La società che interviene in giudizio, assumendo di essere divenuta titolare del credito a seguito di scissione parziale, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione, producendo l’atto di scissione da cui sia possibile individuare l’asset attivo che le è stato assegnato, non essendo a tali fini sufficiente la produzione della pubblicazione dell’avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale. In questo modo si è espresso il Tribunale di Salerno con la sentenza 3 giugno 2025.
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