Pec amministratori, obbligo rinviato al 31 dicembre



Il Mimit ha differito l’obbligo di comunicazione al registro delle imprese della PEC degli amministratori

Gli amministratori di imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 (anziché al 30 giugno 2025) per comunicare il proprio domicilio digitale PEC al registro delle imprese.

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Il differimento dell’obbligo è stato disposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con nota del 25 giugno 2025 prot. n. 127654, a seguito delle segnalazioni pervenute dal mondo imprenditoriale e professionale.

 

A parte questo slittamento temporale, nulla cambia sull’adempimento, che resta obbligatorio. Restano quindi invariate e confermate le indicazioni interpretative e operative fornite dal Mimit nella nota del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, che ricapitoliamo di seguito.

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L’obbligo di comunicazione

Gli amministratori di società hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC personale al Registro Imprese. Lo ha chiarito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con la nota del 12 marzo 2025, specificando le modalità operative del nuovo obbligo previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

La PEC deve essere personale

Il Ministero ha precisato che l’indirizzo di posta elettronica certificata personale degli amministratori deve essere obbligatoriamente diverso da quello della società. La disposizione riguarda sia le società di nuova costituzione sia quelle già esistenti, che dovranno adeguarsi entro la scadenza fissata.

 

La comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori al Registro Imprese, così come eventuali variazioni successive, non comporta il pagamento di bolli o diritti di segreteria. Tale obbligo di iscrizione scatta al momento di presentazione delle nuove domande di iscrizione, in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore.

Chi rientra nell’obbligo e chi no

Rientrano nel novero dei soggetti tenuti alla comunicazione dell’indirizzo PEC dei propri amministratori tutte le forme societarie, che siano società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale. Sono esclusi dall’obbligo i consorzi e le società consortili. Nel caso in cui un soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà anche indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata

 

Chi non rispetterà l’obbligo rischia sanzioni da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro. Inoltre, l’omissione può portare alla sospensione e poi al rigetto delle domande presentate alla Camera di Commercio.

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