cambia la disciplina per le Esco


L’art. 6, comma 1 del decreto del Mase 21 luglio 2025 individua le energy service company tra i soggetti obbligati unitamente alle aziende che abbiano nominato un esperto in gestione dell’energia o siano in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato

Certificati bianchi: cambia la disciplina per le Esco (energy service company) e per le aziende certificate con la pubblicazione del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 21 luglio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2025, n. 211.

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Certificati bianchi: cambia la disciplina per le Esco

Di cosa si tratta

I certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica – Tee) sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia.

In particolare, il nuovo decreto si occupa:

  • di determinare gli obiettivi e gli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030;
  • di definire la disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei certificati bianchi, introducendo modalità alternative o aggiuntive per l’attribuzione dei benefici funzionali al raggiungimento degli obiettivi.

 

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I soggetti obbligati

Gli obblighi riguardano, tra i tanti, anche i soggetti pubblici o privati che, per tutta la  durata della vita utile del progetto [art. 6, comma 1, lettera c)]:

  • siano in possesso della certificazione di cui alla norma Uni Cei 11352 (Esco)
  • o abbiano nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma Uni Cei 11339
  • o siano in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma Iso 50001.

Altre misure

Il D.M. 21 luglio 2025 definisce anche:

  • i requisiti e le modalità di ammissione al meccanismo;
  • la procedura di valutazione e certificazione dei risparmi energetici;
  • i metodi di valutazione e certificazione dei risparmi;
  • le attività di controllo e le sanzioni;
  • la copertura degli oneri per l’adempimento degli obblighi;
  • l’emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica;
  • i corrispettivi a carico dei soggetti incentivati per la copertura dei costi operativi;
  • l’eventuale cumulabilità con altri incentivi;
  • i sistema a base d’asta;
  • i rapporti relativi allo stato di attuazione;
  • le misure di semplificazione e accompagnamento.

 

Di seguito il testo del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 21 luglio 2025; la tabella 1 «Tipologie degli interventi» dell’allegato 2 è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Certificati bianchi: cambia la disciplina per le Esco

Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 21 luglio 2025

 

Aggiornamento  della  disciplina  dei  certificati  bianchi  di   cui
all’articolo 7 del decreto legislativo  30  maggio  2008,  n.  115  e
successive modificazioni ed integrazioni. (25A04923)
(Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2025, n. 211)

 

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E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

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Decreta:

 

                               Art. 1

                   Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto  determina  gli  obiettivi  e  gli  obblighi

quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi  finali  per

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il periodo 2025-2030  da  conseguire  attraverso  il  meccanismo  dei

certificati bianchi.

2. E’ inoltre definita la disciplina generale del meccanismo per il

rilascio  dei  certificati  bianchi  e  sono   introdotte   modalita’

alternative o aggiuntive per l’attribuzione dei  benefici  funzionali

al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

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                               Art. 2

                             Definizioni

1.  Agli  effetti  del  presente  decreto   valgono   le   seguenti

definizioni:

a) certificato bianco o anche  titolo  di  efficienza  energetica

(TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto.  La

dimensione commerciale di ogni  certificato  bianco  e’  pari  a  una

tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);

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b) componente rigenerato: componente gia’ utilizzato,  sottoposto

a processi sostanziali di riparazione  e  manutenzione  straordinaria

che  ne  consentano  il  ripristino  delle  normali   condizioni   di

operativita’;

c) consumo di baseline: consumo di energia primaria  del  sistema

tecnologico assunto come riferimento  per  il  calcolo  dei  risparmi

energetici addizionali riconosciuti ai fini dei certificati  bianchi.

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Il consumo di baseline corrisponde al valore del consumo  antecedente

alla realizzazione del progetto, salvo quanto  previsto  all’art.  5,

comma 6 e dall’allegato 1, punto 1.3. Per i nuovi impianti, edifici o

siti per i quali  non  esistono  consumi  energetici  precedenti,  il

consumo di baseline e’ pari al consumo di riferimento;

d) consumo  di  riferimento:  consumo  di  energia  primaria  del

progetto di riferimento,  cioe’  il  consumo  che,  in  relazione  al

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progetto proposto, e’ attribuibile  all’intervento,  o  l’insieme  di

interventi, realizzati con i sistemi o con le  tecnologie  che,  alla

data di presentazione del progetto, costituiscono l’offerta  standard

di mercato in termini tecnologici  e/o  lo  standard  minimo  fissato

dalla normativa;

e) contratto tipo: contratto che disciplina  i  rapporti  tra  il

soggetto proponente, il soggetto titolare del  progetto  (se  diverso

dal soggetto proponente) ovvero i soggetti titolari per i casi di cui

all’art. 6, comma 4 e il Gestore dei servizi energetica – GSE  S.p.a.

(GSE) ai fini dell’erogazione dei certificati bianchi;

f) data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio

dei lavori per la realizzazione del progetto. Non sono  rilevanti  ai

fini della determinazione di tale data l’acquisto  del  terreno  o  i

lavori preparatori, come la richiesta di permessi o la  realizzazione

di studi di fattibilita’ preliminari;

g) data di  prima  attivazione  del  progetto:  data  in  cui  il

progetto inizia a generare risparmi addizionali di energia primaria;

h) distributore: la persona giuridica che effettua  attivita’  di

trasporto  dell’energia  elettrica  e  gas  attraverso  le  reti   di

distribuzione affidate in concessione in un  ambito  territoriale  di

competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare

della concessione, e la  persona  fisica  o  giuridica  che  effettua

attivita’ di trasporto di gas naturale attraverso  reti  di  gasdotti

locali per la consegna ai clienti finali;

i) energia elettrica o  gas  distribuiti  sull’intero  territorio

nazionale:  somma  dell’energia  elettrica,  a  tutti  i  livelli  di

tensione, o del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti

autorizzati alla distribuzione, inclusi gli autoconsumi degli  stessi

soggetti;

j) energia  elettrica  o  gas  distribuiti  da  un  distributore:

energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o  gas  trasportati

ai clienti finali connessi alla rete del  distributore,  inclusi  gli

autoconsumi del distributore;

k)  Ministero:  il  Ministero  dell’ambiente  e  della  sicurezza

energetica;

l)  obblighi  quantitativi  nazionali:  quota   degli   obiettivi

quantitativi  nazionali  di  risparmio  energetico  che  deve  essere

conseguita dai singoli soggetti obbligati;

m) obbligo minimo: quota dell’obbligo di  competenza  di  ciascun

soggetto obbligato, per un determinato anno d’obbligo,  pari  al  60%

dell’obbligo relativo all’anno stesso e degli eventuali residui degli

anni precedenti;

n) periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo  nel  corso

del quale sono contabilizzati i  risparmi  energetici  oggetto  della

richiesta, secondo quanto  specificato  all’allegato  1  al  presente

decreto;

o) progetto di efficientamento energetico integrato:  insieme  di

interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto  titolare

del progetto, riferiti all’intero  componente,  mezzo  di  trasporto,

linea produttiva, edificio o loro parti. Il progetto puo’ comprendere

la sostituzione o nuova installazione di  componenti  e  dispositivi,

nonche’ la modifica del layout  di  linee  produttive.  Sono  esclusi

interventi di manutenzione e ripristino delle normali  condizioni  di

esercizio. Nel caso  di  efficientamento  energetico  degli  edifici,

l’intervento puo’ interessare,  anche  contestualmente,  l’involucro,

gli impianti e i dispositivi tecnologici;

p) progetto a consuntivo (PC): progetto in cui  i  risparmi  sono

valutati con il metodo di consuntivo, come definito nell’allegato  1,

in conformita’ a un programma di misura approvato dal GSE;

q)  progetto  di  efficienza   energetica   (di   seguito   anche

«progetto»):  intervento  o  insieme  di  interventi  realizzati  dal

medesimo  soggetto  titolare  del  progetto,  salvo  quanto  previsto

dall’art. 6, comma 4, presso uno o piu’ stabilimenti, edifici o  siti

comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformita’

ad un programma di misura approvato dal GSE;

r) progetto di efficienza  energetica  ammissibile:  progetto  di

efficienza energetica che genera risparmi  energetici  addizionali  e

per il quale si dispone di idonea documentazione attestante  che  per

la messa in opera sono  utilizzati  nuovi  componenti,  o  componenti

rigenerati per i quali non  sia  stato  percepito  in  precedenza  un

incentivo a carico del meccanismo dei certificati bianchi,  al  netto

degli impianti gia’ esistenti  afferenti  o  funzionali  al  medesimo

progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto  e’

successiva alla data di  presentazione  dell’istanza  di  accesso  al

meccanismo dei certificati bianchi, salvo quanto previsto  dal  punto

1.7 dell’allegato 1 al presente decreto;

s)  progetto  di  riferimento:  l’intervento   o   l’insieme   di

interventi che, in relazione al progetto proposto, e’ realizzato  con

i sistemi o con le tecnologie che, alla  data  di  presentazione  del

progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici

e normativi;

t)  progetto  standardizzato  (PS):  progetto   con   metodo   di

valutazione dei risparmi standardizzato, come definito  nell’allegato

1, in conformita’ al programma di misura approvato dal GSE;

u)  richiesta  certificazione  risparmi  a  consuntivo  (RC):  la

richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti  dalla

realizzazione del progetto a consuntivo;

v)  richiesta  certificazione   risparmi   standardizzata   (RS):

richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti  dalla

realizzazione del progetto standardizzato;

w)  richiesta  certificazione  risparmi  semplificata:  RC  o  RS

presentata secondo le modalita’ previste dall’allegato 1, punto 3.5;

x) risparmio energetico addizionale: differenza,  in  termini  di

energia primaria (espressa in TEP), tra il consumo di baseline  e  il

consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto.  Tale

risparmio e’ determinato, con riferimento al medesimo servizio  reso,

assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono  sul

consumo energetico;

y) ESCO o  SSE:  Societa’  di  servizi  energetici  che  realizza

interventi di risparmio energetici, anche finanziati autonomamente  o

tramite terzi, conseguendo un aumento di efficienza  del  sistema  di

domanda  e  offerta  di  energia   del   cliente   e   assumendo   la

responsabilita’ del risultato nel rispetto del  livello  di  servizio

concordato;

z) soggetto proponente: soggetto in  possesso  dei  requisiti  di

ammissibilita’ di cui all’art. 6, comma 1, che presenta l’istanza per

la richiesta di incentivo al GSE; puo’ anche non  coincidere  con  il

titolare del progetto ovvero con uno dei soggetti titolari per i casi

di cui all’art. 6,  comma  4.  Qualora  il  soggetto  proponente  non

coincida con il soggetto titolare e per i casi  di  cui  all’art.  6,

comma 4, l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE e’ presentata

su delega dei soggetti titolari;

aa)  soggetto  titolare  del  progetto:  soggetto  che   sostiene

l’investimento per il progetto,  ovvero  i  soggetti  che  sostengono

l’investimento secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4;

bb) vita utile del progetto: periodo  durante  il  quale  vengono

riconosciuti i certificati bianchi, nei limiti  dell’allegato  2  del

presente decreto.

2. Per quanto non espressamente previsto al comma 1,  si  applicano

le definizioni previste dall’art. 2 del decreto legislativo 16  marzo

1999, n. 79, dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30  maggio

2008, n. 115 e dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio

2014, n. 102.

 

                               Art. 3

                         Soggetti obbligati

1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al  presente

decreto sono:

a) i distributori di energia  elettrica  che  alla  data  del  31

dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato hanno

piu’  di  50.000  clienti  finali  connessi  alla  propria  rete   di

distribuzione;

b) i distributori di gas naturale che alla data del  31  dicembre

di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato hanno piu’  di

50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.

2. Gli obblighi di cui all’art. 4, commi 4 e 5, costituiscono onere

reale sulle reti di distribuzione. Gli  obblighi  o  le  frazioni  di

obbligo non ancora ottemperati  si  trasferiscono  automaticamente  a

tutti i soggetti che subentrano ai soggetti di cui  al  comma  1,  in

qualsiasi forma, nella attivita’ di distribuzione.

3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, le quote  d’obbligo

a carico del soggetto subentrante sono proporzionali al  quantitativo

di energia elettrica o al volume di gas  naturale  distribuito  dalle

reti oggetto di subentro, per ciascun anno a  cui  tali  volumi  sono

riferiti ai fini della quantificazione  dell’obbligo  o  frazione  di

obbligo oggetto di trasferimento,  indipendentemente  dal  numero  di

utenti successivamente connessi alle rispettive reti.

 

                               Art. 4

             Obiettivi e obblighi quantitativi nazionali

                      per il periodo 2025-2030

1.  Gli  obiettivi  quantitativi  nazionali  annui   di   risparmio

energetico da conseguire  per  il  periodo  2025-2030  attraverso  il

meccanismo dei certificati bianchi sono definiti nel Piano  nazionale

integrato per l’energia e il clima (PNIEC) 2024.

2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure:

a) interventi associati al rilascio di certificati bianchi;

b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al

rilascio di certificati bianchi;

c) interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del decreto

del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per

i rapporti con le regioni e la coesione territoriale  del  20  maggio

2015, n. 106 e associati al rilascio di certificati bianchi;

d) interventi  gia’  agevolati  nell’ambito  del  meccanismo  dei

certificati bianchi che continuano a generare risparmi anche dopo  la

conclusione del periodo di vita utile.

3.  Gli  obblighi  quantitativi  nazionali  annui   di   incremento

dell’efficienza energetica degli usi finali di  energia  elettrica  e

gas a carico dei soggetti di cui all’art. 3 sono conseguiti  mediante

risparmi associati al rilascio di certificati bianchi, al  netto  dei

titoli ritirati dal GSE per  energia  da  CAR  e  per  interventi  di

efficientamento eseguiti  nell’ambito  del  decreto  ministeriale  n.

106/2015, fatto salvo quanto previsto ai commi 10 e 11.

4. Negli usi finali di energia elettrica, i soggetti  obbligati  di

cui all’art. 3, comma 1, lettera a),  conseguono  una  riduzione  dei

consumi di  energia  primaria,  espressa  in  numero  di  certificati

bianchi, secondo le seguenti quantita’ e cadenze annuali:

a) 0,8556 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2025;

b) 1,0416 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2026;

c) 1,2276 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2027;

d) 1,4136 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2028;

e) 1,5996 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2029;

f) 1,7918 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2030.

5. Negli usi finali di gas naturale, i soggetti  obbligati  di  cui

all’art. 3, comma 1, lettera b), conseguono una riduzione dei consumi

di energia primaria,  espressa  in  numero  di  certificati  bianchi,

secondo le seguenti quantita’ e cadenze annuali:

a) 0,5244 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2025;

b) 0,6384 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2026;

c) 0,7524 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2027;

d) 0,8664 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2028;

e) 0,9804 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2029;

f) 1,0982 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno

2030.

6. Ciascun distributore di energia elettrica obbligato adempie agli

obblighi  quantitativi  nazionali  di  cui  al  comma  4  in   misura

proporzionale al rapporto  tra  la  quantita’  di  energia  elettrica

distribuita ai clienti finali connessi alla sua rete, autocertificata

dallo  stesso,  e  la  quantita’  di  energia  elettrica  distribuita

sull’intero territorio nazionale da tutti i soggetti di cui  all’art.

3, comma 1, lettera a),  determinata  annualmente  dall’Autorita’  di

regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sulla base dei dati

relativi all’anno precedente a quello appena trascorso.

7. Ciascun distributore di  gas  naturale  obbligato  adempie  agli

obblighi  quantitativi  nazionali  di  cui  al  comma  5  in   misura

proporzionale  al  rapporto  tra  la  quantita’   di   gas   naturale

distribuita ai clienti finali connessi  alla  sua  rete,  e  da  esso

autocertificata, e la  quantita’  di  gas  naturale  distribuita  sul

territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all’art. 3, comma  1,

lettera b), determinata annualmente da ARERA,  sulla  base  dei  dati

relativi all’anno precedente a quello appena trascorso.

8. Entro il 31 ottobre di ogni anno ARERA comunica al  Ministero  e

al GSE la quota parte degli obblighi, a carico  di  ciascun  soggetto

obbligato, determinata ai sensi dei commi  6  e  7.  Tali  dati  sono

pubblicati dal GSE sul proprio sito web istituzionale.

9. Gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti entro il

31  maggio  dell’anno  successivo  a  quello   d’obbligo.   Nell’anno

d’obbligo e’ possibile adempiere a una quota inferiore  al  100%,  ma

almeno pari al  60%,  dell’obbligo,  purche’  la  quota  residua  sia

compensata nei due anni successivi.

10. I risparmi energetici derivanti  da  interventi  finalizzati  a

migliorare l’efficienza delle reti  elettriche  e  del  gas  naturale

contribuiscono all’adempimento degli obblighi quantitativi  nazionali

a carico  dei  soggetti  obbligati.  Per  tali  interventi  non  sono

rilasciati  certificati  bianchi,  fatti  salvi  gli  interventi   di

sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell’utenza.

11. I certificati bianchi emessi  a  fronte  di  progetti  eseguiti

nell’ambito del decreto ministeriale n. 106/2015 e annullati dal  GSE

nell’anno  di  riferimento   dell’obbligo   quantitativo   nazionale,

riducono in egual misura gli obblighi quantitativi nazionali relativi

all’anno successivo.

 

                               Art. 5

                 Requisiti e modalita’ di ammissione

                al meccanismo dei Certificati Bianchi

1. Per  l’ammissione  al  meccanismo  dei  certificati  bianchi  e’

redatto  e  trasmesso  al  GSE  un  progetto   ammissibile   conforme

all’allegato 1.

2. All’allegato 2, tabella 1, e’ riportato l’elenco  non  esaustivo

dei progetti ammissibili, distinti  per  tipologia  di  intervento  e

forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei valori  di  vita

utile. Gli aggiornamenti  e  le  integrazioni  alla  tabella  1  sono

effettuati dal GSE, previa richiesta di nulla osta al Ministero,  che

lo rilascia entro trenta giorni, decorsi i quali  il  nulla  osta  si

intende acquisito. Gli aggiornamenti  e  le  integrazioni  sono  resi

disponibili sul sito istituzionale  del  GSE  decorsi  trenta  giorni

dalla  data  di  acquisizione  del  nulla  osta  o  dell’assenso  del

Ministero.

3. I progetti ammissibili acquisiscono le autorizzazioni necessarie

entro i termini previsti dalla normativa vigente e  sono  conformi  a

quanto previsto dall’art. 6 dei decreti del Ministro delle  attivita’

produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della  tutela

del territorio, del 20 luglio 2004, ove applicabile.

4. I progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per  usi

non elettrici sono ammessi  esclusivamente  in  relazione  alla  loro

capacita’  di  incremento  dell’efficienza   energetica.   Per   tali

progetti, il risparmio di energia addizionale e’ determinato:

a. in base all’energia non rinnovabile sostituita  rispetto  alla

situazione di baseline, per i progetti che  prevedano  interventi  di

sostituzione con la produzione di energia tramite  le  fonti  solare,

aerotermica, geotermica, da bioliquidi sostenibili, da  biogas  e  da

biomasse comprese tra le  tipologie  di  cui  all’art.  8,  comma  4,

lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico  6

luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio

2012;

b. in base  all’incremento  dell’efficienza  energetica  rispetto

alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

5. Ai fini del  calcolo  dei  risparmi  conseguibili  attraverso  i

progetti di efficienza energetica  di  cui  all’art.  5  dei  decreti

ministeriali del 20 luglio 2004 sono applicati  i  valori  di  potere

calorifico inferiore di cui all’allegato 2, in conformita’  a  quanto

indicato all’allegato  IV  alla  direttiva  2012/27/UE  e  successive

modifiche e integrazioni.

6. Non  sono  ammessi  al  meccanismo  dei  certificati  bianchi  i

progetti predisposti  per  l’adeguamento  a  vincoli  normativi  o  a

prescrizioni di natura amministrativa, fatti  salvi  i  progetti  che

generano risparmi addizionali  rispetto  alle  soluzioni  progettuali

individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e  di  progetti

realizzati ai sensi dell’art. 8, comma 3 del  decreto  legislativo  4

luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.

 

                               Art. 6

                 Soggetti ammessi alla presentazione

                  e alla realizzazione dei progetti

1.  Possono  presentare  il  progetto  di  cui   all’art.   5   per

l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi:

a) i soggetti obbligati, anche attraverso  societa’  controllanti

ovvero separate, partecipate, controllate o operanti in  affiliazione

commerciale di cui all’art. 1, comma 34, della legge 23 agosto  2004,

n. 239 e successive modifiche e integrazioni;

b) i distributori di energia elettrica e gas naturale diversi dai

soggetti obbligati;

c) i soggetti pubblici o privati che, per tutta la  durata  della

vita utile del progetto, sono in possesso della certificazione di cui

alla norma UNI CEI 11352 o hanno  nominato  un  esperto  in  gestione

dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI  11339  o  sono  in

possesso di  un  sistema  di  gestione  dell’energia  certificato  in

conformita’ alla norma ISO 50001.

2. Il soggetto  titolare  del  progetto  puo’  essere  diverso  dal

soggetto proponente di cui al comma 1 e, in tal caso,  l’istanza  per

l’ammissione al meccanismo del certificati bianchi e’ presentata  dal

soggetto proponente su delega del soggetto titolare. Nell’ipotesi  di

cui al comma 1, lettera c), se il soggetto  titolare  differisce  dal

soggetto proponente, il possesso della  certificazione  e’  richiesto

esclusivamente al soggetto proponente.

3. I certificati bianchi sono  riconosciuti  al  soggetto  titolare

mediante la stipula di  un  contratto  conforme  al  contratto  tipo.

Nell’ambito del contratto il  soggetto  titolare  puo’  espressamente

chiedere il riconoscimento dei  certificati  bianchi  direttamente  e

univocamente in capo al soggetto proponente, in qualita’ di  soggetto

delegato e nei limiti della delega presentata al GSE. In questi casi,

il  contratto  e’  sottoscritto  da  tutti  i  soggetti,   che   sono

responsabili  in  solido  dell’adempimento  di  tutti  gli   obblighi

derivanti dal presente decreto, secondo le  modalita’  stabilite  dal

contratto medesimo.

4. Gli interventi nella titolarita’  di  diversi  soggetti  possono

essere  aggregati  in  unico  progetto  qualora  riconducibili   alla

medesima tipologia di cui all’allegato 2, tabella 1, e qualora per il

progetto sia stato  correttamente  stimato  un  risparmio  energetico

addizionale annuo complessivo non superiore a 50 TEP. In tal caso, il

contratto tipo, sottoscritto da tutti i soggetti titolari, prevede il

riconoscimento dei certificati bianchi  direttamente  in  favore  del

soggetto proponente e  la  responsabilita’  in  solido  dei  soggetti

titolari per l’adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  presente

decreto, secondo le modalita’ stabilite dal contratto medesimo.

5. I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee

di impresa  ovvero  forme  associate  di  soggetti  privati  comunque

denominate possono connotarsi come soggetto  titolare  del  progetto,

ovvero come uno dei soggetti titolari per i casi di cui al comma 4, a

condizione  che  i  componenti  abbiano  sostenuto  in  quota   parte

l’investimento per la realizzazione dell’intervento. A  tal  fine  e’

conferito a una delle imprese o a uno  dei  soggetti,  con  un  unico

atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per  operare

in nome e per conto dei mandanti, per le finalita’ di cui al presente

decreto e per la stipula del contratto tipo.

6. I  raggruppamenti  temporanei  tra  enti  pubblici  territoriali

possono connotarsi come soggetto titolare del progetto,  ovvero  come

uno dei soggetti titolari per i casi di cui al comma 4, a  condizione

che i componenti abbiano sostenuto in quota parte l’investimento  per

la  realizzazione  dell’intervento.  In  tal  caso  e’  obbligo   del

raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto

amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per  le

finalita’ di cui al presente decreto e per la stipula  del  contratto

tipo.

7. Lo schema di  contratto  tipo  e’  approvato  dal  Ministero  su

proposta del GSE e pubblicato sul sito istituzionale  del  GSE  entro

trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

 

                               Art. 7

              Procedura di valutazione e certificazione

                       dei risparmi energetici

1. Il GSE svolge l’attivita’ di valutazione  e  certificazione  dei

risparmi  di  energia  primaria  derivanti  dalla  realizzazione  dei

progetti sulla base dei criteri di cui all’art. 5  e  dei  metodi  di

valutazione di cui all’art. 8.

2. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di  cui  al  comma  1,

Accredia e la Federazione italiana per l’uso  razionale  dell’energia

(FIRE)  mettono  a  disposizione  del  GSE,  secondo   modalita’   da

quest’ultimo definite, le informazioni relative  alle  certificazioni

UNI  CEI  11352,  UNI  CEI  11339,  ISO  50001  e  alle  nomine   dei

responsabili per la conservazione e l’uso razionale  dell’energia  ai

sensi dell’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

3.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della   richiesta   di

valutazione preliminare (RVP) di cui al all’allegato 1, punto 1.7,  o

dell’istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi, il GSE

nomina un responsabile del procedimento.

4. L’esito della valutazione tecnica delle proposte di  progetto  a

consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative  richieste  di

verifica e certificazione dei risparmi RC o RS e’ comunicato dal  GSE

al soggetto proponente entro novanta  giorni  dalla  ricezione  delle

stesse.

5. Nel caso di richieste di verifica e certificazione dei  risparmi

RC o RS successive alla prima,  sulle  quali  non  siano  intervenute

modifiche ai progetti ai sensi del comma 7,  il  termine  di  cui  al

comma 4 e’ di quarantacinque giorni.

6. Il GSE puo’ chiedere una sola volta al  soggetto  proponente  di

fornire integrazioni all’istanza e, in tal caso,  le  valutazioni  di

cui ai commi 4 e 5 si  concludono,  rispettivamente,  entro  sessanta

giorni e quarantacinque giorni dalla ricezione delle integrazioni. E’

comunque fatta salva  la  facolta’  per  il  soggetto  proponente  di

fornire integrazioni a supporto dell’istanza.

7. In sede di presentazione della prima  richiesta  di  verifica  e

certificazione dei  risparmi  (RC  o  RS)  e,  se  necessario,  nelle

successive  richieste,  il  soggetto   proponente   puo’   presentare

richieste  documentate  di  modifica  dei  progetti  a  consuntivo  o

standardizzati (PC o PS) gia’ approvati. In  tal  caso,  nei  termini

previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, il GSE verifica i dati  trasmessi  in

fase di presentazione del progetto PC o PS e i dati trasmessi in sede

di  presentazione  delle   RC   o   RS,   al   fine   di   verificare

l’ammissibilita’ del progetto oggetto della modifica progettuale.

8. Il GME emette i certificati bianchi per un ammontare complessivo

corrispondente ai risparmi energetici verificati  e  certificati  dal

GSE.

 

                               Art. 8

         Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi

1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso  la

realizzazione  dei  progetti  di  efficienza  energetica  di  cui  al

presente decreto sono i seguenti:

a) metodo a consuntivo, in conformita’ ad un programma di  misura

predisposto secondo quanto previsto dall’allegato 1, capitolo 1,  che

consente  di  quantificare  il  risparmio  addizionale   conseguibile

mediante il progetto realizzato su uno o piu’ stabilimenti, edifici o

siti comunque denominati;

b) metodo standardizzato,  in  conformita’  ad  un  programma  di

misura  predisposto  sul  campione  rappresentativo  secondo   quanto

previsto dall’allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il

risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto realizzato su

piu’ stabilimenti, edifici o siti comunque  denominati  per  cui  sia

dimostrata la ripetitivita’ dell’intervento in contesti simili  e  la

non convenienza economica del costo relativo all’installazione e alla

gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte  del

valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili  dalla

realizzazione del progetto, ovvero la difficolta’ operativa  relativa

all’installazione dei misuratori dedicati ai singoli  interventi  per

misurare i consumi e le variabili operative. Gli aggiornamenti  e  le

integrazioni dell’elenco non esaustivo delle tipologie di  interventi

valutabili attraverso la modalita’ standardizzata  e  delle  relative

schede PS sono effettuati dal GSE con le medesime modalita’  previste

per l’aggiornamento della tabella 1 di cui all’art. 5, comma 2.

2.  Ai  fini  dell’ammissibilita’  al  meccanismo  dei  certificati

bianchi, dai progetti deve risultare la possibilita’  di  conseguire,

almeno i livelli minimi di risparmio energetico  addizionale  di  cui

all’allegato 1, capitolo 6, distinti a seconda del metodo di  cui  al

comma 1.

 

                               Art. 9

                              Controlli

1. Durante l’intera vita utile dei  progetti,  il  GSE  verifica  a

campione l’adempimento degli obblighi  di  cui  al  presente  decreto

mediante controlli documentali o ispezioni e  sopralluoghi  in  sito,

comprese  operazioni  di  campionamento   e   caratterizzazione   dei

combustibili o di altri materiali impiegati, al fine di accertare:

a)  la  sussistenza  e  la  permanenza  dei  requisiti   per   il

riconoscimento degli incentivi di cui al presente decreto;

b) la conformita’ degli interventi al progetto approvato  e  alle

disposizioni normative vigenti  alla  data  della  presentazione  del

progetto;

c) la congruita’ tra l’incentivo erogato e i risparmi  energetici

derivanti dall’intervento effettuato;

d)  la  completezza  e  regolarita’   della   documentazione   da

conservare sulla base di quanto  stabilito  nei  progetti  approvati,

incluse le eventuali varianti, e dalla normativa vigente  al  momento

dell’approvazione del progetto.

2. Ai fini dello svolgimento  dei  controlli  di  cui  al  presente

articolo, il GSE puo’ avvalersi di soggetti terzi  dotati  di  idonee

competenze specialistiche.

3. Le attivita’ di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7

agosto 1990, n. 241, in contraddittorio con il soggetto  destinatario

dei certificati bianchi o suo delegato; dell’attivita’  di  controllo

sono informate le altre parti contrattuali.

4. Le attivita’ di controllo sono svolte nell’interesse pubblico da

personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato  di  adeguata

qualificazione tecnica ed esperienza, che opera  con  indipendenza  e

autonomia di giudizio e che nell’esercizio di tali attivita’  riveste

la qualifica di pubblico ufficiale ed e’ tenuto alla riservatezza  su

ogni informazione acquisita.

5. In caso di sopralluogo, fatti salvi i controlli senza preavviso,

il GSE comunica l’avvio del procedimento a mezzo lettera raccomandata

A/R o Posta elettronica certificata (PEC),  indicando  il  luogo,  la

data,  l’ora,  il  nominativo  dell’incaricato  del  controllo  e  la

documentazione  da  rendere  disponibile,  con  invito  al   soggetto

proponente e al  soggetto  titolare  del  progetto  a  presenziare  e

collaborare alle  relative  attivita’,  anche  tramite  delegato.  Il

sopralluogo puo’ essere svolto presso la sede del  soggetto  titolare

del progetto e presso la sede o le sedi ove sono stati  realizzati  i

progetti.

6. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con  il  soggetto

proponente, e’ tenuto a adottare tutte le  precauzioni  affinche’  le

attivita’ di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa  in

materia di salute e sicurezza sul lavoro.

7. Nel corso dei sopralluoghi possono essere richiesti e  acquisiti

atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni  altra  informazione

ritenuta utile nonche’ effettuati  rilievi  fotografici,  purche’  si

tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di  controllo.

Al termine dello svolgimento delle operazioni, e’ redatto un processo

verbale  con   indicazione   delle   operazioni   effettuate,   della

documentazione  esaminata,  delle  informazioni  acquisite  e   delle

eventuali dichiarazioni rese  dal  soggetto  titolare,  dal  soggetto

proponente o dal suo delegato e ne e’ rilasciata copia.  Nel  verbale

si da’ atto dell’eventuale rifiuto di sottoscrivere il verbale.

8. Il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente hanno

il diritto di presentare memorie  scritte  e  documenti  rispetto  ai

rilievi evidenziati nel corso delle attivita’ di controllo. Il GSE e’

tenuto  a  valutare  tali  memorie  ove  siano  pertinenti  ai   fini

dell’attivita’ di controllo.

9. Il termine di  conclusione  del  procedimento  di  controllo  e’

fissato  in  centottanta  giorni,  fatti  salvi  casi   di   maggiore

complessita’. Il procedimento di controllo si conclude con l’adozione

di un atto espresso e motivato sulla base delle  risultanze  raccolte

nel corso del controllo e  delle  eventuali  osservazioni  presentate

dall’interessato.

10. I controlli di cui al  presente  articolo  non  modificano  ne’

sostituiscono i controlli attribuiti  alle  amministrazioni  statali,

regionali  e  a  specifici  soggetti  pubblici  o  concessionari   di

attivita’ di servizio pubblico in base alla normativa vigente.  Fermo

restando  il  potere  sanzionatorio  loro  spettante,  tali  soggetti

segnalano  al  GSE  eventuali  violazioni  rilevanti  ai  fini  degli

obblighi di cui al presente decreto.

11.  Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo  il  GSE   sottopone

annualmente all’approvazione del Ministero  il  piano  dei  controlli

corredato  da  una  stima  dei  costi  prevedibilmente  necessari   e

trasmette con la stessa periodicita’ il riepilogo dei  dati  relativi

alle verifiche eseguite e all’esito delle stesse.

 

                               Art. 10

                   Esiti dei controlli e sanzioni

1. Se  nel  corso  dei  controlli  emergono  violazioni  rilevanti,

secondo  quanto  stabilito  all’art.  42,  comma   3,   del   decreto

legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  ai  fini  dell’erogazione  degli

incentivi di cui al presente decreto, il  GSE  rigetta  l’istanza  di

ammissione agli incentivi ovvero dispone la  decadenza  dai  medesimi

con  conseguente  recupero  dei  certificati  bianchi  gia’   emessi,

valorizzati  al  prezzo  medio  di   mercato   registrato   nell’anno

antecedente a quello dell’accertamento.

2. Sono rilevanti le violazioni da cui consegua l’indebito  accesso

agli incentivi, tra cui:

a) la presentazione al GSE di  dati  non  veritieri  o  documenti

falsi, mendaci o contraffatti al  fine  accedere  indebitamente  agli

incentivi;

b) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti dei

soggetti incaricati di eseguire i controlli,  consistente  anche  nel

diniego di accesso alle strutture interessate dal  progetto  e  nella

disponibilita’  del  soggetto  titolare  del  progetto  ovvero   alla

documentazione strettamente connessa all’attivita’ di controllo;

c)  l’alterazione  della  configurazione   dell’intervento,   non

comunicata  al  GSE,  finalizzata  a  ottenere  un  incremento  degli

incentivi;

d) l’utilizzo di componenti contraffatti o oggetto di furto;

e) l’inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  in  precedenti

provvedimenti emanati in esito all’attivita’ di controllo;

f) manomissione degli strumenti  di  misura  installati  ai  fini

della contabilizzazione del risparmio;

g)  insussistenza  dei  requisiti  per  il  riconoscimento  e  il

mantenimento degli incentivi.

3. Fuori dai casi di cui al  comma  2,  qualora  siano  riscontrate

violazioni,  irregolarita’  o   inadempimenti   rilevanti   ai   fini

dell’esatta quantificazione degli  incentivi,  il  GSE  provvede,  in

conformita’ alla normativa applicabile:

a)  alla  rideterminazione  dei  certificati  bianchi  emessi  in

relazione alle effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate;

b) al recupero dei certificati bianchi riconosciuti in eccesso  o

dell’equivalente valore monetario.

4. Nel caso di progetti che abbiano beneficiato del coefficiente di

durabilita’ previsto dalla deliberazione dell’ARERA EEN 9/11  del  27

ottobre 2011, eventuali modifiche  intervenute  successivamente  alla

vita utile dei progetti, qualora connesse alla realizzazione di nuovi

investimenti  che  generino  ulteriore  efficienza  energetica,   non

comportano  il  recupero   dei   certificati   emessi   per   effetto

dell’applicazione del coefficiente medesimo, ne’ la  decadenza  o  il

ricalcolo  degli  incentivi  gia’  maturati  e  possono  accedere  al

beneficio dei  certificati  bianchi,  al  netto  del  risparmio  gia’

incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza

energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE

per l’eventuale adeguamento delle  modalita’  di  determinazione  dei

risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nel corso  dei

controlli emerga la mancata  comunicazione  al  GSE  delle  modifiche

intervenute nel corso della vita utile di tali progetti,  il  GSE  e’

tenuto   al   recupero   dei   certificati   emessi    per    effetto

dell’applicazione del coefficiente di durabilita’.

5. Qualora risulti la non verificabilita’ o non  attendibilita’  di

alcuni dei dati utilizzati per  la  quantificazione  dei  certificati

bianchi richiesti ed emessi, il GSE puo’ motivatamente  procedere  al

ricalcolo degli stessi sulla base di  stime  cautelative  e  disporre

specifiche   prescrizioni   in   merito   alla   verificabilita’   ed

attendibilita’ dei dati da fornire per le successive  rendicontazioni

dei risparmi, fatto salvo quanto previsto al comma 3 ove applicabile.

 

                               Art. 11

           Adempimenti dei soggetti obbligati e verifiche

1. Entro il 31 maggio ed entro  il  30  novembre  di  ogni  anno  i

soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi posseduti

ai sensi dell’art.  10  del  decreto  del  Ministro  delle  attivita’

produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della  tutela

del territorio, del  20  luglio  2004  da  utilizzare  per  adempiere

all’obbligo, mediante il loro annullamento.

2. Il GSE verifica annualmente l’adempimento degli obblighi di  cui

all’art. 4, tenendo  conto  delle  eventuali  quote  derivanti  dalle

compensazioni di cui all’art. 4, comma 9, e ne comunica gli esiti  al

Ministero, all’ARERA ai fini delle sanzioni di cui al comma 3 nonche’

ai fini degli adempimenti di  cui  all’art.  12  e  al  GME  ai  fini

dell’aggiornamento dei conti proprieta’  su  cui  sono  depositati  i

certificati bianchi dei soggetti obbligati.

3. In caso di mancato adempimento degli  obblighi,  fermo  restando

l’obbligo di adempimento, l’ARERA applica sanzioni per ciascun titolo

mancante ai sensi della legge 14  novembre  1995,  n.  481  e  ne  fa

comunicazione al Ministero e al GSE.

4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 contribuiscono  alla

copertura degli oneri di cui all’art. 12, comma 1.

 

                               Art. 12

       Copertura degli oneri per l’adempimento degli obblighi

1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l’adempimento degli

obblighi di cui all’art. 4 trovano copertura sulle  componenti  delle

tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica  e

del gas naturale.

2. La copertura dei costi per ciascuna delle due  sessioni  di  cui

all’art. 11,  comma  1,  e’  effettuata  secondo  modalita’  definite

dall’ARERA, in misura tale da riflettere l’andamento dei  prezzi  dei

certificati  bianchi  sul  mercato   organizzato   e   sugli   scambi

bilaterali, definendo  un  valore  massimo  di  riconoscimento.  Tale

valore massimo e’ aggiornato anche tenendo conto dell’eventualita’ di

cui all’art. 21, comma 1, in modo da mantenere il rispetto di criteri

di efficienza nella definizione degli oneri e dei costi del sistema.

3.  I  risparmi  realizzati  mediante  progetti  nel  settore   dei

trasporti sono equiparati  a  risparmi  di  gas  naturale  e  trovano

copertura sulle componenti  delle  tariffe  per  il  trasporto  e  la

distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al  presente

articolo.

 

                               Art. 13

        Emissione di certificati bianchi non derivanti dalla

         realizzazione di progetti di efficienza energetica

1. A decorrere dal 15 maggio di ogni anno e fino alla scadenza  del

relativo anno d’obbligo di cui all’art. 4, comma 9,  a  favore  e  su

specifica richiesta dei soggetti obbligati, il GSE emette certificati

bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti  di  efficienza

energetica, a un valore unitario pari a 10 euro.

2. Fino all’anno d’obbligo 2029 compreso, i certificati bianchi  di

cui al comma 1 possono essere ceduti a favore dei soggetti  obbligati

esclusivamente nella misura necessaria al raggiungimento del  proprio

obbligo minimo, a condizione che tali  soggetti  gia’  detengano  sul

proprio conto proprieta’ un ammontare  di  certificati  bianchi  pari

almeno:

a) per l’anno d’obbligo  2025,  al  40%  dell’obbligo  minimo  di

propria competenza;

b) per l’anno d’obbligo  2026,  al  50%  dell’obbligo  minimo  di

propria competenza;

c) per l’anno d’obbligo  2027,  al  60%  dell’obbligo  minimo  di

propria competenza;

d) per l’anno d’obbligo  2028,  al  70%  dell’obbligo  minimo  di

propria competenza;

e) per l’anno d’obbligo  2029,  al  80%  dell’obbligo  minimo  di

propria competenza.

3. Ai fini di cui al comma 2, su richiesta del GSE, il GME comunica

l’ammontare di certificati bianchi presenti nei conti  proprieta’  di

ciascun soggetto obbligato. Il GSE  tiene  contabilita’  separata  di

tali certificati.

4. I certificati bianchi di cui al presente articolo:

a) non possono  essere  ceduti  dal  soggetto  obbligato  che  li

riceve;

b) in deroga a quanto previsto all’allegato 2, secondo  capitolo,

sono contraddistinti da una specifica tipologia;

c) sono emessi e contestualmente annullati dal  GSE  nella  prima

sessione utile ai fini del conseguimento  dell’obbligo  del  soggetto

obbligato che li ha richiesti;

d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di  cui  all’art.

12.

5. Per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti

obbligati delle somme per l’acquisizione dei certificati  bianchi  di

cui al presente articolo e’ effettuata tramite un conguaglio a valere

sulla copertura dei costi spettante ai  medesimi  soggetti  ai  sensi

dell’art. 12.

6. I soggetti obbligati che acquisiscono  certificati  bianchi  dal

GSE secondo le modalita’ di cui al presente articolo,  riscattano  in

tutto o in parte la somma corrisposta  per  l’acquisizione  a  fronte

della consegna di certificati generati tramite  la  realizzazione  di

progetti  di  efficienza  energetica  o  acquisiti  sul  mercato.  Il

riscatto avviene  a  decorrere  dai  primi  certificati  acquisiti  e

inoltre:

a)  e’  ammesso  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il  soggetto

obbligato detenga, a meno dei certificati oggetto  del  riscatto,  un

numero di certificati bianchi eccedente l’obbligo minimo annuale;

b) e’ ammesso esclusivamente entro la scadenza  dell’ultimo  anno

d’obbligo definito ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5;

c)  non  e’  ammesso  nello  stesso  anno  d’obbligo  in  cui   i

certificati sono stati emessi.

7. Per ogni anno d’obbligo, la restituzione delle  risorse  oggetto

del riscatto di cui al comma 6 e’ effettuata tramite un conguaglio  a

valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti  obbligati  ai

sensi dell’art. 12. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione,  per

i certificati riscattati, del contributo tariffario valido per l’anno

in corso.

8. Il  GSE  pubblica  una  guida  operativa  per  l’attuazione  del

presente  articolo,  previa  approvazione  del   Ministero   e,   con

riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 7, dell’ARERA.

9.  Il  GSE  comunica  annualmente  al  Ministero  l’ammontare   di

certificati  emessi  ai  sensi  del  presente  articolo,  i  soggetti

beneficiari e gli eventuali certificati riscattati ai sensi del comma

6.

 

                               Art. 14

           Corrispettivi a carico dei soggetti incentivati

                per la copertura dei costi operativi

1.  I  soggetti  che  richiedono  l’accesso   al   meccanismo   dei

certificati bianchi sono tenuti a corrispondere al  GSE  una  tariffa

stabilita ai sensi del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91  e  nel

rispetto  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  24

dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  31

dicembre 2014.

2. La tariffa di cui al comma 1, corrisposta  per  le  proposte  di

progetti a consuntivo e standardizzati (PC e  PS),  e’  equiparata  a

quella prevista per le Proposte di progetto  e  programma  di  misura

(PPPM) di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28

dicembre 2012 e la tariffa corrisposta per le richieste di verifica e

certificazione dei risparmi (RC o RS) e’ equiparata a quella prevista

per le RVC di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28

dicembre 2012.

3. Il GSE definisce e pubblica sul proprio  sito  istituzionale  le

modalita’  operative  per  la  corresponsione  di  cui  al   presente

articolo.

 

                               Art. 15

                   Mercato dei certificati bianchi

1.  I  certificati  bianchi  possono  essere  oggetto   di   libera

contrattazione  tra  le  parti  o  di  contrattazione   nel   mercato

organizzato dal GME, unificato per  tutte  le  tipologie  di  titoli,

secondo modalita’ definite dall’ARERA.

2. I soggetti  iscritti  al  registro  dei  certificati  bianchi  o

ammessi al mercato dei certificati bianchi sono tenuti  a  comunicare

al GME le partecipazioni  detenute  nel  capitale  sociale  di  altri

soggetti iscritti al registro dei certificati bianchi  o  ammessi  al

mercato dei certificati bianchi, fornendo l’elenco con  l’indicazione

nominativa delle societa’ partecipate  e  il  valore  percentuale  di

ciascuna di tali partecipazioni; sono altresi’  tenuti  a  comunicare

l’eventuale presenza, nel mercato o nel registro, di  altri  soggetti

appartenenti al medesimo gruppo societario.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono rese  pubbliche  dal  GME

sul proprio sito istituzionale.

 

                               Art. 16

                            Cumulabilita’

1. I certificati bianchi emessi in relazione a progetti  presentati

dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con

altri  incentivi,  comunque  denominati,  a  carico   delle   tariffe

dell’energia elettrica e  del  gas  e  con  altri  incentivi  statali

destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle norme

operative e dei limiti derivanti dalla normativa  europea,  l’accesso

a:

a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) contributi in conto interesse;

c) detassazione del reddito d’impresa e i crediti di imposta  per

l’acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso,  il  numero  di

certificati bianchi  spettanti  ai  sensi  del  presente  decreto  e’

ridotto del 50%;

d) contributi nell’ambito delle attivita’ connesse all’attuazione

dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti  di  sviluppo

nell’ambito dei  progetti  applicativi  del  PNRR  o  nell’ambito  di

investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per  il  sostegno

alla transizione industriale, di cui all’art. 1,  commi  478  e  479,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  In  tali  casi  il  numero  di

certificati bianchi  spettanti  ai  sensi  del  presente  decreto  e’

ridotto del 50%.

2. Nei casi di cui al comma 1 resta  fermo  che  dal  cumulo  degli

incentivi non devono derivare sovracompensazioni.

 

                               Art. 17

                        Sistema a base d’asta

1. Al fine  di  concorrere  al  conseguimento  degli  obiettivi  di

risparmio energetico fissati dal PNIEC, tenuto  conto  del  grado  di

efficacia delle misure attualmente  vigenti  e  della  necessita’  di

conseguire risultati aggiuntivi,  puo’  essere  introdotto  un  nuovo

sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste  al

ribasso, definito con decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della

sicurezza energetica (Ministro), d’intesa con la Conferenza unificata

e sentita ARERA.

2.  Le  aste  hanno  ad  oggetto  il  valore  economico   del   TEP

risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare

specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o

settori  economici.  Tale  valore  e’  costante  per  il  periodo  di

incentivazione  specificato  nel  bando  d’asta  gestito   dal   GSE.

L’incentivo annuo riconosciuto e’ pari  al  prodotto  tra  il  valore

economico aggiudicato in  fase  di  asta  ed  i  risparmi  energetici

addizionali riconosciuti.

3. Il valore economico  posto  a  base  d’asta  tiene  conto  delle

specificita’  della  tecnologia   o   della   tipologia   progettuale

considerate, nonche’ delle esternalita’ ambientali positive generate.

Il decreto di cui al comma 1 definisce, tra l’altro, la copertura dei

costi  del  sistema  d’asta,  a  valere  sulle  tariffe  dell’energia

elettrica e del gas naturale.

4. Accedono alle aste i soggetti titolari del progetto. Il  decreto

di cui al comma 1,  o  il  bando  dell’asta,  prevede  un  intervallo

temporale tra il momento di svolgimento  dell’asta  e  l’avvio  degli

obblighi di rendicontazione dei risparmi, che tenga conto  dei  tempi

stimati per la realizzazione degli interventi.

 

                               Art. 18

             Rapporti relativi allo stato di attuazione

1. Entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  il  GSE,  avvalendosi  del

supporto del GME, trasmette al Ministero e  all’ARERA  una  relazione

sull’attivita’ svolta  e  sui  progetti  realizzati  nell’ambito  del

presente decreto.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

a)  informazioni  statistiche  sul  numero  e  la  tipologia  dei

progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale degli

interventi;

b)  la  quantificazione  dei   risparmi   energetici   realizzati

nell’anno  di  riferimento,  espressi  in   milioni   di   tonnellate

equivalenti di petrolio (TEP) e validi  per  il  conseguimento  degli

obiettivi di cui all’art. 4;

c)  il  numero  di  certificati  bianchi  emessi   nell’anno   di

riferimento;

d) le previsioni relative ai dati di cui alle lettere b) e c) per

l’anno d’obbligo successivo;

e) l’andamento delle transazioni dei certificati bianchi, nonche’

il rapporto tra il volume  cumulato  dei  certificati  bianchi  e  il

valore dell’obbligo di cui all’art. 4, commi 4 e 5, riferiti all’anno

precedente;

f) i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato

nonche’ complessivamente nel quadro del  meccanismo  dei  certificati

bianchi.

3.  La  relazione  di  cui  al  comma  1  e’  pubblicata  sul  sito

istituzionale dal GSE e dal GME.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno il GSE,  anche  avvalendosi  dei

dati  acquisiti  dal  GME,  comunica  al  Ministero  l’ammontare  dei

certificati bianchi in possesso dei soggetti che detengono  un  conto

proprieta’, che, alla data del primo giugno dello stesso anno, eccede

gli obblighi quantitativi nazionali e lo pubblica  sul  proprio  sito

web istituzionale, specificando la quota  di  essi  in  possesso  dei

soggetti obbligati.

5. Il GSE pubblica i seguenti dati sul proprio sito istituzionale:

a) con cadenza mensile, il numero e  la  tipologia  dei  progetti

presentati nonche’ i risparmi conseguibili; il numero e la  tipologia

di interventi dei progetti  approvati  nonche’  i  relativi  risparmi

riconosciuti;  il  numero  dei  progetti  rigettati  e  in  corso  di

valutazione;

b) con cadenza mensile,  l’indicazione  dei  certificati  bianchi

emessi per l’anno d’obbligo corrente;

c) con  cadenza  annuale,  fatti  salvi  eventuali  aggiornamenti

trimestrali ove necessari,  le  stime  dei  certificati  bianchi  che

saranno riconosciuti fino alla scadenza dell’anno d’obbligo.

6. Il GSE effettua un monitoraggio dell’impatto dei costi diretti e

indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitivita’

delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese

quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la  promozione

e l’adozione da parte dello Ministero di misure volte a ridurre  tale

impatto.

7.  Il  GME  segnala  tempestivamente  al  Ministero  e   all’ARERA

eventuali comportamenti non rispondenti ai principi di trasparenza  e

neutralita’ verificatisi  nello  svolgimento  delle  transazioni  dei

certificati bianchi.

 

                               Art. 19

             Misure di semplificazione e accompagnamento

1. Entro  sessanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  il  GSE  sottopone  al  Ministero   una   guida   operativa

contenente:

a)  informazioni  per  l’individuazione,  la  definizione  e   la

presentazione dei progetti e per la formulazione delle  richieste  di

accesso agli incentivi;

b)  chiarimenti  utili  per  l’accesso  mediante   la   modalita’

semplificata di cui all’allegato 1, punto 3.5;

c) chiarimenti in relazione ai progetti indicati all’allegato  2,

tabella 1;

d) descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo  in

considerazione  quelle  identificate  a  livello  europeo,  e   delle

potenzialita’  di  risparmio  in  termini  economici  ed   energetici

derivanti dalla loro applicazione;

e) indicazioni per l’individuazione dei  valori  del  consumo  di

riferimento.

2. La guida operativa di cui al comma 1,  i  suoi  aggiornamenti  e

integrazioni, sono approvati con decreto del Ministero.

3. Nell’ambito del programma di informazione e  formazione  di  cui

all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,

l’ENEA, di concerto con il GSE, dedica  una  specifica  sezione  alla

promozione  della  conoscenza  e  dell’utilizzo  del  meccanismo  dei

certificati bianchi.

4. Al fine di incrementare il tasso di presentazione di progetti di

efficienza energetica, il GSE avvia un  servizio  di  assistenza  che

supporti i soggetti proponenti  nella  fase  di  predisposizione  dei

progetti suddetti anche attraverso:

a) l’implementazione di strumenti per la  simulazione  preventiva

dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino  ad

evidenziare la fattibilita’;

b) la messa a disposizione di chiarimenti  preliminari,  tecnici,

procedurali e amministrativi definiti  in  relazione  alle  richieste

effettive formulate dagli operatori nell’ambito dell’operativita’ del

meccanismo;

c) l’individuazione di best practice e di soluzioni standard  per

le problematiche piu’ frequenti;

d) nel rispetto della normativa sulla privacy,  l’implementazione

di una banca dati  dei  progetti  approvati  ai  sensi  del  presente

decreto,  suddivisi  per  tipologia  di  intervento,  contenente   la

descrizione sintetica del  progetto,  l’indicazione  del  consumo  di

baseline,  dell’algoritmo  di  calcolo  dei  risparmi,  dei  risparmi

energetici  generati  dal  progetto  e  dei   costi   relativi   alla

realizzazione del progetto.

 

                               Art. 20

                      Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica ai progetti  presentati  in  data

successiva alla sua entrata in vigore, a eccezione dei casi di cui al

comma 2.

2. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard  approvati  ai

sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto

con il Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare,  del  28  dicembre  2012  e  per  i  progetti  a  consuntivo  e

standardizzati approvati ai sensi  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, dell’11 gennaio 2017  e  successive

modificazioni ed  integrazioni  in  data  precedente  all’entrata  in

vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla

data di presentazione del progetto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le  istanze  relative

ai progetti a consuntivo presentate ai sensi del decreto ministeriale

28 dicembre 2012 e approvate dal GSE, per le  quali  non  sono  state

presentate richieste di rendicontazione dei risparmi, sono  annullate

a decorrere da diciotto mesi  dall’entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

4. I grandi progetti riconosciuti ai sensi dell’art. 8 del  decreto

ministeriale 28 dicembre 2012  che  non  generano,  nell’arco  di  un

determinato anno, risparmi superiori a 35.000 TEP sono rendicontabili

per l’anno  in  questione  attraverso  la  richiesta  di  verifica  e

certificazione  a  consuntivo  (RVC-C).  In  tali   casi   non   sono

riconosciute   le    eventuali    premialita’    concesse    all’atto

dell’ammissione.

 

                               Art. 21

           Meccanismi di stabilita’ e disposizioni finali

1. Al fine di assicurare l’equilibrio tra  domanda  e  offerta  nel

mercato  dei  certificati  bianchi,  qualora  dai  rapporti  e  dalle

comunicazioni  di  cui  all’art.  18  emerga  che   l’ammontare   dei

certificati bianchi emessi e da emettere non  sia  coerente  con  gli

obiettivi di riduzione dei consumi  dei  soggetti  obbligati  di  cui

all’art. 4, il Ministro ha facolta’ di  aggiornare  gli  obiettivi  e

obblighi di cui al medesimo art. 4, nonche’  la  percentuale  di  cui

all’art. 13, comma 2, per i successivi anni d’obbligo.

2. Entro il 31 dicembre 2030 con decreto del Ministro, d’intesa con

la  Conferenza  unificata,  sentita  l’ARERA,  sono  determinati  gli

obiettivi quantitativi nazionali annui di  risparmio  energetico  per

gli anni successivi al 2030.

3. A decorrere dal 1° giugno 2031, qualora non siano stati definiti

obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi  al  2030  o

non siano stati  espressamente  previsti  strumenti  diversi  per  la

tutela degli investimenti, per ciascun  anno  di  durata  residua  di

diritto all’incentivo il GSE ritira i  certificati  bianchi  generati

dai progetti in corso, riconoscendo un valore medio registrato  sulla

piattaforma di scambio del GME nel  periodo  2025-2030,  ridotto  del

10%. Con provvedimento di ARERA sono stabilite  criteri  e  modalita’

per l’attuazione del presente articolo.

4. L’ARERA, con uno o piu’ provvedimenti,  definisce  le  modalita’

con le  quali  la  CSEA  riconosce  al  GSE  i  costi  sostenuti  per

l’attuazione del comma 3,  con  oneri  a  valere  sul  conto  per  la

promozione dell’efficienza  energetica  negli  usi  finali,  posto  a

copertura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

5. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato.

6. Il presente decreto, di cui  gli  allegati  costituiscono  parte

integrante, e’ trasmesso agli organi di controllo ed entra in  vigore

il giorno successivo dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

 

                                                            Allegato 1

         Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi

1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC»

1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo,  caratterizzante  del

«progetto a consuntivo» (di seguito  «PC»)  di  cui  all’art.  8  del

presente decreto,  quantifica  il  risparmio  energetico  addizionale

conseguibile attraverso la realizzazione del  progetto,  tramite  una

misurazione  puntuale  delle  grandezze  caratteristiche,  sia  nella

configurazione ex ante sia in  quella  post  intervento.  Sulla  base

della misurazione, sono certificati i risparmi di  energia  primaria,

in conformita’ al PC e al programma di misura, predisposto secondo le

disposizioni del presente allegato 1 e approvato dal GSE.

1.2. Ai fini dell’accesso al meccanismo, qualora il PC di cui  al

punto 1.1 sia costituito da piu’ interventi, questi  ultimi  dovranno

essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi

«RC» che rendano  espliciti  i  risparmi  addizionali  imputabili  ai

singoli interventi aventi la medesima data di inizio del  periodo  di

monitoraggio.

1.3. Ai fini della determinazione del  consumo  di  baseline,  il

proponente dovra’ considerare le misure dei consumi e delle variabili

operative relative ad un periodo almeno pari a dodici mesi precedenti

la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento  almeno

giornaliera. Tali misure dei  consumi  e  delle  variabili  operative

possono afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data

di avvio della realizzazione del progetto  purche’  le  stesse  siano

comunque rappresentative delle condizioni ante  intervento.  In  ogni

caso il proponente del progetto e’ tenuto ad effettuare  una  analisi

atta ad  identificare  le  variabili  operative  che  influenzano  il

consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura delle stesse.

E’ ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore

qualora  il  proponente  dimostri  che  le  misure   proposte   siano

rappresentative dei consumi annuali, ovvero  del  range  annuale  dei

parametri di funzionamento che influenzano il consumo.

E’ data facolta’ al soggetto  proponente  di  individuare,  quale

consumo  di  baseline,  il  valore  inferiore  tra  il   consumo   di

riferimento e il consumo ex ante desumibile dalle schede tecniche  di

prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure

effettuate per un periodo inferiore ai dodici mesi  o  con  frequenza

non giornaliera qualora non rappresentative dei consumi annuali.

Nel caso di interventi per i quali si verifica una  modifica  del

servizio reso, tra la situazione ex ante e  la  situazione  ex  post,

tale per cui non sia possibile effettuare una  normalizzazione  delle

condizioni che influiscono sul  consumo  energetico,  gli  stessi  si

configurano  come  nuova  installazione  e  pertanto  il  consumo  di

baseline e’ pari al consumo di riferimento.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e,

dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella  situazione

ante intervento, il  consumo  di  baseline  e’  pari  al  consumo  di

riferimento.

1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto

che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia’ in

corso di incentivazione, il  proponente  dovra’  sottoporre  al  GSE,

nella prima rendicontazione utile,  la  modifica  del  progetto  gia’

approvato e la contestuale proposta di  un  unico  algoritmo  per  il

calcolo dei risparmi e di un  nuovo  programma  di  misura.  E’  data

facolta’  al  soggetto  proponente  di  indicare  che   la   modifica

progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e  di  vita

utile  del  progetto  gia’  in  corso   di   incentivazione   ovvero,

alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo  post

intervento del progetto in corso di  incentivazione  e  che  la  vita

utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.

1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita’, le informazioni

di cui al capitolo 4 del presente allegato, rese dal  proponente  del

progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai  sensi  del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

1.6.  L’esito  dell’istruttoria   e’   comunicato   al   soggetto

proponente nei modi e nei tempi previsti  dall’art.  7  del  presente

decreto.

1.7. La data di  avvio  della  realizzazione  del  progetto  deve

rientrare nei primi dodici mesi dalla data di approvazione del  PC  o

del PS, trascorsi i quali l’ammissione del  progetto  agli  incentivi

perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria,  e’

data facolta’ al soggetto proponente di presentare  al  GSE  in  data

antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:

a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la

volonta’  di  accedere  al  meccanismo   di   incentivazione,   quale

precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l’invio di

tale comunicazione preliminare, il  soggetto  proponente  si  impegna

altresi’ a presentare una successiva trasmissione formale di un PC  o

PS entro ventiquattro mesi dalla data di  comunicazione  preliminare.

In tal caso, il GSE effettuera’ la valutazione tecnica  del  progetto

solo a seguito della formale presentazione dell’istanza di accesso al

meccanismo dei certificati bianchi;

b) una richiesta di valutazione  preliminare  (RVP),  a  fronte

della corresponsione al GSE della tariffa di cui all’art.  14,  comma

1, vigente per  le  proposte  di  PC  e  PS.  In  tal  caso,  il  GSE

comunichera’ l’esito  della  valutazione  tecnica  svolta  sulla  RVP

secondo i tempi e le modalita’ di cui all’art. 7, comma  4.  A  valle

dell’eventuale  esito  positivo  sull’ammissibilita’  della  RVP   al

meccanismo, il soggetto proponente e’ comunque tenuto a presentare al

GSE  una  successiva  formale  istanza  di  accesso  agli   incentivi

entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  trasmissione   della   RVP

evidenziando le eventuali modifiche intervenute rispetto al  progetto

originario,  le  quali,  al   fine   di   massimizzare   l’efficienza

dell’azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo  di  una  nuova

valutazione istruttoria da parte del GSE.

La comunicazione preliminare e la RVP possono  essere  presentate

una sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il

progetto. Qualora siano  decorsi  i ventiquattro  mesi  di  cui  alle

lettere precedenti, la presentazione del PC o del PS, associati  alla

CP o RVP presentata, comporta  l’applicazione  di  una  penalita’  al

progetto,  da  attribuire  in  sede  di  richiesta  di   verifica   e

certificazione dei risparmi sottoforma di  decurtazione  dei  TEE  da

riconoscere, proporzionale al tempo che intercorre  tra  la  data  di

decorrenza  del  termine  dei ventiquattro  mesi   e   la   data   di

presentazione del PC o del PS. Tale decurtazione, per  ciascun  PC  o

PS, sara’ applicata nella misura del:

a) 20% per un ritardo inferiore o uguale a dodici mesi;

b) 40% per un ritardo superiore a dodici  mesi  e  inferiore  o

uguale a ventiquattro mesi;

c) 60% per un ritardo superiore a ventiquattro mesi e inferiore

o uguale a trentasei mesi;

d) 80% per un ritardo superiore a trentasei mesi e inferiore  o

uguale a quarantotto mesi.

La penalita’ non sara’ applicata qualora la data di  avvio  della

realizzazione  del  progetto  risulti   successiva   alla   data   di

presentazione del PC o PS associati alla CP o RVP presentata.

Non saranno, invece, ammessi PC o PS presentati  con  un  ritardo

superiore  a  quarantotto  mesi  qualora  la  data  di  avvio   della

realizzazione del progetto sia precedente alla data di  presentazione

del PC o PS.

Le modalita’ di presentazione della comunicazione e della RVP,  e

la relativa documentazione ed informazioni  da  allegare,  sono  rese

disponibili dal GSE sul proprio  sito  istituzionale  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1.8. I risparmi conseguiti nell’ambito dei PC sono contabilizzati

per  un  numero  di  anni  pari  a  quelli  della  vita  utile  degli

interventi, la quale decorre dalla  data  in  cui  viene  avviato  il

programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla

data di avvio della realizzazione del progetto. Qualora il  programma

di misura sia avviato in data  successiva  al  termine  dei trentasei

mesi,  e’  data  comunque  facolta’   al   soggetto   proponente   di

contabilizzare i risparmi conseguiti per la restante parte della vita

utile, conformemente a quanto previsto dal punto  3.4.  in  relazione

alla durata dei periodi di monitoraggio.

2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati «PS»

2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del

«progetto standardizzato» (di seguito «PS») di  cui  all’art.  8  del

presente decreto,  quantifica  il  risparmio  energetico  addizionale

conseguibile attraverso progetti  presso  uno  o  piu’  stabilimenti,

edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:

a) la ripetitivita’ del progetto, ovvero degli  interventi  che

lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative

ovvero a condizioni operative differenti qualora normalizzabili;

b) la  non  convenienza  economica  dell’investimento  relativo

all’installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai  singoli

interventi, a fronte del valore economico indicativo dei  certificati

bianchi  ottenibili  dalla  realizzazione  del  progetto,  ovvero  la

difficolta’  operativa  relativa  all’installazione  dei   misuratori

dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le  variabili

operative.

2.2. Ai fini  dell’accesso  al  meccanismo,  qualora  il  PS  sia

costituito  da  piu’  interventi,  questi  ultimi   dovranno   essere

caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi

«RS» che rendano  espliciti  i  risparmi  addizionali  imputabili  ai

singoli interventi aventi la medesima data di inizio del  periodo  di

monitoraggio.

2.3. Con le modalita’ di cui al  punto  1.1  dell’allegato  2  e’

approvato l’elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi  delle

quali puo’ essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul

sito istituzionale del  GSE,  e’  aggiornato  periodicamente  secondo

quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi

al meccanismo e’ comunque data  la  possibilita’  di  proporre  nuove

tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei  risparmi  con

metodo standardizzato. In particolare,  i  soggetti  ammessi  possono

proporre al GSE: la  tipologia  di  tecnologia  da  incentivare  e  i

relativi requisiti minimi di ammissibilita’ in relazione all’utilizzo

e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l’algoritmo

per la determinazione  dei  risparmi  afferenti  alla  tecnologia  da

incentivare  e  la  metodologia  di  misurazione  standardizzata  del

campione rappresentativo.

2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e’ rendicontato sulla  base

di un algoritmo di calcolo  e  della  misura  diretta  di  un  idoneo

campione  rappresentativo  dei   parametri   di   funzionamento   che

caratterizzano il progetto, o gli interventi che lo  compongono,  sia

nella configurazione di baseline, sia in quella post  intervento,  in

conformita’ ad un progetto e ad un programma di misura approvato  dal

GSE. L’algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato  e’  applicato

estendendo le risultanze delle misurazioni  effettuate  sul  campione

rappresentativo, all’insieme degli interventi realizzati  nell’ambito

del progetto.

2.5.  Il   campione   di   misura   deve   essere   adeguatamente

rappresentativo sia della configurazione di baseline  sia  di  quella

successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita’

e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare.

2.6. Per determinare  i  consumi  di  baseline,  dovranno  essere

considerate, sul campione rappresentativo, le misure  dei  consumi  e

delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a dodici

mesi precedenti la  realizzazione  del  progetto,  con  frequenza  di

campionamento almeno giornaliera. Tali misure  dei  consumi  e  delle

variabili operative possono afferire anche a periodi di  monitoraggio

successivi alla  data  di  avvio  della  realizzazione  del  progetto

purche’ le stesse siano  comunque  rappresentative  delle  condizioni

ante intervento. In ogni caso il proponente e’ tenuto  ad  effettuare

una  analisi  atta  ad  identificare  le  variabili   operative   che

influenzano il consumo dei  sistemi  oggetto  di  intervento  ed  una

misura delle stesse.

2.7. Nel caso  in  cui  il  proponente  dimostri  che  le  misure

relative ad un periodo e una  frequenza  di  campionamento  inferiori

siano rappresentative dei consumi annuali, sara’  possibile  proporre

una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante  in  base  ai  dati

misurati.

2.8. L’algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare

e le modalita’ di misura di cui al presente capitolo,  sono  indicati

nell’ambito della presentazione del PS.

2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita’ della  richiesta

di incentivo, le informazioni di  cui  al  capitolo  4  del  presente

allegato, rese in forma sostitutiva di  atto  notorio  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2.10. Il contenuto dei  PS  puo’  essere  aggiornato  sulla  base

dell’evoluzione normativa, tecnologica e del mercato  secondo  quanto

previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b) del presente  decreto.  Per

aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del  contenuto

dei PS, ovvero la sua revoca.  Il  mero  recepimento  di  obblighi  o

standard  normativi  costituisce  aggiornamento   che   puo’   essere

apportato senza  la  trasmissione  al  Ministero  della  proposta  di

aggiornamento del GSE.

2.11.  L’esito  dell’istruttoria  e’   comunicato   al   soggetto

proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall’art. 7 del

presente decreto.

2.12.   I   risparmi   conseguiti   nell’ambito   dei   PS   sono

contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della  vita  utile

degli interventi, la quale decorre dalla data in cui viene avviato il

programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla

data di avvio della realizzazione del progetto. Qualora il  programma

di misura sia avviato in data successiva  al  termine  dei  trentasei

mesi,  e’  data  comunque  facolta’   al   soggetto   proponente   di

contabilizzare i risparmi conseguiti per la restante parte della vita

utile, conformemente a quanto previsto dal punto  3.4.  in  relazione

alla durata dei periodi di monitoraggio.

 

3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi

3.1. Ai fini di quanto previsto all’art. 7, comma 1,  e  all’art.

10, comma 1, dei decreti ministeriali  20  luglio  2004,  i  soggetti

proponenti  inviano  al  GSE  una  richiesta   di   verifica   e   di

certificazione,   a   consuntivo   o   standardizzata   (di   seguito

rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi conseguiti  dal  progetto,

unitamente  alla  documentazione  comprovante  i  risultati  ottenuti

secondo quanto previsto al capitolo 5.

3.2. Le  RC  o  RS  devono  essere  presentate,  al  piu’,  entro

centoventi  giorni  dalla  fine  del  periodo  di  monitoraggio.   La

presentazione delle RC  o  RS  oltre  il  suddetto  termine  comporta

l’applicazione di una penalita’, sottoforma di decurtazione  dei  TEE

spettanti, proporzionale al tempo  che  intercorre  tra  la  data  di

decorrenza  del  termine  dei  centoventi  giorni  e   la   data   di

presentazione della RC o RS, rapportato alla durata  del  periodo  di

monitoraggio. Tale decurtazione, per  ciascuna  RC  o  RS,  sara’  al

massimo pari al totale  dei  TEE  spettanti  per  la  rendicontazione

presentata.

3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati  e  delle  informazioni

inviati in sede di presentazione delle RC  o  RS  con  i  dati  e  le

informazioni trasmesse in fase di presentazione  dei  PC  o  PS,  per

l’ammissibilita’ del progetto realizzato.

3.4. Le RC o  RS  devono  riferirsi  a  periodi  di  monitoraggio

contigui e  annuali.  Limitatamente  ai  progetti  caratterizzati  da

elevati risparmi, e’ possibile proporre, in sede di presentazione del

PC  o  del  PS,  periodi  di  monitoraggio  rispettivamente  pari   a

rendicontazioni semestrali, qualora il numero di certificati  bianchi

annui  del  progetto  sia  almeno  pari  a  500,  o  in  alternativa,

rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di certificati bianchi

annui del progetto sia almeno pari a 1.000. Limitatamente ai progetti

caratterizzati da un programma di misura avviato in  data  successiva

al termine dei trentasei mesi di cui  ai  punti  1.8  e  2.12,  sara’

ammesso un periodo di monitoraggio di durata inferiore solo  al  fine

di garantire il rispetto del termine della vita utile del progetto.

3.5.  Per  i  progetti  che  non  risultano  costituiti  da  piu’

interventi e per  i  quali  non  si  sia  verificata  una  variazione

significativa dei risparmi nelle prime tre richieste  di  verifica  e

certificazione, qualora le stesse abbiano generato  singolarmente  un

risparmio annuo non superiore a 250 tep, e’ data facolta’ al soggetto

proponente di richiedere il riconoscimento dei risparmi  mediante  la

modalita’ semplificata, a partire dalla quarta richiesta  e  fino  al

termine  della  vita  utile  del  progetto,  solo   in   assenza   di

malfunzionamenti o di modifiche ai sensi dell’art.  7,  comma  7.  La

modalita’   semplificata   prevede,   a   fronte   dell’invio   della

documentazione  di  cui  al  capitolo  5,  il  riconoscimento  di  un

risparmio addizionale annuo  pari  al  risparmio  medio  riconosciuto

nelle prime tre richieste.

 

4.  Documentazione  da  trasmettere  in  sede  di  presentazione  dei
progetti
4.1. Il PC e il PS devono contenere,  pena  inammissibilita’,  le

informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva  di  atto

notorio ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

445/2000:

a) informazioni relative al soggetto proponente e  al  soggetto

titolare, quali:

i. documento di riconoscimento del legale rappresentante  del

soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validita’;

ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia:

a. diverso dal soggetto titolare, la delega di cui all’art.

2, comma 1, lettera z);

b.  una  societa’  di   servizi   energetici   (ESCO),   la

certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validita’;

c. un soggetto  in  possesso  di  un  sistema  di  gestione

dell’energia certificato in conformita’ alla norma ISO  50001,  copia

del certificato in corso di validita’;

d. un soggetto che ha nominato un EGE, l’incarico  dell’EGE

e la corrispondente certificazione di validita’ secondo la norma  UNI

CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati  per

tutta la durata della vita utile  del  progetto.  Fermo  restando  il

rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare,  nel  rispetto

del principio dell’autonomia contrattuale, puo’ variare nel tempo  il

soggetto individuato;

e. un soggetto obbligato alla nomina del  responsabile  per

la conservazione e l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’art. 19

della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione  comprovante

l’avvenuta nomina per l’anno in corso. Quanto indicato alla  presente

lettera e’ applicabile anche al soggetto titolare. Fermo restando  il

rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare,  nel  rispetto

del principio dell’autonomia contrattuale, puo’ variare nel tempo  il

soggetto individuato;

iii.  documentazione  che  consenta  di  verificare  che   il

soggetto titolare ha sostenuto l’investimento.

b) relazione descrittiva, corredata da  idonea  documentazione,

contenente:

iv. la descrizione del contesto  in  cui  l’intervento  viene

realizzato:  informazioni  relative  all’impianto,  edificio  o  sito

comunque denominato presso cui si realizza  il  progetto  (indirizzo,

codice catastale, attivita’  ivi  svolte  nell’ambito  del  progetto,

codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al

titolare dell’impianto  o  del  sito  e  l’indicazione  di  eventuali

progetti presentati per  il  medesimo  edificio  o  sito  oggetto  di

intervento;

v. la descrizione dei  sistemi  di  produzione  e/o  prelievo

dell’energia termica e elettrica;

vi. la descrizione esaustiva dell’intervento, ovvero:

la  descrizione  delle  differenze  tra  la  situazione  di

baseline  ed  ex  post,  eventualmente  corredata   da   planimetrie,

diagrammi di flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti

e dei nuovi componenti che si intende installare;

nel   caso   di   utilizzo   di   componenti    rigenerati,

documentazione che consenta di  verificare  che  i  componenti  siano

effettivamente rigenerati;

ai soli fini statistici, la stima  dei  costi  strettamente

riconducibili all’intervento stesso come indicato al successivo punto

4.2.  Nel  caso  dei  PS,  sono  forniti  elementi  riguardo  la  non

convenienza economica dell’investimento relativo all’installazione  e

alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte

del valore economico indicativo dei  certificati  bianchi  ottenibili

dalla realizzazione del progetto, ovvero alla  difficolta’  operativa

relativa  all’installazione  dei  misuratori  dedicati   ai   singoli

interventi per misurare i consumi e le variabili operative;

ai soli fini informativi, l’indicazione della data presunta

di avvio del primo periodo di monitoraggio;

vii.  la  descrizione  esaustiva  del  programma  di  misura,

corredata:

dell’indicazione delle modalita’ di definizione dei consumi

di baseline e delle variabili operative  che  influenzano  i  consumi

energetici, nonche’  delle  relative  misure  nella  situazione  ante

intervento;

della descrizione delle modalita’ di calcolo  dei  risparmi

addizionali con riferimento:

al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione

delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;

alla presenza di vincoli  normativi  o  a  prescrizioni  di

natura amministrativa di cui al comma 6,  dell’art.  5  del  presente

decreto;

nel caso di nuova installazione,  alla  documentazione  che

consenta di verificare che il progetto  generi  risparmi  addizionali

rispetto al progetto di  riferimento,  ovvero  rispetto  al  progetto

standard di mercato in termini tecnologici e normativi;

degli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti

di misura;

della documentazione tecnica relativa  alla  strumentazione

di misura che si  intende  installare  e  della  relativa  classe  di

precisione;

della descrizione dell’algoritmo di  calcolo  dei  risparmi

generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi;

della procedura di gestione dei casi di perdita di  dati  e

taratura della strumentazione di misura;

nel  caso  dei  PS,  della  descrizione  della  metodologia

adottata  per  l’estensione  delle   risultanze   delle   misurazioni

effettuate sul campione rappresentativo all’insieme degli  interventi

realizzati;

nel caso dei  PS,  della  documentazione  che  consenta  di

verificare la rappresentativita’ del campione scelto  in  conformita’

con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente allegato.

c) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti  oggetto

dell’intervento, ove presente, al fine di verificare  la  sussistenza

delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2  dell’allegato  1  e  al

punto 1.5 dell’allegato 2;

d) dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente  e  dal

soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi  economici  di

qualunque natura gia’ concessi  al  medesimo  progetto  da  parte  di

amministrazioni  pubbliche  statali,  regionali  o   locali   nonche’

dell’Unione europea o di organismi internazionali;

e) idonea documentazione comprovante che il  progetto  proposto

non e’ stato ancora  stato  realizzato  alla  data  di  presentazione

dell’istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all’art.  2,  comma

1, lettera r). In particolare,  un  cronoprogramma  dei  lavori,  con

indicazione dei principali milestone di progetto, della presunta data

di avvio della realizzazione del progetto;

4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto,

sono considerate le seguenti voci,  esclusivamente  ove  strettamente

riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:

a) opere murarie e assimilate;

b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione

o posa in opera;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e

gestionali dell’impresa proponente, funzionali  al  monitoraggio  dei

consumi energetici nell’attivita’ svolta attraverso  gli  impianti  o

negli immobili facenti parte dell’unita’ produttiva  interessata  dal

programma la cui  disponibilita’  sia  riferibile  esclusivamente  al

soggetto titolare del progetto;

d) progettazione esecutiva degli interventi e  delle  opere  da

realizzare, alle attivita’ di direzione dei lavori, di collaudo e  di

sicurezza connesse con la realizzazione del programma d’investimento;

e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.

4.3. Il GSE puo’ richiedere, se del caso, ulteriori  informazioni

e documentazione finalizzata  a  una  piu’  approfondita  valutazione

della proposta progettuale, nell’ambito dei tempi istruttori  massimi

definiti dal presente decreto.

4.4. Il GSE predispone e pubblica sul  proprio  sito  internet  i

format dei documenti di cui al punto 4.1.

 

5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei
risparmi

5.1. Per le RC e RS,  la  documentazione  trasmessa  deve  essere

conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato

in  fase  di  valutazione  del  PC  o  PS.  Per   le   richieste   di

certificazione dei risparmi semplificate, dovra’ essere  fornita  una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 445/2000,  sottoscritta  dal  soggetto

proponente, attestante il rispetto delle condizioni previste  per  il

riconoscimento dei risparmi mediante la modalita’ semplificata.

5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e

certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria

responsabilita’, che i progetti per i quali si richiede la verifica e

certificazione dei risparmi sono stati realizzati in  conformita’  al

dettato  dell’art.  5,  comma  4,  secondo  capoverso,  dei   decreti

ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato  dell’art.  1,  commi  34  e

34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive  modifiche  e

integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di  cumulabilita’

tra diverse forme di incentivo.

5.3. Unitamente alla prima RC o RS  il  soggetto  proponente  del

progetto e’ tenuto a trasmettere:

a) documentazione attestante l’effettiva la data di avvio della

realizzazione del progetto;

b) matricola dei misuratori installati;

c) matricole/codici identificativi  dei  principali  componenti

installati.

 

6. Dimensione minima dei progetti

6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi  dodici  mesi

del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio  addizionale  non

inferiore a 5 TEP, fatto salvo  quanto  diversamente  indicato  nelle

tipologie di progetto PS approvate.

6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei  primi dodici  mesi

del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio  addizionale  non

inferiore a 10 TEP.

6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di  cui

ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei

certificati bianchi.

 

7. Documentazione da conservare

7.1. Il  GSE  effettua  i  controlli  previsti  dall’art.  9  del

presente decreto, necessari ad accertare che i  progetti  oggetto  di

certificazione dei risparmi e riconoscimento dei certificati  bianchi

siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal

presente decreto.

7.2. Al fine di consentire i controlli di cui  al  punto  7.1,  i

soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero  di  anni

pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel

progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro

di  quanto  dichiarato  nelle  schede  di  rendicontazione  e   nella

documentazione inviata al GSE, nonche’ il rispetto delle disposizioni

di cui al presente decreto.

 

8. Diagnosi energetiche

8.1. I PC o PS che in fase di presentazione  siano  corredati  da

diagnosi  energetica  eseguita  in  conformita’  all’allegato  2  del

decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30%  del

corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del  procedimento,

ai sensi  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  24

dicembre  2014  concernente  «Approvazione  delle  tariffe   per   la

copertura dei costi sostenuti  dal  Gestore  servizi  energetici  GSE

S.p.a. per le attivita’ di gestione, verifica e controllo, inerenti i

meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili  e

dell’efficienza energetica, ai sensi dell’art. 25  del  decreto-legge

24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11

agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto

allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di  atto

notorio ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.

445/2000, attestante il diritto a godere dell’agevolazione  suddetta,

fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.

8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia

un soggetto obbligato a redigere  la  diagnosi  energetica  ai  sensi

dell’art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

 

                                                           Allegato 2

          Modalita’ riconoscimento dei certificati bianchi

 

 

1. Modalita’ di riconoscimento dei certificati bianchi

1.1. La tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie

di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni,  della

vita utile (U), distinti per forma di energia  risparmiata.  L’elenco

progetti standardizzati (PS) riporta un elenco  non  esaustivo  delle

tipologie  di   interventi   valutabili   attraverso   la   modalita’

standardizzata, distinte per settore. Qualora il soggetto  proponente

presenti un progetto non riconducibile alle  tipologie  di  cui  alla

tabella 1 ovvero all’elenco progetti standardizzati (PS), il  GSE  ne

valuta l’ammissibilita’ ai sensi del presente decreto e sottopone  le

risultanze dell’istruttoria al Ministero  che,  entro  trenta  giorni

dalla data di ricevimento delle stesse, rilascia il nulla osta  circa

l’inserimento della tipologia  nella  tabella  1  ovvero  nell’elenco

progetti standardizzati  (PS).  La  tabella  1  e  l’elenco  progetti

standardizzati (PS) con le relative schede PS possono  essere  quindi

aggiornati rispettivamente con le modalita’ di cui all’art. 5,  comma

2 e di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del presente decreto.

1.2.  Al   fine   di   considerare   debitamente   l’obsolescenza

tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto e alla

capacita’ del medesimo di  conseguire  risparmi  addizionali  per  il

periodo di riconoscimento dei certificati bianchi, il parametro U non

puo’ superare i dieci anni.

1.3. All’atto della  presentazione  della  domanda,  il  soggetto

proponente puo’ richiedere che, per la meta’ della durata della  vita

utile del progetto, il volume  di  certificati  bianchi  erogati  sia

moltiplicato per il fattore K1 =1,5. In tali casi, per  la  rimanente

durata della vita utile, il numero di certificati bianchi  erogati  a

seguito delle rendicontazioni dei risparmi  e’  moltiplicato  per  il

fattore K2 =0,5.

1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili  attraverso  i

progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di  potere

calorifico  inferiore  di  cui   all’allegato   IV   alla   direttiva

2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia  classificabile

in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per  la

valutazione  dei  risparmi  energetici   conseguiti   dovra’   essere

certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell’art. 6, comma

1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

1.5. Nei  casi  in  cui  l’intervento  di  efficienza  energetica

ammesso al meccanismo dei certificati  bianchi  venga  realizzato  in

attuazione  di   diagnosi   energetiche   eseguite   in   conformita’

all’allegato 2 del decreto legislativo n. 102  del  2014  presso  gli

stabilimenti, gli edifici  e/o  i  siti  interessati  dall’intervento

medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato

di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali  certificati

ISO  50001,  EMAS,  ISO  14001  o  ISO  14005,  o   da   sistemi   di

certificazioni ambientale di prodotto,  ovvero  da  studi  di  carbon

footprint, water footprint o  dei  flussi  di  massa  rispettivamente

secondo la ISO 14067, ISO 14046, o  ISO  14052,  e’  riconosciuto  un

risparmio energetico addizionale per l’intero periodo di  vita  utile

pari al 2%, fino ad un valore massimo  di  complessivi  ulteriori  40

TEP.

2. Tipi e caratteristiche dei certificati bianchi

2.1. I certificati bianchi emessi sono di quattro tipi:

a) di tipo  I,  attestanti  il  conseguimento  di  risparmi  di

energia primaria attraverso interventi per la riduzione  dei  consumi

finali di energia elettrica;

b) di tipo II,  attestanti  il  conseguimento  di  risparmi  di

energia primaria attraverso interventi per la riduzione  dei  consumi

di gas naturale;

c) di tipo III, attestanti  il  conseguimento  di  risparmi  di

forme  di  energia  primaria  diverse  dall’elettricita’  e  dal  gas

naturale non realizzati nel settore dei trasporti;

d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme

di energia primaria diverse dall’elettricita’  e  dal  gas  naturale,

realizzati nel settore dei trasporti.

La dimensione commerciale dei certificati bianchi  e’  pari  a  1

TEP. Ai fini dell’emissione dei certificati bianchi,  i  risparmi  di

energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a  1  TEP  con

criterio commerciale.

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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