Il blocco alla cessione del credito introdotto dal Decreto Legge 39/2024 non si applica ai crediti fiscali già presenti nel cassetto fiscale. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello 240 del 2025, fugando i dubbi di professionisti e imprese edili.
Il meccanismo, introdotto dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), aveva permesso a famiglie e aziende di sostenere lavori di ristrutturazione cedendo i crediti fiscali maturati, anziché usufruire delle detrazioni in dieci anni. Una formula che, con aliquote fino al 100%, consentiva un ritorno immediato e che ha spesso coinvolto banche, imprese costruttrici e professionisti.
La misura, però, ha inciso pesantemente sui conti pubblici ed è stata progressivamente limitata fino al blocco totale, scattato il 29 maggio 2024, che vieta la cessione delle rate residue non ancora fruite.
Secondo l’Interpello, tuttavia, non esistono limiti per le operazioni antecedenti al blocco. L’Agenzia sottolinea che i cessionari che possiedono nel cassetto fiscale crediti già maturati possono continuare a trasferirli o utilizzarli in compensazione, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Un chiarimento rilevante soprattutto per chi, come nel caso esaminato, ha accettato pagamenti in crediti edilizi: una società di consulenza del lavoro che aveva ricevuto crediti da un’impresa edile potrà effettivamente utilizzarli o cederli.
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