Ires premiale, buone nuove per le coop – Sistema Ratio


Il D.M. Economia 8.08.2025, nel definire le modalità di attuazione, nonché le disposizioni di coordinamento con le altre norme dell’ordinamento tributario, dell’agevolazione cd. “Ires premiale” ha fornito, unitamente alla relazione illustrativa, utili indicazioni per risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti in sede di lettura del testo istitutivo della misura.

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L’agevolazione, si ricorda, è stata introdotta con la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e ha come finalità quella di incentivare le imprese a reinvestire gli utili in beni strumentali e nuove assunzioni e, quindi, di stimolare la crescita economica, e prevede, per il solo periodo di imposta 2025, una riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% per le imprese che soddisfano determinati requisiti. Nello specifico, la disposizione si rivolge a società ed enti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) del Tuir e, quindi, anche alle società cooperative, che destinano ad “apposita riserva” almeno l’80% degli utili di esercizio e che reinvestano una quota significativa di tali utili (almeno il 30%) in beni nuovi ad alta tecnologia (Industria 4.0 e 5.0). Inoltre, tra i requisiti sono previste alcune specifiche condizioni legate al mantenimento dei livelli occupazionali e non aver fatto ricorso, nell’esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi nel 2024 o 2025), all’istituto della cassa integrazione guadagni.

Ai fini della concreta applicabilità del beneficio alle società cooperative, ci si è subito interrogati se “l’apposita riserva” potesse accogliere anche la destinazione obbligatoria a riserva legale del 30% degli utili di bilancio prevista per le società cooperative dall’art. 2545-quater c.c. Se così non fosse stato, escludendo quindi le destinazioni già obbligatorie per legge, le società cooperative non avrebbero mai potuto raggiungere la quota minima dell’80% dell’utile da destinare ad “apposita riserva” e, quindi, sarebbe stato precluso loro l’accesso all’agevolazione.

La Relazione illustrativa al decreto attuativo interviene proprio su questo aspetto, precisando che “costituisce utile accantonato, ai fini del presente decreto, l’utile dell’esercizio accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo … a prescindere dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata “spontaneamente” dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria”.

Viene altresì chiarito che possono applicare l’agevolazione anche i soggetti, quali le cooperative sociali di produzione e lavoro, che nel rispetto di determinati parametri, beneficiano della riduzione alla metà dell’imposta dovuta. Gli effetti dell’agevolazione in commento, precisa la Relazione, in applicazione delle peculiari modalità di determinazione dell’imposta, saranno naturalmente dimezzati.

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Permane invece il dubbio interpretativo in ordine ai ristorni mutualistici e, quindi, deve essere ancora chiarito se l’attribuzione dei ristorni ai soci effettuata in sede di destinazione dell’utile di esercizio, anziché a conto economico, nel rispetto del principio contabile OIC 28, possa incidere sull’accesso al beneficio. Se le 2 modalità di contabilizzazione non fossero ritenute neutre rispetto alla nuova misura, si creerebbe una disparità tra società cooperative, in quanto sarebbe sufficiente un ristorno superiore al 20% per precludere l’accesso all’Ires ridotta alle cooperative che attribuiscono il ristorno in sede di distribuzione dell’utile di esercizio.



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