L’art. 1 commi da 406 a 412 della L. 207/2024 prevede in favore delle micro imprese e piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna uno sgravio contributivo parziale della quota a carico del datore di lavoro, escluso INAIL (c.d. “decontribuzione Sud PMI”).
La misura dell’esonero varia in relazione all’anno, dal 25% previsto per il 2025 al 15% del 2029.
Tale agevolazione è già operativa e fruibile per le piccole e medie imprese, secondo le istruzioni operative fornite dall’INPS con la circ. n. 32/2025, mentre, per i datori di lavoro non rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa, l’esonero contributivo previsto dall’art. 1 commi 413 ss. della L. 207/2024 non è ancora fruibile (manca l’autorizzazione comunitaria).
Come accennato, ai fini dell’accesso all’agevolazione è necessario che l’impresa occupi lavoratori a tempo indeterminato (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato) nelle Regioni del meridione: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
In particolare, con la circ. n. 32/2025, confermando quanto già indicato per la decontribuzione Sud ex L. 178/2020, l’INPS ha precisato che l’agevolazione spetta a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto Regioni sopra richiamate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori.
In tale contesto sono emersi dei dubbi circa la possibilità di accesso alla decontribuzione Sud dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile ex L. 81/2017 (c.d. “smart working”). Come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Smart working al Sud senza decontribuzione del 30%” del 10 febbraio 2022), la decontribuzione Sud ex L. 178/2020 non può essere applicata da un’azienda ubicata in una Regione non ricompresa tra le aree destinatarie dello sgravio nel caso in cui il proprio dipendente svolga l’attività lavorativa al Sud in modalità smart working.
Il lavoro agile rappresenta infatti una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che si realizza mediante la conclusione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, contestuale o successivo all’assunzione, aggiuntivo o integrativo rispetto al contratto di lavoro, tramite il quale la prestazione può essere resa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno (senza una postazione fissa). Lo smart working è quindi uno strumento utile per una maggiore flessibilità del rapporto di lavoro, che può portare sia a un incremento della competitività sia a una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il dipendente. Tuttavia, quest’ultimo rimane comunque legato alla sede di lavoro indicata nel contratto e, pertanto, se tale sede è ubicata in una Regione diversa da quelle ammesse allo sgravio, per l’azienda non sarà possibile fruire della decontribuzione anche nell’ipotesi in cui il proprio dipendente svolga al Sud la propria attività lavorativa in modalità smart working.
Tale orientamento è stato confermato anche dall’INPS in occasione del tavolo tecnico con il CNDCEC tenutosi il 22 luglio 2025, nel quale era stato chiesto se un datore di lavoro possa continuare a beneficiare della decontribuzione Sud PMI ex L. 207/2024 anche qualora abbia sottoscritto, successivamente all’assunzione, un patto di lavoro agile con il proprio dipendente senza obbligo di permanenza nelle Regioni del Sud.
In merito l’Istituto ha confermato che la sede di lavoro che rileva ai fini della legittima fruizione dello sgravio è la sede operativa dell’azienda (vale a dire l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori). Pertanto, ai fini della verifica del requisito, rileva:
– quanto denunciato in UniEmens;
– l’effettiva esistenza di un’unità operativa nel Mezzogiorno.
Tale criterio legittimante rileva a prescindere dalla peculiarità del settore economico/produttivo di appartenenza del datore di lavoro e dalla circostanza che, in alcuni casi, il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa potrebbe non coincidere con tale sede, in quanto la ratio del beneficio è quella di stimolare il mantenimento dell’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno.
Pertanto, in caso di smart working – dove il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa è svincolato dalla localizzazione geografica dell’ufficio o dell’azienda ed è caratterizzato da una flessibilità sia nell’organizzazione sia nella modalità di svolgimento dell’attività – è possibile accedere alla decontribuzione Sud PMI, a condizione che i lavoratori siano in carico a un’unità operativa collocata nelle Regioni del Mezzogiorno.
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