Derivati con incertezze per le micro imprese


Le micro imprese possono redigere il bilancio fruendo di alcune semplificazioni che attengono anche ai criteri di valutazione.

In particolare, l’art. 2435-ter comma 2 c.c. stabilisce che i criteri di valutazione delle micro imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis c.c. per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo le ulteriori semplificazioni per esse previste.

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Le micro imprese hanno, quindi, la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, mentre non sono obbligate a valutare le poste di bilancio indicate secondo il criterio del costo ammortizzato, così come le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Quanto alle ulteriori semplificazioni, l’art. 2435-ter comma 3 c.c. stabilisce che alle micro imprese “non sono applicabili” le disposizioni di cui all’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. sulla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.
Al riguardo, il documento OIC 32 (sub “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”) ha precisato che “le regole dei derivati si rivolgono alla generalità delle imprese italiane con la sola esclusione delle micro-imprese”.

In conseguenza di ciò (documento OIC 12, §§ 37 e 104):
– lo schema di Stato patrimoniale non include la voce “A.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”;
– lo schema di Conto economico non include le voci “D.18.d – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e “D.19.d – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”.

In presenza di strumenti finanziari derivati (con fair value negativo), ove ricorrano le condizioni per l’iscrizione in base a quanto previsto dal documento OIC 31, la micro impresa rileva un fondo per rischi ed oneri. Nella determinazione del fondo la società può fare riferimento alle indicazioni per la valutazione dei derivati contenute nell’OIC 32 (documento OIC 32, § 134 e documento OIC 31, § 22).

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Per contro, il fair value positivo del derivato non trova evidenza in bilancio.
Alla luce di quanto riportato, la dottrina ha inizialmente attribuito all’esclusione delle micro imprese dall’applicazione delle norme sulla valutazione dei derivati natura obbligatoria e non facoltativa (tra gli altri, documento CNDCEC e Confindustria marzo 2017).
Si riteneva, cioè, che l’applicazione non potesse avvenire neanche in via opzionale.

Successivamente, ci si è interrogati se tale esclusione trovasse applicazione anche con riferimento alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria.
Come evidenziato dalla circ. Assonime n. 31/2022 (§ 1), secondo una prima tesi, le micro imprese potrebbero rinunciare in via opzionale alle altre semplificazioni per esse previste, ma sarebbero in ogni caso soggette al divieto di rilevare in bilancio i derivati al fair value (si veda “Derivazione rafforzata ampia per le micro imprese” del 27 giugno 2022).

Secondo una diversa tesi, l’art. 2435-ter c.c. dovrebbe essere interpretato in modo coerente con la direttiva 2013/34/Ue, che prevede il divieto di rilevare i derivati al fair value solo nel caso in cui le micro imprese si avvalgano delle semplificazioni per esse previste. Conseguentemente, le micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria potrebbero iscrivere e valutare i derivati in base alle indicazioni del documento OIC 32 (si veda “Bilancio micro anche per le grandi” dell’8 marzo 2017).

La questione è stata posta all’attenzione dell’OIC, che, con una risposta riportata nella newsletter del gennaio 2023, ha precisato che, posto che l’art. 2435-ter c.c. è una norma agevolativa finalizzata a ridurre gli oneri per la redazione del bilancio, le micro imprese possono decidere volontariamente di non avvalersi delle semplificazioni per esse previste, fornendo un’informativa finanziaria più completa, con il conseguente sostenimento di maggiori oneri amministrativi.
In questa prospettiva, una micro impresa può decidere di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata e, in tali ipotesi, adotterà le specifiche previsioni per queste tipologie di bilancio, ivi inclusa la disciplina degli strumenti finanziari derivati prevista dall’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. e dal documento OIC 32.

Alla luce di tale chiarimento dell’OIC, in dottrina è stata prospettata la possibilità di rinunciare alle semplificazioni relative ai criteri di valutazione (e, quindi, rilevare contabilmente gli strumenti finanziari derivati al fair value) anche da parte delle micro imprese che predispongono il bilancio con le esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c. (si veda “Per le micro imprese possibile valutare i derivati al fair value” del 3 aprile 2023).

Tale soluzione non sembra, tuttavia, coerente con la tassonomia XBRL per i bilanci in forma micro, in considerazione della mancanza, negli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, delle specifiche voci dedicate ai derivati.



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