Sì alla direttiva pacchetti. L’Ue approva la riforma


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12 Settembre

09:41
2025



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Con 535 voti a favore, 36 contrari e 47 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato la riforma della direttiva sui pacchetti turistici. I passaggi salienti di questa attesa riforma della normativa attengono principalmente la revisione sui rimborsi e sull’assistenza in caso di interruzione del viaggio o fallimento del tour operator, l’armonizzazione e regolamentazione più equa e trasparente nell’uso dei voucher e la precisa definizione dei diritti di cancellazione nonché i criteri per identificare un pacchetto turistico.

Il Parlamento ha dunque adottato il testo elaborato dalla Commissione Ue con “un aggiornamento delle regole che è stato impostato – si legge nella nota che accompagna la comunicazione dell’approvazione avvenuta – basandosi sulle esperienze maturate durante la pandemia e in seguito ai fallimenti di alcune agenzie di viaggi di alto profilo”.

Nel dettaglio ecco i punti chiave di questa riforma:

1. Definizione di pacchetto turistico: sono stati chiariti e semplificati diversi aspetti della normativa sui pacchetti turistici. È stato escluso l’ambito dei “pacchetti di viaggio collegati” per evitare incertezze legali e si è chiarito cosa si intende per pacchetto, includendo anche i servizi aggiunti entro 24 ore. Sono state migliorate le regole sulle informazioni da fornire prima del contratto, sui pagamenti e sul diritto di recesso. È stata eliminata la norma che imponeva un acconto del 25% prima della partenza. È stata anche scartata la proposta del conto fiduciario, considerata troppo complicata.

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2. Voucher: sono stati al centro delle discussioni durante la pandemia. I deputati hanno inteso garantire il diritto dei consumatori a rifiutare i voucher e richiedere invece un rimborso entro 14 giorni. Inoltre, se il voucher viene accettato ma non utilizzato pienamente, il valore residuo deve essere rimborsato al viaggiatore alla scadenza. I voucher potranno avere validità fino a 12 mesi, prorogabile o trasferibile una sola volta. Pertanto i voucher devono essere garantiti anche in caso di insolvenza del tour operator e il loro valore deve corrispondere almeno all’ammontare del rimborso spettante. I titolari devono avere priorità nella scelta dei servizi di viaggio e devono poter utilizzarli per qualsiasi servizio offerto dall’organizzatore, in una o più soluzioni.

3. Cancellazione del viaggio: in caso di circostanze inevitabili o straordinarie nella località di partenza o destinazione prima del viaggio, o che ne compromettano lo svolgimento, i viaggiatori possono cancellare senza penali e ottenere il rimborso totale. La giustificazione della cancellazione deve essere valutata caso per caso. Tuttavia, ogni avviso ufficiale di viaggio emesso fino a 28 giorni prima della partenza deve essere considerato un elemento rilevante. All’articolo 12 vengono inoltre fissati criteri oggettivi per individuare le circostanze inevitabili e straordinarie, evitando automatismi legati agli avvisi delle autorità. È confermata la facoltatività nell’uso dei voucher, cedibili gratuitamente una sola volta previo consenso del viaggiatore, come anche maggiori tutele nella gestione dei reclami. È infine previsto un termine di ventiquattro mesi per il recepimento, così da consentire alle imprese un adeguamento graduale senza ricadute sull’operatività corrente.

 4. Acconti: pur sostenendo in linea generale le proposte della Commissione, i deputati hanno eliminato il limite sugli acconti dei clienti ai tour operator. La Commissione proponeva un massimo del 25% del costo totale alla prenotazione e saldo entro 28 giorni dalla partenza, mentre i deputati ritengono che la decisione debba spettare ai singoli Stati membri.

«Il nostro obiettivo – ha commentato dopo il voto il relatore Alex Agius Saliba – è rafforzare realmente i diritti dei consumatori, che è uno dei modi migliori per servire i nostri cittadini. Per quanto riguarda i pacchetti turistici, situazioni straordinarie possono causare molta tensione se non si è in grado di viaggiare. Vogliamo stabilire chiaramente che in tali casi il consumatore può annullare il pacchetto e ricevere un rimborso completo entro 14 giorni, così da poter prenotare un’altra vacanza. La protezione dei consumatori sulla carta è positiva, ma l’attuazione sarà fondamentale. Per questo introduciamo un meccanismo obbligatorio di reclamo per i viaggiatori, che contribuirà a garantire il rispetto dei loro diritti».

LE PROSSIME TAPPE

Ora inizia un nuovo capitolo, ovvero quello dei negoziati interistituzionali con il Consiglio Ue (i cosiddetti “triloghi”)  sul testo definitivo, che inizieranno il prossimo 24 settembre. Solo al termine di questa procedura si arriverà alla adozione definitiva della direttiva riformata. Dopodichè gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire il testo e in questa finestra temporale si potrebbero avere degli “adattamenti” e in particolare si dovrebbe avere – in ciascuno Stato dell’Unione e quindi anche in Italia – la fissazione in percentuale e la tempistica degli acconti e dei saldi.

Va infatti precisato che la posizione del Parlamento Ue è una posizione negoziale, e che la revisione della direttiva potrebbe subire variazioni nel corso dei triloghi.



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