limiti, è più sostanzioso e diventa pari al 20% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei territori dei comuni montani individuati dalla legge, con popolazione non superiore a 5mila abitanti, nei quali sia presente una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (ad esempio, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, eccetera), i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

I criteri e le modalità di concessione di entrambe le tipologie di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa stabilito, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, saranno definiti con un apposito decreto ministeriale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate dai giovani (articolo 25)
Alle piccole imprese e microimprese, come definite dall’articolo 2 della raccomandazione 2003/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, che dal 20 settembre 2025 intraprendono una nuova attività nei comuni montani individuati dalle misure agevolative in commento, viene riservato un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito, derivante dallo svolgimento dell’ attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza di 100mila euro, e l’imposta calcolata applicando allo stesso reddito l’aliquota del 15%, nel rispetto del limite complessivo annuo, a partire dal 2025, di 20 milioni di euro.

Anche in questo caso, non si applicano i limiti annuali di 250mila euro, per ciascun avente diritto, e di 2 milioni di euro, complessivi.

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Ulteriori requisiti sono:

  • non aver compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di avvio dell’attività
  • in caso di società e cooperative, che abbiano intrapreso, nel medesimo periodo una nuova attività, presenza di soci persone fisiche in numero superiore al 50% che, alla data di avvio dell’attività, non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età oppure non ancora quarantunenni che detengano almeno il 50% del capitale sociale.

L’agevolazione è riconosciuta per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le previsioni dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997. Condizione necessaria è che l’attività d’impresa sia svolta, nel corso dell’anno di riferimento, per un minimo di otto mesi anche non continuativi.

Anche in questo caso, il credito d’imposta è applicato con le stesse condizioni e limiti, con l’eccezione del valore massimo di 150mila euro anziché 100mila euro per ciascun beneficiario, nei territori di montagna con popolazione non superiore a 5mila abitanti, nei quali sia presente una delle stesse minoranze linguistiche storiche precedentemente richiamate, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

I criteri e le modalità di concessione di entrambe le tipologie di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa stabilito, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, saranno stabiliti con decreto ministeriale ad hoc.

Tax credit “casa” per i giovani che scelgono di stabilirsi in montagna (articolo 27)
Alle persone fisiche che, mediante finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, dopo il 20 settembre 2025 stipulano, acquistano o ristrutturano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, compresi i fabbricati rurali a uso abitativo, situata nei comuni montani agevolati, spetta un tax credit commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso, nel limite complessivo, a decorrere dal 2025, di 16 milioni di euro annui. L’agevolazione è riconosciuta per cinque periodi d’imposta comprensivi di quello nel corso del quale è acceso il finanziamento.

Il beneficio è riservato a coloro che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno in cui è acceso il mutuo e non spetta per le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di particolare pregio storico ed artistico, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

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L’importo riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ma non è cumulabile con le precedenti tipologie di crediti d’imposta previsti per il personale della sanità e delle scuole di montagna e con l’ordinaria detrazione prevista per gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir.

I criteri e le modalità di concessione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa stabilito, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale.



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