Fiscalità diretta della crisi di impresa: gli ultimi chiarimenti di prassi e le novità della Riforma


Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) contiene alcune disposizioni che agevolano, sotto il profilo dell’imposizione sui redditi, gli strumenti di regolazione della crisi di impresa.

I suddetti articoli del TUIR, per quanto riguarda l’ambito oggettivo, fanno, tuttavia, ancora riferimento agli istituti della abrogata Legge fallimentare, la quale, come è noto, è stata sostituita dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (“CCII”) che ha apportato significative novità alla disciplina giuridica della crisi di impresa, sia modificando gli istituti di risoluzione della crisi già previsti della Legge fallimentare (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento), sia introducendo nuovi strumenti (composizione negoziata, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione).

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Ad esempio, la vigente versione dell’art. 101, comma 5, TUIR, richiama l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell’art. 182-bis, l.f., e il piano attestato, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.f., mentre detti istituti sono ora disciplinati dagli artt. 57, 60 e 61, CCII, per quanto riguarda l’accordo di ristrutturazione dei debiti e dall’art. 56, CCII, per i piani attestati. Inoltre, la medesima norma fa ancora riferimento alla procedura di “fallimento” la quale, come è noto, è stata sostituita nel CCII da quella di “liquidazione giudiziale” e, conseguentemente, il “concordato fallimentare” è stato sostituito dal “concordato nella liquidazione giudiziale”.

L’unico adeguamento normativo che è stato effettuato riguarda la composizione negoziata della crisi di impresa, per la quale il Legislatore, pur non essendo intervenuto a livello di TUIR, ha previsto nell’art. 25-bis, comma 5, CCII, che le discipline dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR (detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti) e dell’art. 101, comma 5, TUIR (deduzione “automatica” delle perdite su crediti) si applicano, a partire dalla pubblicazione nel Registro Imprese, anche al “contratto con i creditori” e all’”accordo con i creditori”, previsti rispettivamente dall’art. 23, comma 1, lett. a) e c), CCII (nonché agli accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti in sede di composizione negoziata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), CCII, sebbene detta precisazione non sarebbe necessaria in quanto detti accordi sono già richiamati dal TUIR, ancorché facendo riferimento alla disciplina della “vecchia” Legge fallimentare).

In ogni caso, il mancato adeguamento del TUIR rispetto al CCII ha creato non pochi dubbi applicativi rispetto, soprattutto, ai nuovi strumenti introdotti per favorire la risoluzione negoziale della crisi di impresa.

A fronte di questo vuoto normativo è intervenuta la prassi dell’Agenzia delle Entrate, la quale, in sostanza, ha ritenuto applicabili le norme del TUIR a quegli strumenti che sono stati semplicemente riformati, ma non a quelli che sono stati introdotti ex novo e che, quindi, non sono espressamente contemplati dal TUIR.

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Ad esempio, è stata ritenuta applicabile la detassazione delle sopravvenienze da riduzione dei debiti ex art. 88, comma 4-ter, TUIR, nel caso di “nuovo” piano attestato di risanamento (risposta a interpello n. 222/E/2024), nel presupposto che l’istituto disciplinato dall’art. 56, CCII, persegue la stessa finalità di quello regolato dall’art. 67, comma 3, lett. d), l.f.. Per le medesime ragioni deve ritenersi applicabile al “nuovo” piano di risanamento attestato (iscritto al Registro Imprese) anche la deduzione automatica delle perdite su crediti ex art. 101, comma 5, TUIR.

Invece, la recente risposta a interpello n. 179/E/2025, ha sostenuto che la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, comma 4-ter, TUIR) non risulta applicabile al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25-sexies, CCII, per cui lo stralcio dei debiti effettuato nell’ambito di tale strumento concorrerebbe interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito di impresa (rappresentando, questa, una grossa limitazione alla fattibilità del concordato semplificato).

Ciò in quanto, osserva l’Agenzia delle Entrate, il Legislatore non ha espressamente esteso l’applicazione della norma a detto istituto (come, invece, ha fatto, con il citato art. 25-bis, comma 5, CCII, per i contratti e accordi con i creditori conclusi nell’ambito della composizione negoziata ed iscritti al Registro Imprese). Il rischio è che, secondo questa impostazione “formalistica”, anche le perdite automatiche su crediti non siano riconosciute nell’ipotesi di creditore sottoposto a concordato semplificato, non essendo sufficiente il generico riferimento della norma alle “procedure concorsuali”, in quanto è dubbio che al concordato semplificato possa essere attribuita detta natura.

Per le medesime ragioni di mancato inserimento nelle norme del TUIR (o di mancato richiamo in altre disposizioni normative), le discipline di detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione e di perdita automatica su crediti non dovrebbero rendersi applicabili nemmeno nei casi di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione disciplinato dall’art. 64-bis, CCII, e degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (in particolare il “concordato minore”) disciplinati dagli artt. 65 ss., CCII.

Ancora più restrittiva è stata l’interpretazione in merito all’ambito applicativo dell’art. 86, comma 5, TUIR, in tema di detassazione delle plusvalenze da cessione di beni e di aziende, in quanto già la risposta a interpello n. 462/E/2019 aveva escluso detta esenzione per i plusvalori realizzati in esecuzione di piani concordatari in continuità, rendendola, quindi, applicabile ai soli concordati preventivi di tipo liquidatorio, a cui potrebbe essere assimilato quello semplificato (che non può avere altre finalità se non la liquidazione totale dell’attivo), ma anche in questo caso mancherebbe un espresso richiamo normativo a detto istituto.

La più recente risposta a interpello n. 178/E/2025 ha confermato che non è applicabile l’art. 86, comma 5, TUIR, alla plusvalenza discendente dalla cessione dell’unica azienda in esecuzione di un contratto sottoscritto con i creditori ai sensi dell’art. 23, lett. a), CCII, all’esito della composizione negoziata (nonostante nel caso di specie fosse prevista l’integrale liquidazione del patrimonio della società debitrice e la successiva estinzione della stessa).

In conclusione, secondo l’Agenzia (risposta a interpello n. 179/E/2025) in attesa dell’attuazione della Riforma tributaria in merito al regime fiscale della crisi di impresa, in mancanza di specifiche disposizioni normative non può essere ammessa alcuna interpretazione “in via estensiva” del contenuto dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR (e, quindi, nemmeno dell’art. 101, comma 5 e art. 86, comma 5, TUIR).

Proprio in merito alle citate prospettive di riforma si ricorda che l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3, della Legge delega (Legge n. 111/2023) prevede di estendere a «tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza» l’applicazione:

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– dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, in tema di sopravvenienze attive derivanti da riduzione dei debiti per il debitore sottoposto ai suddetti istituti;

– dell’art. 101, comma 5, TUIR, in merito alla deducibilità delle perdite su crediti in caso di debitore sottoposto a uno dei citati istituti.

Invece, il comma 5 dell’art. 86, TUIR, che stabilisce l’esclusione da tassazione delle plusvalenze realizzate nell’ambito del concordato preventivo con cessione dei beni, dovrebbe essere oggetto di abrogazione, in quanto con la Riforma è previsto che il reddito imponibile sarà costituito per tutte le procedure liquidatorie solo dall’eccedenza dell’eventuale residuo attivo, rispetto al valore fiscale del patrimonio netto esistente all’inizio della procedura, per cui non vi sarebbe più necessità di prevedere, per tali procedure liquidatorie, la detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni.

In attesa che sia emanato l’apposito decreto legislativo in attuazione dell’art. 9, della Legge delega per la Riforma tributaria, anche in ragione dei pregiudizi sull’appetibilità dei nuovi istituti di risoluzione della crisi di impresa causati dalle citate interpretazioni restrittive dell’Agenzia delle Entrate, il recente “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 Luglio 2025, prevede di anticipare parte delle novità della Riforma.

In particolare, l’art. 5 di tale schema di Decreto va a sostituire il comma 4-ter dell’art. 88, TUIR, al fine di ricomprendere in detta norma:

  • il “concordato minore” di tipo liquidatorio e il “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”, tra le procedure nell’ambito delle quali le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono interamente detassate;
  • il “concordato minore” in continuità e il “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’ 64-bis, CCII, tra le procedure nell’ambito delle quali le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono detassate per la parte che eccede le perdite fiscali, pregresse e di periodo (senza considerare il limite dell’80%), la deduzione di periodo e l’eccedenza ACE pregressa, nonché gli interessi passivi indeducibili riportabili di cui all’art. 96, comma 5, TUIR.

Al momento, detto decreto di prossima emanazione non conterrebbe, invece, alcuna novità in tema di estensione della disciplina delle perdite “automatiche” su crediti e di detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni nell’ambito delle procedure di risoluzione della crisi di impresa.



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