Nessuna cessazione da CPB 2024-2025 per cambio ISA e riclassificazione Ateco


Con una recente risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate affronta un tema emerso con l’aggiornamento delle classificazioni Ateco 2025: cosa accade al CPB se, pur mantenendo invariata la sostanza dell’attività svolta, il contribuente si trova ad applicare un nuovo ISA solo a causa della ricodifica statistica? L’Agenzia interpreta sistematicamente la norma.

CPB 2024-2025: nessuna cessazione per cambio ISA dovuto alla riclassificazione ATECO 2025

CPB 2024 2025 cambio isaIn base all’art. 21 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 13/2024, il Concordato Preventivo Biennale cessa nel caso in cui il contribuente modifichi l’attività svolta nel periodo oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente, a meno che la nuova attività sia soggetta all’applicazione del medesimo ISA.

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Nel caso in cui il contribuente eserciti attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, la causa di cessazione non si verifica altresì se l’attività prevalente nel 2024 (e CPB 2025-2026) resti tale anche nel biennio del concordato.

 

La nuova classificazione ATECO 2025 e i CPB

Come noto, nel 2025, vi è stata la modifica della classificazione ATECO 2025, e ciò può aver causato un mutamento del codice identificativo, che addirittura si sia accompagnato dalla modifica dell’ISA applicabile (anche se ciò ovviamente non succede sempre), in costanza della tipologia di attività.

Si è posto dunque il problema se tale situazione possa ugualmente cessare (come la norma lasci intendere). La problematica – precisiamo – si pone solo per il CPB 2024-2025, posto che per quello 2025-2026 nei modelli dichiarativi è necessario indicare il nuovo codice e applicare l’ISA relativo.

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Per il periodo d’imposta 2023 invece (in riferimento al CPB 2024-2025) poteva trovare applicazione un ISA diverso rispetto a quello da utilizzare nei periodi oggetto di concordato.

L’Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e la continuità sostanziale dell’attività

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 236 (relativa, per quanto possa interessare, ad un agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli che, per effetto della suddetta riclassificazione, era passato da un ISA a un altro) è riuscita a interpretare sistematicamente la disposizione (ciò che interessa, infatti, è che l’attività interessata dalla modifica resti invariata nella sostanza), ed ha quindi affermato che il concordato preventivo biennale non cessa per una simile variazione, essendo assolutamente formale e frutto di modifiche apportate alla classificazione nel 2025, anche se tale cambiamento comporta l’applicazione di un ISA diverso.

D’altronde, la stessa affermazione era contenuta in una FAQ del 28 maggio 2025.

In sostanza, ciò che rileva non è il codice Ateco o l’ISA di riferimento, ma la continuità sostanziale dell’attività. Un approccio pragmatico che tutela sia l’Amministrazione finanziaria, evitando usi distorti, sia i contribuenti, che non vedono messo in discussione l’accordo fiscale per meri effetti classificatori.

 

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Danilo Sciuto

Mercoledì 17 settembre 2025



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