Trasferimento residenza per la prima casa con ristrutturazione, alcuni chiarimenti sui tempi — idealista/news


L’Agenzia delle Entrate si è di recente espressa in tema di trasferimento della residenza per la prima casa con ristrutturazione. Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025, ha spiegato che il termine entro cui stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile per poter ottenere il beneficio fiscale legato al regime agevolato prima casa è di 30 mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023. “Tale termine si applica al caso specifico di immobile acquistato il 26 novembre 2021 e identificato al catasto urbano”. 

Nel caso in esame, un contribuente ha acquistato il 26 novembre 2021 un immobile composto da due unità abitative, all’interno in un piccolo condominio, oltre al rustico ad uso di stalla. Il contribuente, nell’atto di compravendita, ha chiesto di poter beneficiare per l’acquisto dell’immobile dell’agevolazione prima casa

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Lo stesso immobile è stato poi oggetto di ristrutturazione con superbonus con comunicazione inizio lavori asseverata (Cila) depositata presso il Comune in cui si trova l’immobile in questione. I lavori legati al superbonus sono terminati il 29 dicembre 2023, mentre i lavori di ristrutturazione ordinaria/straordinaria degli immobili al momento della presentazione dell’interpello non risultato ancora finiti. 

Nel presentare l’interpello, il contribuente ha chiesto chiarimenti in merito alla sospensione dei termini legati alle agevolazioni per l’acquisto prima casa. In particolare, secondo l’istante, il termine per il trasferimento della residenza per l’acquisto della prima casa oggetto di interventi agevolabili dal superbonus è di trenta mesi a decorrere dal 30 ottobre 2023 (termine scaturito dalla sospensione dei termini di cui all’articolo 24 del d.l. n. 23/2020 e successive modifiche legislative) e non dalla data di acquisto dell’immobile avvenuto in data 26 novembre 2021. 

Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto sottolineato quali sono le norme che regolano i requisiti per usufruire dell’agevolazione prima casa e ha poi ricordato che, “a causa delle misure emergenziali legate alla pandemia, i termini per adempiere a tali obblighi sono stati più volte sospesi e prorogati. Inizialmente fino al 31 dicembre 2020, poi estesi fino al 31 dicembre 2021, successivamente al 31 marzo 2022 e infine rimandati fino al 30 ottobre 2023”. Sospensioni che riguardano anche il termine previsto per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. 

Come evidenziato, le circolari dell’Agenzia hanno confermato che la sospensione si applica a tutti i termini essenziali per conservare i benefici fiscali della prima casa, quindi: 

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Contributi per le imprese

 

  • il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza nel comune dell’immobile;
  • il termine di un anno per acquistare un altro immobile, se si vende quello agevolato entro cinque anni;
  • il termine di un anno per vendere un precedente immobile acquistato con agevolazione prima casa. 

L’Agenzia delle Entrate ha infine sottolineato che con l’introduzione del superbonus è stato previsto un termine più lungo di 30 mesi per stabilire la residenza negli immobili sottoposti agli interventi agevolati. Secondo l’Agenzia, anche questo termine è soggetto alla sospensione prevista dalla normativa emergenziale. Nel caso in esame, dunque, per non perdere i benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa e al superbonus, l’istante deve trasferire la propria residenza nel Comune dell’immobile entro 30 mesi a partire dal 31 ottobre 2023.



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