Conseguenze sulle coop sociali della nuova fiscalità ETS – Sistema Ratio


In conseguenza della “Comfort-letter” inviata al Ministero del Lavoro dalla Commissione Europea – DG Concorrenza – nello scorso di mese di marzo, il legislatore nazionale, attraverso una modifica operata ai D.Lgs. 112/2017 e 117/2017, ha previsto l’avvio delle misure fiscali rispettivamente previste per imprese sociali ed ETS, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (artt. 8 e 14 D.L. 84/2025).

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Si tratta, in buona sostanza, delle disposizioni che ne regolano la fiscalità diretta, dovendosi effettuare, al contrario, ulteriori approfondimenti e valutazioni in ordine alle disposizioni mirate a fornire ad imprese sociali ed ETS un accesso agevolato al capitale di rischio ed al capitale di debito. In conseguenza di tale intervento, sono state valutate le prime ricadute sulle cooperative sociali che, si ricorda, sono ex lege considerate imprese sociali ed enti del Terzo settore.

Si pone in evidenza, in primo luogo, il contenuto dell’art. 88 D.Lgs. 117/2017, che, tra l’altro, sottopone al regime “de minimis” tutte le agevolazioni disposte dalle Regioni in materia di Irap; le cooperative sociali saranno dunque chiamate a rapportare l’entità del beneficio connesso alle citate agevolazioni (in termini di riduzione di aliquota o esenzione completa) con la capienza disponibile, in ragione delle soglie massime ammesse dalle disposizioni di riferimento.

Altra questione di rilievo riguarda l’ambito Iva. Per quanto previsto dall’art. 89, c. 7, lett. b) D.Lgs. 117/2017, il regime di esenzione disposto per le prestazioni di ricovero e cura, per le attività educative, didattiche, sociosanitarie e assistenziali, riguarderà solamente gli enti del Terzo settore di natura non commerciale (e non, come in precedenza, il più vasto comparto delle Onlus). Ricordando come tali attività, se rese dalle cooperative sociali nei confronti di soggetti svantaggiati, rimangano assoggettate a Iva ad aliquota 5%, la novità normativa è destinata a impattare sulle prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi, che, in assenza degli altri requisiti eventualmente previsti, dal regime di esenzione tenderanno a migrare verso l’applicazione dell’Iva ad aliquota ordinaria.

L’entrata in vigore delle disposizioni in ordine alla fiscalità degli ETS, come disposta dal citato D.L. 84/2025, comporta anche l’abrogazione, tra gli altri, dell’art. 16 D.Lgs. 460/1997 (decreto Onlus), che esentava le cooperative sociali dall’applicazione della ritenuta del 4% sui contributi percepiti dagli enti pubblici. Tenuto conto che nelle disposizioni introdotte non pare sia stata prevista analoga agevolazione in favore di imprese sociali ed enti del Terzo settore, è verosimile ritenere che, a decorrere dal 2026, tutti i contributi percepiti dalle cooperative sociali debbano scontare la citata ritenuta.

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Tra gli aspetti positivi, va considerato il disposto dell’art. 18, c. 7 D.Lgs. 112/2017, che esonera le imprese sociali, e conseguentemente le cooperative sociali, dall’applicazione degli ISA; a decorrere dal periodo d’imposta 2026, sarà possibile quindi omettere la compilazione della speciale modulistica, che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi delle cooperative.

Da ultimo, va ribadito come non siano destinati a subire alcuna variazione i principi alla base della determinazione delle imposte dirette a carico delle cooperative sociali (e quindi le connesse misure agevolative), le cui disposizioni, in via gerarchica, continuano a prevalere rispetto a quelle ora introdotte per imprese sociali ed ETS.



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