nuove agevolazioni per lavoratori e imprese nei settori moda


Il Decreto-Legge n. 92/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025, introduce all’articolo 10 importanti misure di sostegno economico per lavoratori e imprese, con particolare attenzione ai settori:

  • Tessile
  • Abbigliamento
  • Calzaturiero
  • Conciario e affini

Le agevolazioni si applicano anche alle imprese artigiane che hanno esaurito gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA).

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Durata dell’integrazione salariale: 12 settimane aggiuntive

Il decreto prevede ulteriori 12 settimane di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2025. Queste si sommano alle 12 settimane già previste dal precedente D.L. n. 160/2024.

Modalità di pagamento del trattamento

I datori di lavoro potranno scegliere tra due modalità di pagamento dell’integrazione salariale:

  • Anticipazione diretta in busta paga
  • Pagamento diretto da parte dell’INPS ai dipendenti

Sostegno in caso di cessazione attività (Art. 8)

In caso di crisi aziendale con cessazione o cessione parziale delle attività, il decreto prevede una proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per un massimo di 6 mesi, non rinnovabili.

La proroga è concessa solo previa sottoscrizione di un accordo presso il Ministero del Lavoro e in presenza di concrete prospettive di cessione aziendale o riassorbimento occupazionale.

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Introduzione della condizionalità attiva per i lavoratori

Il Decreto-Legge introduce il principio di condizionalità attiva: il lavoratore perde il diritto al trattamento in caso di:

  • Rifiuto di partecipare a corsi di formazione o frequenza irregolare
  • Rifiuto di un’offerta di lavoro con retribuzione pari almeno all’80% di quella precedente, se:
    • La sede è entro 50 km dalla residenza
    • Oppure è raggiungibile in massimo 80 minuti con i mezzi pubblici

È obbligatoria la trasmissione dell’elenco dei lavoratori sospesi al SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).



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