Il Governo sta gia lavorando alla nuova legge di bilancio e , come preannunciato dalla presidente Meloni nel recente intervento al Meeting di Rimini, tra le priorità ci sono misure di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori. In discussione ci sarebbe una proposta di legge con l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici, che potrebbe passare dagli attuali 8 a 10 euro.
La proposta di legge è stata avanzata dalla senatrice Paola Mancini (FdI), e punta ad adeguare il valore del buono al reale costo medio di un pasto fuori casa, lievitato negli ultimi anni a causa dell’inflazione.
La misura è al vaglio dei tecnici del Ministero dell’Economia e ha il vantaggio di inserirsi nel potenziamento del welfare aziendale, vantaggioso sia per i lavoratori che per le aziende.
Vedi qui altre anticipazioni sulla legge di bilancio 2026
2) La disciplina dei buoni pasto in vigore
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1) Welfare aziendale altre miure nella prossima legge di bilancio
Nella stessa ottica di rafforzamento del welfare altre misure che potrebbero entrare nella prossima legge di bilancio sono:
- esenzione fiscale dei rimborsi spese di affitto per studenti universitari e iscritti agli Its istituti tecnici superiori – Academy, se distanti oltre 50 km dalla residenza o raggiungibili in oltre 60 minuti con i mezzi pubblici.
- aggiornamento delle indennità di trasferta, ferme dal 1986 e ancora espresse in lire: grazie alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, l’importo passerebbe dagli attuali circa 50 euro a 131 euro al giorno.
2) La disciplina dei buoni pasto in vigore
Giova ricordare che fiscalmente i buoni pasto corrisposti al lavoratore devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente ma, se concessi alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti non generano reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:
- € 4 se in formato cartaceo,
- € 8 se in formato elettronico.
Sulla natura reddituale della consegna del buono , si ricorda che la Risoluzione 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8. Per questo motivo solo l’eventuale maggiore valore sarà assoggettato a tassazione.
Invece per il datore di lavoro questi costi sono completamente deducibili, e non scontano il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.
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