obbligo nuovo referto integrato da ottobre


Novità in arrivo per le officine e i centri di controllo veicoli che operano nel settore delle revisioni, in particolare per i mezzi più pesanti. Dal 1° ottobre 2025 cambiano infatti le modalità di certificazione per la revisione dei veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

La circolare

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare n. 171486 che introduce l’obbligo di un nuovo “referto integrato”. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di salvaguardare la sicurezza stradale e garantire maggiore trasparenza ed efficienza nei controlli tecnici periodici.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Cosa cambia concretamente per la tua attività?

Le imprese che svolgono revisioni ai sensi della Legge 870/1986 dovranno adeguarsi a nuove procedure per la documentazione. La comunicazione di servizio precisa come costituire la documentazione per ogni veicolo revisionato:

  • Modello 2100 (il “foglio giallo”): sarà necessario compilarlo interamente e farlo firmare dall’Ispettore;
  • Certificazione delle prove strumentali: si aggiunge l’obbligo di allegare i referti di almeno due prove strumentali fondamentali:
    • Frenatura: le prove effettuate con il frenometro o il decelerografo sono obbligatorie;
    • Emissioni gas di scarico: anche queste prove, eseguite con l’opacimetro (per i diesel) o l’analizzatore dei gas (per altri tipi di alimentazione), diventano un requisito irrinunciabile.
    • Prove facoltative: solo il centrafari (per la verifica dei fari) e il fonometro (per il rumore) rimangono test strumentali facoltativi.

Attenzione: l’associazione specifica che, nonostante un’indicazione errata nella circolare che lo elenca come facoltativo, l’opacimetro è uno strumento obbligatorio per la certificazione.

Dettagli che il referto strumentale deve contenere

Ogni referto stampato dalle apparecchiature dovrà riportare automaticamente informazioni chiave:

  • Identificazione dell’apparecchiatura: nome del produttore, tipo, numero di serie e numero di omologazione/approvazione dello strumento utilizzato per la prova;
  • Taratura: la data di scadenza della verifica periodica del controllo di taratura dell’attrezzatura in uso;
  • Identificazione del veicolo: la targa del veicolo sottoposto a revisione o, in alternativa, il numero di telaio;
  • Risultati della prova: i valori dei parametri misurati dall’apparecchiatura e i parametri limite di soglia.

Conservazione della documentazione

Gli Ispettori Autorizzati dovranno conservare la documentazione completa delle prove strumentali e visive eseguite per un periodo di almeno 48 mesi (4 anni). Se l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) richiederà una copia, l’ispettore dovrà inviarla in formato digitale entro e non oltre il terzo giorno dalla richiesta. L’UMC si riserva comunque il diritto di richiedere gli originali in qualsiasi momento. Le Stazioni di controllo della Motorizzazione civile, invece, continueranno a conservare la documentazione con le modalità e le tempistiche consuete.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

La tua casa dei sogni ti aspetta

partecipa alle aste immobiliari!