Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.208 dell’8 settembre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’8 agosto 2025 riguardante la concessione di incentivi a fondo perduto previsti dal PNRR per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.
Più nello specifico, gli incentivi sono destinati oltre che alle persone fisiche anche alle microimprese con sede legale in un’area urbana funzionale per l’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 (fino a 3,5 ton) o N2 (fino a 12 ton) ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l’importo dell’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.
Per ottenere il bonus è necessario che la proprietà del/dei veicolo/i per i quali si richiede l’incentivo resti dell’impresa per almeno ventiquattro mesi. Inoltre, per poter fruire del bonus è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- ogni contributo per l’acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5;
- al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
I bonus sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del «Regolamento “de minimis“» e del «Regolamento “de minimis” settore agricolo». Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all’acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione.
COME FUNZIONA IL BONUS
Per ottenere il bonus, inoltre, i richiedenti dovranno registrarsi nella piattaforma informatica che sarà realizzata da Sogei e messa a disposizione tramite sito del MASE.
In piattaforma il titolare della microimpresa richiedente il bonus dovrà inserire:
a) dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
1. di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;
2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
3. di avere meno di dieci dipendenti;
4. di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;
5. di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
6. l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei trentasei mesi precedenti all’atto della registrazione;
7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento “de minimis”» o dal «Regolamento “de minimis” settore agricolo»;
8. che la microimpresa abbia sede legale in un’area urbana funzionale;
b) della targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
CHI PUO’ ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA
Gli esercenti che si possono registrare alla piattaforma informatica in questione sono venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi un codice ATECO prevalente congruente con l’iniziativa così come risulta dal cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. La registrazione dell’esercente avverrà in base alle comunicazioni che verranno rese note tramite sito ufficiale del MASE all’indirizzo www.mase.gov.it .
Il venditore dovrà, una volta registratosi, inserire il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e l’iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso in linea con i principi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d. «eco-score», che valuta l’impronta di carbonio di un veicolo per l’intero ciclo di vita potrà altresì essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione. In tale ipotesi, in data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili, sarà cura del MASE provvedere alla pubblicazione con apposita comunicazione sulla sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del predetto elenco dei veicoli incentivabili.
Per ogni punto vendita, inoltre, il venditore dovrà inserire, all’atto della registrazione, il link alla vetrina dei veicoli acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»
La piattaforma informatica metterà a disposizione nell’area pubblica una pagina di ricerca degli esercenti aderenti all’iniziativa.
Per suo contro, la microimpresa, all’esito della registrazione nella piattaforma informatica genererà il bonus previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori.
Per quanto attiene la validazione del bonus si ricorda che lo stesso deve essere validato entro trenta giorni dalla sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il predetto termine di trenta giorni dalla sua generazione, l’importo del bonus sarà integralmente riversato nel plafond residuo disponibile.
Il soggetto che non ha ottenuto la validazione del bonus da parte del venditore prima della scadenza potrà richiederne un altro fino a esaurimento del plafond residuo disponibile. La validazione del bonus, in ogni caso, non potrà avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la sottoscrizione del documento comprovante l’acquisto.
Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l’acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo afferente all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’indicazione dell’importo versato da parte del beneficiario a titolo di acconto. Il bonus non potrà essere utilizzato ai fini dell’acconto.
I venditori provvedono all’imputazione dei dati nella piattaforma informatica entro il termine di trenta giorni per la validazione del bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del bonus, hanno l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. L’esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo e quella della rottamazione del veicolo termico.
I venditori provvedono all’emissione delle fatture in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell’art. 1, comma 629 della legge n.190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA.
I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
Infine, Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l’importo dei contributi spettanti a seguito della vendita dei veicoli effettuata con le modalità ed in relazione ai bonus riconosciuti sulla base dei dati presenti sulla piattaforma informatica.
QUANDO E COME SI POTRA’ FARE DOMANDA
Con comunicazione pubblicata sulla apposita sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale http://www.mase.gov.it/ – il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica rende nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare, sino ad esaurimento del plafond disponibile di cui all’art. 4, l’accesso alla piattaforma informatica di cui al precedente art. 5.
Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda ad un’attenta lettura del decreto in esame.
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