Assicurazione obbligatoria entro il 1 ottobre: la nuova regola che fa discutere


Con l’avvicinarsi della scadenza del 1° ottobre, cresce l’attenzione attorno all’obbligo di una polizza introdotta dalla Legge di Bilancio.

Questa norma impone alle imprese italiane e a quelle estere con stabile organizzazione in Italia di assicurare i beni materiali contro i danni derivanti da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Di seguito un’analisi dettagliata dei soggetti interessati, dei beni coperti e delle conseguenze in caso di mancata adesione.

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La normativa, entrata in vigore lo scorso 14 marzo con il decreto interministeriale attuativo, prevede che tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile debbano stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa per coprire i danni ai beni materiali indicati nell’articolo 2424 del Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).

Secondo i dati forniti dal Dossier del Dipartimento del Bilancio del Senato e della Camera, l’obbligo riguarda:

  • imprese individuali o societarie attive nella produzione di beni o servizi;
  • imprese commerciali e di intermediazione nella circolazione dei beni;
  • società di trasporto terrestre, marittimo e aereo;
  • banche e compagnie assicurative.

Non rientrano nell’obbligo i piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e i professionisti che operano prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, come confermato dagli articoli 2202 e 2083 del Codice Civile. Questi soggetti sono iscritti solo nella sezione speciale del Registro delle imprese e sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie per le imprese più grandi.

Quali sono i beni da assicurare?

L’assicurazione deve coprire i beni materiali di proprietà dell’impresa iscritti nello stato patrimoniale come immobilizzazioni materiali, che comprendono:

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  • terreni: fondi agricoli o industriali con caratteristiche geografiche variabili;
  • fabbricati: costruzioni edilizie comprensive di opere murarie, finiture, impianti fissi (idrici, elettrici, riscaldamento, condizionamento), ascensori, recinzioni e parti comuni;
  • impianti e macchinari: macchinari elettronici, a controllo numerico e ogni impianto funzionale all’attività;
  • attrezzature industriali e commerciali: utensili, mezzi di sollevamento, impianti di imballaggio e trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

È importante sottolineare che i beni non di proprietà dell’impresa, come quelli in locazione o comodato, non rientrano nell’obbligo di assicurazione, nonostante una formulazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2025 possa sembrare ambigua. La legge non delega al decreto la possibilità di modificare l’elenco dei beni da coprire, confermando che la copertura riguarda esclusivamente i beni di proprietà iscritti nel bilancio.

Le sanzioni per la mancata stipula dell’assicurazione catastrofale(www.greenstyle.it)

La legge non prevede sanzioni pecuniarie dirette per le imprese che non rispettano l’obbligo, ma impone conseguenze indirette molto rilevanti: le imprese non assicurate non potranno accedere a contributi a fondo perduto, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, incluse quelle destinate a far fronte a eventi calamitosi e catastrofali.

Al momento, non è chiaro se tali restrizioni si applichino anche a chi ha già beneficiato di aiuti prima dell’entrata in vigore della norma, ma è verosimile che le limitazioni saranno operative solo per i nuovi provvedimenti.

Diversa è la posizione delle compagnie assicurative: in caso di mancato inserimento delle polizze catastrofali nella loro offerta o di rifiuto di stipulare contratti obbligatori, le assicurazioni saranno soggette a sanzioni pecuniarie che variano da 100.000 a 500.000 euro.

Dubbi e riflessioni sull’applicazione pratica della norma

Con l’approssimarsi della scadenza del 1° ottobre, le compagnie assicurative, le imprese e i consulenti stanno cercando di chiarire ambiti e modalità di applicazione di questa nuova normativa. In particolare, restano aperte diverse questioni, come:

  • l’inclusione o meno delle imprese iscritte nella sezione speciale del Registro camerale;
  • la necessità di assicurare beni detenuti in locazione o in comodato, soprattutto per imprese di piccole dimensioni o con uso promiscuo dei beni;
  • la corretta interpretazione della definizione di “immobilizzazioni materiali” e la portata del termine “a qualsiasi titolo impiegati” contenuto nel decreto interministeriale.

Gli atti parlamentari e le relazioni illustrative al Ddl di Bilancio 2024 sottolineano come l’obiettivo della norma sia la protezione dei beni materiali di proprietà dell’impresa, in linea con modelli già adottati da altri paesi europei. Tuttavia, la mancanza di una disciplina esplicita per i beni non di proprietà rischia di generare confusioni interpretative.

La norma esclude espressamente i piccoli imprenditori e i professionisti dal perimetro degli obblighi, riconoscendo la diversa natura e dimensione di queste categorie, che sono soggette a regimi contabili e di iscrizione specifici.

Nonostante l’assenza di un obbligo per alcuni soggetti, l’adozione di una copertura assicurativa rimane una scelta prudente per tutelarsi da eventuali danni, considerando anche le possibili perdite dovute al fermo produttivo o ai danni a terzi conseguenti a eventi calamitosi.

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