Governo: misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi


Capo I

Misure per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e per
la decarbonizzazione

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2023,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  marzo  2023,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 10  maggio  2023,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3   luglio   2023,   n.   87,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale»; 
  Visto il decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  ottobre  2023,   n.   136,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di  attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»; 
  Visto il decreto-legge 18  gennaio  2024,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15   marzo   2024,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  amministrazione  straordinaria
delle imprese di carattere strategico»; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2024,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2024,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  le  imprese  agricole,  della  pesca   e
dell'acquacoltura, nonche' per le  imprese  di  interesse  strategico
nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2025,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo  2025,  n.  31,  recante  «Misure
urgenti per assicurare la  continuita'  produttiva  ed  occupazionale
degli  impianti  dell'ex  ILVA  S.p.A.,  nonche'   per   il   riesame
dell'autorizzazione  integrata  ambientale  per   gli   impianti   di
interesse strategico nazionale»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
ulteriori misure, anche  di  carattere  finanziario,  finalizzate  ad
assicurare  la   continuita'   produttiva   e   occupazionale   degli
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
prevedere interventi in ordine alla semplificazione  e  accelerazione
degli  investimenti  negli  stabilimenti  di   interesse   strategico
nazionale; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
potenziare le misure in materia di ammortizzatori  sociali  e,  nello
specifico in termini di esonero della contribuzione  addizionale  per
le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e  di  sostegno
degli occupati in gruppi di imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 giugno 2025; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni finanziarie per  assicurare  la  continuita'  produttiva
                     degli stabilimenti ex ILVA 
 
  1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi  di
ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche' di  sostenere
gli  ulteriori  oneri  diretti  a  preservare  la   funzionalita'   e
continuita' produttiva degli impianti siderurgici di proprieta' della
societa'  ILVA  S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria   di   cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e
di  garantirne  adeguati  standard  di  sicurezza,  con  decreto  del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla  base  di  specifica  e
motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalita' di  cui
al presente comma, sono erogati uno o  piu'  finanziamenti  a  titolo
oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima
societa', nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno  2025.
ILVA  S.p.A.  in  amministrazione   straordinaria,   puo'   procedere
direttamente  all'utilizzo  delle  risorse  ovvero  trasferirle,   su
richiesta  dell'organo  commissariale,  a  Acciaierie   d'Italia   in
amministrazione   straordinaria   nel   rispetto   del   vincolo   di
destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso  di
interesse calcolato a condizioni di mercato. 
  2.  L'amministrazione  straordinaria  della  societa'  ILVA  S.p.A.
provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente  ai
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale,  interessi
e spese maturate, entro il  termine  di  120  giorni  dalla  data  di
cessione degli impianti predetti a  valere  sulle  somme  corrisposte
quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine  di  5  anni
dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in  prededuzione
rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche  in
deroga  all'articolo  222  del  codice  della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  200  milioni  di
euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni per la realizzazione di impianti per la  produzione  del
                             preridotto 
 
  1. All'articolo 1, comma 1-quater, del  decreto-legge  16  dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio
2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al sesto periodo, le parole da: «Al fine  di  dare  attuazione
agli  interventi»  a:  «Comunicazione   della   Commissione   europea
C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La societa'» e le parole: «con  derivazione  dell'idrogeno
necessario  ai  fini  della  produzione   esclusivamente   da   fonti
rinnovabili,» sono soppresse; 
    b)  al  settimo  periodo,   le   parole:   «,   con   derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da
fonti rinnovabili,» sono soppresse; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In  alternativa  a
quanto previsto dal nono periodo, la societa' costituita ai sensi del
primo periodo puo'  procedere  alla  realizzazione  e  alla  gestione
dell'impianto  mediante  selezione  di   socio   privato   ai   sensi
dell'articolo  17  del  testo  unico  in  materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175.». 
                               Art. 3 
 
Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di  interesse
                        strategico nazionale 
 
  1.  Per  gli  investimenti,  superiori  ai  50  milioni  di   euro,
localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva,  nonche'  per
quelli  localizzati  nelle  aree  esterne  purche'   correlati   alla
funzionalita'  dello  stabilimento,   l'investitore   puo'   chiedere
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi  3  e
seguenti, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.  136.  A  tal  fine,
l'investitore presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy
il Piano degli investimenti. Alla nomina del commissario  si  procede
ai sensi del comma 3 del predetto articolo 13  del  decreto-legge  n.
104 del 2023, su proposta del Ministro delle imprese e  del  made  in
Italy. Il Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy  affida  al
medesimo commissario il compito  di  assicurare  il  coordinamento  e
l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione  di  tutti  gli
investimenti aventi i requisiti di cui al primo periodo, per i  quali
sia presentato apposito Piano da parte di altri investitori. 
                               Art. 4 
 
Ulteriori  misure  a  favore  dell'indotto  degli   stabilimenti   di
                   interesse strategico nazionale 
 
  1. All'articolo 2-quater, comma 4,  del  decreto-legge  18  gennaio
2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024,
n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche per il rendiconto  dell'anno
2024.». 
                               Art. 5 
 
Misure urgenti in  materia  di  amministrazione  straordinaria  delle
                       grandi imprese in crisi 
 
  1.  Quando  il  commissario  straordinario  promuove  l'azione   di
risoluzione per inadempimento dell'acquirente o di annullamento o  di
accertamento del mancato verificarsi  degli  effetti  traslativi  del
contratto di  vendita  dei  complessi  aziendali,  l'acquirente  puo'
cedere il contratto di acquisto, secondo le modalita' e con le  forme
stabilite nel comma 2 del presente articolo,  senza  incorrere  nella
violazione dell'obbligo  previsto  dall'articolo  63,  comma  2,  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  2. La cessione del contratto  e'  consentita  in  caso  di  offerta
irrevocabile di  acquisto  presentata  da  altra  impresa,  anche  in
controllo pubblico, contenente la dichiarazione di  voler  subentrare
nel contratto di cui al comma 1, e l'impegno di subentro in tutti gli
obblighi assunti dall'acquirente con il piano industriale nonche'  in
quelli previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n.  270  del
1999. Il corrispettivo offerto non puo' essere superiore  all'ottanta
per cento del prezzo di aggiudicazione, oltre  alle  eventuali  somme
corrispondenti  agli   investimenti   effettuati   dal   cedente,   e
all'offerta sono allegate le garanzie necessarie rispetto a tutti gli
obblighi assunti. 
  3. L'offerta e' autorizzata dal Ministero delle imprese e del  made
in Italy e l'autorizzazione  costituisce  condizione  sospensiva  del
contratto di cessione. Possono essere autorizzate modifiche al  Piano
industriale a condizione che le stesse  non  determinino  conseguenze
pregiudizievoli sugli aspetti occupazionali. 
  4.  Se  l'acquirente  rifiuta  ingiustificatamente   l'offerta   il
commissario straordinario puo'  integrare  la  domanda  chiedendo  il
risarcimento  degli   ulteriori   danni   derivanti   dalla   mancata
accettazione. 
  5. La conclusione del contratto di cessione determina la cessazione
della materia del contendere rispetto alle domande di cui al comma  1
e alle  eventuali  domande  accessorie.  In  tal  caso  le  eventuali
garanzie  concesse  dall'originario  acquirente  in  relazione   alla
realizzazione del piano industriale non sono escusse dal  commissario
straordinario. 

Capo II

Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali

                               Art. 6 
 
Esonero della contribuzione addizionale per le unita'  produttive  di
  imprese nelle aree di crisi industriale complessa 
  1. I datori di lavoro che richiedono e ottengono per  l'anno  2025,
l'autorizzazione     all'utilizzo     dell'integrazione     salariale
straordinaria di cui  all'articolo  44,  comma  11-bis,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  spettante  alle  imprese  che
operano nelle aree di crisi  industriale  complessa  riconosciute  ai
sensi dell'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono esonerati dal pagamento del contributo  addizionale  di  cui  al
comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, per tutto il periodo di godimento  del  trattamento  previsto
all'articolo 44, comma 11-bis, di cui al decreto legislativo  n.  148
del 2015. 
  2. L'esonero non spetta o, se e' gia' in godimento,  si  interrompe
qualora il datore di lavoro attivi, durante il  periodo  di  utilizzo
della  integrazione  salariale  straordinaria,   una   procedura   di
licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti  della  legge  23
luglio 1991, n. 223. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  2  del  presente  articolo,
valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine
di garantire la compensazione in termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per
9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                               Art. 7 
 
              Misure urgenti a sostegno degli occupati 
                        in gruppi di imprese 
 
  1. Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di
lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a  mille  unita'
impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore
del presente  decreto  abbiano  sottoscritto  un  accordo  quadro  di
programma  con  le  associazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale ai  sensi  dell'articolo  51  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' con  il  Ministero
delle imprese e del made in Italy e con il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  diretto  alla  salvaguardia  dei  livelli
occupazionali, alla  gestione  degli  esuberi  e  all'attivazione  di
percorsi di reindustrializzazione,  e'  autorizzato  a  domanda,  con
decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  in  via
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148,  in  continuita'  con  gli  ammortizzatori
sociali gia' autorizzati, un ulteriore periodo di cassa  integrazione
salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027.  Per  i  lavoratori
interessati dal trattamento di integrazione  salariale  straordinaria
in deroga di cui  al  primo  periodo,  la  percentuale  di  riduzione
complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore puo'  essere
prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo  per  il
quale l'ammortizzatore sociale in deroga e' stipulato. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite  di
spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025,  di  31,3  milioni  di
euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di  euro  per  l'anno  2027.  Ai
maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a
30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno
2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027  e  alle  minori  entrate
derivanti dal comma 1 valutate in 0,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,6  milioni  di  euro
per l'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di
euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a  0,9  milioni
di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori
spese derivanti dal comma 1; 
    c) quanto  a  1,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2028  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
                               Art. 8 
 
   Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda 
              e di cessazione dell'attivita' produttiva 
 
  1. All'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti: 
    «1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di  20  milioni
di euro, per tale  anno,  puo'  essere  autorizzato,  previo  accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali, anche in presenza del Ministero  delle  imprese  e
del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione  salariale
straordinaria  per  un  massimo  di  sei  mesi,   non   ulteriormente
prorogabili,  qualora  all'esito  di  un   programma   aziendale   di
cessazione di attivita', sussistano concrete ed  attuali  prospettive
di rapida cessione,  anche  parziale,  dell'azienda  con  conseguente
riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo  periodo
del presente comma, pari a 20 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Al  fine  del
monitoraggio della  relativa  spesa,  gli  accordi  governativi  sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e  all'INPS  per
il monitoraggio mensile dei flussi di spesa  relativi  all'erogazione
delle prestazioni. Qualora  dal  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di  spesa  di  cui  al
presente comma non possono essere stipulati altri accordi. 
    1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali  caratterizzate  dalla
cessazione dell'attivita' produttiva,  laddove  l'impresa  sia  stata
ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
ai commi 1 e 1-ter,  il  lavoratore  sospeso  in  cassa  integrazione
guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora: 
      a) rifiuti di essere avviato ad un corso  di  formazione  o  di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; 
      b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un  livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto  a  quello  delle
mansioni di provenienza. 
    1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del  comma
1-quater si applicano quando le attivita' lavorative o di  formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu'
di  50  chilometri  dalla  residenza  del   lavoratore   o   comunque
raggiungibile mediamente in  80  minuti  con  i  mezzi  di  trasporto
pubblici.  L'impresa  ammessa   al   trattamento   straordinario   di
integrazione di cui ai commi 1 e  1-ter  comunica  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali l'elenco  dei  lavoratori  che  sono
interessati dalle sospensioni, ai fini  del  loro  inserimento  nella
piattaforma  del  Sistema  informativo  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare entro 60 giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione, vengono definite le modalita' operative  della
previsione di cui al presente comma.». 
                               Art. 9 
 
                Modifiche all'articolo 1, comma 171, 
                della legge 30 dicembre 2023, n. 213 
 
  1. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di  euro  per  ciascun
anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000
euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni
di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.». 
                               Art. 10 
 
                      Misure urgenti in favore 
                 della filiera produttiva della moda 
 
  1. All'articolo 2, del  decreto-legge  28  ottobre  2024,  n.  160,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n.  199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La misura di cui al comma 1  puo'  essere  riconosciuta
per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere  dal
1° febbraio 2025 fino al  31  dicembre  2025,  nel  limite  di  spesa
previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.»; 
    b) al comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole: «e'  erogata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «puo' essere erogata»; 
      2) al terzo  periodo,  le  parole:  «Il  datore  di  lavoro  in
presenza  di  serie  e  documentate  difficolta'  finanziarie,»  sono
sostituite dalle seguenti: «In alternativa, il datore di lavoro»; 
      3) al quinto periodo, le parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Investi nel futuro

scopri le aste immobiliari

 

                               Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025,  2,2  milioni
di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del  presente
articolo, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025,  2,2  milioni
di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro  per  l'anno  2027,  si
provvede: 
    a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2  milioni  di
euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027,  mediante
utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti  dagli  articoli
6, comma 3 e 7, comma 2 e  delle  maggiori  entrate,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2; 
    b) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle
somme iscritte  in  conto  residui  sullo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'articolo  27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 giugno 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio



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