È possibile cumulare le due agevolazioni fiscali? La risposta è sì, ma a una condizione precisa: il rispetto del tetto massimo di spesa previsto per ciascun immobile
Con la risposta n. 242/2025 a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto cruciale in materia di agevolazioni edilizie: è possibile cumulare il Sismabonus trasferito dall’impresa venditrice all’acquirente con la detrazione prevista dall’articolo 16‑bis, comma 3 del TUIR, relativa all’acquisto di edifici ristrutturati.
Il parere fornito dalla Direzione Centrale Persone fisiche dell’Agenzia chiude definitivamente il dubbio interpretativo che aveva interessato operatori del settore e contribuenti: le due agevolazioni sono compatibili, ma condividono un unico limite di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Il cumulo con la detrazione per acquisto di edifici ristrutturati
Secondo l’articolo 16‑bis, comma 3 del TUIR, l’acquirente di un’unità immobiliare oggetto di interventi di restauro o ristrutturazione eseguiti da un’impresa può beneficiare di una detrazione IRPEF del 50% (per il 2024), calcolata su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita dell’immobile.
Il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui l’immobile sia acquistato in corso di costruzione, purché gli interventi abbiano già riguardato l’intero fabbricato e siano stati completati al momento della richiesta di detrazione.
L’articolo 16, comma 1-quater del d.l. n. 63/2013, riconosce invece una detrazione tra il 50% e l’80% nel caso in cui si intervenga su un edificio con misure antisismiche.
Trasferimento detrazione Sismabonus all’acquirente
Nel caso oggetto dell’interpello, l’acquirente ha ricevuto anche la detrazione Sismabonus, maturata ma non fruita dall’impresa venditrice. Il trasferimento è avvenuto contestualmente all’atto di compravendita, come previsto dall’articolo 16‑bis, comma 8 del TUIR.
L’Agenzia conferma che questo tipo di cumulo è possibile, a patto che le detrazioni rientrino nel tetto complessivo di 96.000 euro e che siano rispettati i requisiti specifici di ciascun bonus. Inoltre, è essenziale che i lavori sull’intero edificio risultino completati. Solo da quell’anno fiscale il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione per l’acquisto.
Condizioni per cumulare Sismabonus e bonus restauro
Il principio di cumulabilità si fonda su un presupposto chiave, ovvero che le due detrazioni fanno riferimento a costi differenti. La detrazione per l’acquisto si basa sul prezzo di vendita dell’immobile, mentre il Sismabonus è calcolato sui costi strutturali certificati, sostenuti dall’impresa.
L’Agenzia ha richiamato, a supporto, anche precedenti risoluzioni e circolari (in particolare la n. 17/E del 2023 e la risposta n. 437/2021), che già avevano delineato la possibilità di sovrapposizione tra agevolazioni, pur sempre nel rispetto del limite massimo e delle condizioni previste.
Le regole da seguire
In sintesi, il contribuente che acquista un immobile da un’impresa che ha eseguito lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico può usufruire:
- della detrazione IRPEF per l’acquisto dell’edificio ristrutturato,
- e del Sismabonus trasferito dal venditore,
a condizione che:
- siano rispettate le condizioni soggettive e oggettive previste dalle normative,
- il limite complessivo di spesa agevolabile resti entro i 96.000 euro,
- i lavori sull’intero fabbricato risultino ultimati al momento dell’avvio della fruizione del bonus acquisto.
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