Contributi per le «staff house» estesi ai gestori di strutture termali


La L. 118/2025, di conversione del DL 95/2025 (c.d. DL “Omnibus” o DL “Economia”), ha confermato le misure di sostegno di cui all’art. 14 commi 1-4, volte a migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, estendendo, peraltro, il relativo perimetro di applicazione soggettiva anche ai gestori delle strutture termali.

Come osservato su Eutekne.info in sede di primo commento al testo dell’art. 14 del DL 95/2025 ante conversione (si veda “Nuove misure di sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo” del 4 luglio 2025), la consistenza oggettiva delle agevolazioni previste è definita dal comma 1 (rimasto invariato), il quale reca l’autorizzazione all’erogazione di contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, destinati:
– da un lato, alla creazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi (c.d. staff house) forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, a condizioni agevolate, per garantire loro una sistemazione adeguata durante il periodo lavorativo;
– dall’altro, al sostegno dei costi per la locazione dei medesimi alloggi sopportati dai suddetti lavoratori.

Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!

 

Circa il quantum e le tempistiche di stanziamento, resta ferma:
– per la prima delle finalità sopra indicate, la destinazione di una spesa pari a 22.000.000 di euro per il 2025 e a 16.000.000 di euro annui per il 2026 e per il 2027;
– per il sostegno dei costi della locazione, la destinazione di una spesa pari a 22.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

I lavoratori che l’art. 14 del DL 95/2025 convertito mira a tutelare sono, per espressa previsione del comma 1 (per nulla intaccato dalla legge di conversione), quelli impiegati nel comparto turistico-ricettivo, comprendente anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, ossia: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Si è già accennato al fatto che la L. 118/2025, con la parziale modifica del comma 2 dell’art. 14 del DL 95/2025, ha, invece, dato luogo ad un lieve ampliamento della platea dei soggetti che, avendo la piena ed esclusiva disponibilità degli immobili condotti in locazione ai lavori, possono accedere ai contributi di cui al precedente comma 1.

Al testo originario dell’art. 14 comma 2, ove figurava il riferimento a coloro che gestiscono in forma imprenditoriale, alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, strutture turistico-ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, il DL 95/2025 convertito aggiunge, infatti, il riferimento ai gestori delle strutture termali.

Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!

 

Restano, infine, immutate sia le prescrizioni concernenti la copertura degli oneri derivanti dalle misure di sostegno (art. 14 comma 3), sia la disposizione (art. 14 comma 4) che demanda a un decreto del Ministro del Turismo, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 95/2025, il compito di individuare: le tipologie di costo; le specifiche categorie dei soggetti beneficiari dei contributi; le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, “per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo condizioni agevolate proporzionali al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato”; i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato; le procedure di erogazione; le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi che consentano il rispetto del limite di spese fissato dal comma 1; le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse stanziate, con la precisazione che le somme revocate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta