Il tema delle opzioni alternative alle detrazioni continua a
generare dubbi applicativi, soprattutto dopo l’entrata in vigore
del decreto-legge n. 39/2024. Per esempio, è
ancora possibile ricevere, a titolo di compenso
professionale, crediti d’imposta maturati da un’impresa
edile tramite sconto in fattura e già caricati sulla piattaforma
“cessione crediti” del cassetto fiscale? Oppure il blocco alle
cessioni delle rate residue introdotto dal DL n. 39/2024 impedisce
anche questo tipo di operazioni?
Dopo il decreto Superbonus: il Fisco sulla cessione del
credito
Sull’interessante quesito, posto da uno studio professionale, ha
fatto chiarezza l’Agenzia delle Entrate con la
Risposta
del 15 settembre 2025, n. 240. Lo studio istante,
incaricato di prestazioni professionali per una società di
costruzioni, ha ricevuto una proposta di pagamento
degli onorari tramite cessione di crediti maturati con lo sconto in
fattura ex art. 121, comma 1, lett. a), del d.l. n. 34/2020.
Premesso che dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della
legge n. 67/2024, di conversione del D.L. n. 39/2024) non è
più consentito ai beneficiari delle detrazioni optare per la
cessione delle rate residue non ancora fruite, lo studio ha chiesto
se il divieto si estenda anche alle cessioni
operate dalle imprese edili che hanno già trasformato la
detrazione in credito d’imposta.
Nel rispondere, il Fisco ha richiamato la normativa di
riferimento e fatto una distinzione tra due ipotesi. Vediamone i
dettagli.
Il quadro normativo di riferimento
Ricordiamo che l’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (cd. “Decreto
Rilancio”) ha introdotto la possibilità di fruire, in alternativa
alle detrazioni dirette per gli interventi elencati al comma 2
delle seguenti opzioni:
- sconto in fattura, con recupero tramite credito d’imposta
cedibile; - cessione del credito, con possibilità di ulteriori passaggi
entro i limiti previsti.
Successivamente:
- il d.l. n. 11/2023 (cd. “Decreto Cessioni”) ha limitato le
opzioni, salvo deroghe tassative; - il d.l. n. 39/2024, conv. in l. n. 67/2024, ha ulteriormente
ristretto il perimetro, introducendo il nuovo art.
4-bis, comma 7, che dal 29 maggio 2024 vieta la cessione
delle rate residue di detrazione non ancora fruite da parte dei
beneficiari.
La disposizione, tuttavia, si rivolge espressamente ai soggetti
che hanno sostenuto la spesa e maturato la detrazione, non ai
cessionari già titolari di crediti d’imposta.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Proprio per questo motivo, il Fisco distingue due ipotesi:
- divieto per i beneficiari originari: dal 29
maggio 2024, i contribuenti che hanno sostenuto le spese non
possono più esercitare l’opzione per la cessione delle rate residue
di detrazione non ancora fruite; - nessun blocco per i cessionari: il divieto non
riguarda i soggetti che hanno già acquisito crediti tramite sconto
in fattura. Tali crediti, presenti nel cassetto fiscale, possono
essere ulteriormente ceduti, nel rispetto delle condizioni
dell’art. 121.
Ne deriva che in questo caso la società di costruzioni che abbia
applicato lo sconto in fattura potrà trasferire i crediti maturati
ad altri soggetti e quindi allo studio professionale creditore
degli onorari, fermo restando che i crediti d’imposta ricevuti come
compenso professionale costituiscono proventi imponibili, da
assoggettare a tassazione secondo gli artt. 54 e ss. del TUIR.
In conclusione, la cessione del credito ex art. 121 del decreto
Rilancio:
- continua ad operare per i
cessionari (imprese edili o altri soggetti che hanno
già crediti in piattaforma) nei limiti delle regole dell’art.
121; - dal 29 maggio 2024 (data di conversione
del decreto in legge n. 67/2024) non opera più per i
beneficiari originari che intendano cedere le rate
residue di detrazione; - costituisce reddito tassabile nel
caso in cui i crediti vengano utilizzati in luogo del
compenso.
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