IRES premiale anche con interconnessione successiva al 31 ottobre 2026


Per fruire dell’IRES premiale con aliquota del 20% per il periodo d’imposta 2025, è sufficiente che gli investimenti rilevanti siano effettuati entro il 31 ottobre 2026, anche se l’interconnessione avviene in un momento successivo. Tuttavia, quest’ultima, una volta verificata, deve essere mantenuta per più della metà del periodo di osservazione (quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui si considera effettuato l’investimento). È quanto emerge dalla lettura combinata degli artt. 5 e 7 del Decreto MEF e dalla Relazione accompagnatoria. L’IRES premiale, la cui disciplina primaria è contenuta nell’art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 (attuata dal citato Decreto), richiede 3 condizioni:

  • accantonamento (o meglio mancata distribuzione ai soci) di almeno 80% dell’utile relativo all’esercizio 2024 (requisito da verificare in relazione ai verbali di assemblea depositati nei mesi scorsi);
  • incremento della base occupazionale;
  • effettuazione di investimenti in misura almeno pari al maggiore dei 3 seguenti parametri: 30% della quota di utile “accantonato” a riserva relativo al 2024, 24% dell’utile dell’esercizio 2023 e 20.000 euro.

In merito alla “qualità” dei beni oggetto di investimento, le disposizioni normative richiedono che gli investimenti devono avere ad oggetto beni nuovi “4.0” (compresi negli Allegati A e B, Legge n. 232/2016) o “5.0” (di cui all’art. 38, D.L. n. 19/2024). In relazione a questi ultimi, la Relazione precisa che non rientrano tra gli investimenti rilevanti le spese di formazione del personale in quanto non rappresentano “beni”.

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Ai fini di una corretta gestione del beneficio fiscale, è necessario tener distinti i seguenti aspetti: momento di effettuazione degli investimenti e mantenimento dell’interconnessione per un periodo minimo di tempo. Il primo dei due spetti costituisce una condizione di accesso all’agevolazione, e secondo l’art. 5, comma 4, Decreto MEF, gli investimenti devono avvenire nella finestra temporale che va dal 1° gennaio 2025 fino al 31 ottobre 2026. Per soddisfare tale condizione di “entrata”, è “sufficiente” che in tale arco temporale i beni siano “consegnati” secondo quanto previsto dall’art. 109, TUIR, a nulla rilevando che nello stesso momento vi sia anche l’interconnessione, la quale può avvenire anche successivamente. Va segnalato che qualora l’interconnessione avvenga successivamente al 31 ottobre 2026, il beneficio della riduzione IRES al 20% è condizionata dalla successiva verifica dell’avvenuta interconnessione.

Per quanto riguarda il periodo minimo in cui il bene deve restare interconnesso, lo stesso art. 5, Decreto MEF, stabilisce che l’interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza di cui al successivo art. 7, Decreto MEF. Secondo tale ultima disposizione, l’agevolazione viene meno se i beni oggetto di investimento sono ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, o destinati a strutture stabili all’estero, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (31 dicembre 2030 per gli investimenti effettuati nel 2025 e 31 dicembre 2031 per quelli effettuati nel periodo 1° gennaio 2026 – 31 ottobre 2026). Combinando gli artt. 5 e 7 del Decreto MEF, emerge che per le verifica del periodo minimo di mantenimento dell’interconnessione si deve aver riguardo alla data di effettuazione dell’investimento e non a quello in cui avviene l’interconnessione. Ad esempio, per un investimento effettuato in data 1° ottobre 2025 e interconnesso il 1° febbraio 2026:

  • il periodo di sorveglianza termina in data 31 dicembre 2030, con una durata (in mesi per semplicità) di 63 mesi;
  • il periodo minimo di mantenimento dell’interconnessione è di più 31,5 mesi (più della metà del periodo di sorveglianza) decorrenti dalla data in cui è avvenuta l’interconnessione (quindi dal 1° febbraio 2026 fino ad oltre almeno il 15 settembre 2028).

Per completezza, si segnala infine che per i beni “5.0” è richiesto, oltre al requisito dell’interconnessione, anche la verifica del risparmio energetico “minimo” nel periodo d’imposta successivo a quello in cui entra in funzione il bene rispetto al periodo d’imposta 2024.



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