agevolazioni del Fondo di garanzia introdotte dal d.l. “Cura Italia”


In considerazione dell’emergenza COVID-19, il Fondo di garanzia per le PMI è stato rifinanziato per 1,2 miliardi di euro dal maxi decreto “Cura Italia”, che introduce delle deroghe valide per 9 mesi tra cui l’aumento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito e la concessione della garanzia a titolo gratuito per le operazioni di rinegoziazione del debito.

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. Cura Italia e per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

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Fatto salve le esclusioni già previste, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. Cura Italia relative esclusivamente alle operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione dei finanziamenti (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine), già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo, dato che questa fattispecie è l’unica, ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, a non essere ammissibile alla garanzia del Fondo.

Sono anche ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione.

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Per tutte le operazioni sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo, pendenti alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia e per quelli originatisi a partire dalla predetta data.

La garanzia è concessa a titolo gratuito.

L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro: occorre tenere presente che l’applicazione di tale norma è subordinata all’adozione di un nuovo metodo di calcolo dell’ESL, posto che gli attuali metodi in vigore possono essere utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro.

Per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Il Consiglio ha deliberato di applicare quanto previsto per gli interventi di garanzia diretta e per gli interventi di riassicurazione alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia e qualora non sia già applicata la percentuale massima di copertura ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo. Il Consiglio ha altresì deliberato che, ai fini della concessione della garanzia del Fondo, non si tiene conto degli importi garantiti in essere per ciascun soggetto beneficiario finale alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, fermo restando il rispetto dell’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di cui alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo (5 milioni di euro).

Per le operazioni per cui le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.

L’estensione della garanzia del Fondo, connesse alle sospensioni sopracitate presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, si applica anche qualora le imprese abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.

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Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia (garanzie reali, assicurative ovvero bancarie senza alcuna limitazione riferita al loro valore) acquisite sui finanziamenti.

Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60% a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

Gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo III del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito della garanzia del Fondo sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari. Per gli operatori del microcredito il massimale è innalzato a 40.000 euro

Tutte le misure si applicano alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dalla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto.



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