Il tema del doppio finanziamento tra il credito d’imposta ZES Unica e il credito Transizione 5.0 è oggi al centro dell’attenzione per le imprese che investono nel Mezzogiorno. Tuttavia, nella recente risposta a interpello n. 168/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la possibilità di cumulare i due crediti, la reale entità del beneficio e le modalità di accesso sono strettamente legate alla dimensione dell’impresa e al rispetto del divieto di doppio finanziamento sulle stesse voci di spesa. Un quadro normativo articolato, che impone attenzione sia nella fase di pianificazione dell’investimento sia nella gestione amministrativa delle pratiche. Vediamolo più nel dettaglio.
Cumulabilità del credito d’imposta: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
La volontà di cumulare i due crediti d’imposta, ZES Unica e Transizione 5.0, nasce dall’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese del Sud Italia, favorendo investimenti in beni strumentali e tecnologie green. Il credito ZES Unica è destinato alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi all’interno delle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e parte dell’Abruzzo), con aliquote che variano dal 45% al 60% in base alla dimensione e alla localizzazione dell’impresa. Il credito Transizione 5.0, invece, premia gli investimenti che garantiscono una riduzione dei consumi energetici, con una quota agevolata fino al 45% (e in alcuni casi anche superiore) e un’attenzione particolare alle PMI, che possono ottenere ulteriori vantaggi sulle spese di certificazione energetica.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la cumulabilità di tali crediti è possibile, ma a precise condizioni:
- non è ammesso il doppio finanziamento sulla stessa quota di spesa, in linea con la disciplina europea e la Circolare n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato;
- gli incentivi possono essere sommati solo se ciascuno copre una parte diversa dell’investimento, senza mai superare il 100% del costo complessivo;
- il credito Transizione 5.0, finanziato dal PNRR, è soggetto a ulteriori vincoli europei come il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), che impone di non arrecare danni significativi all’ambiente.
Requisito dimensionale dell’impresa
Uno degli aspetti più delicati riguarda la dimensione aziendale, che incide direttamente sulla percentuale di beneficio spettante, soprattutto per il credito ZES Unica. Secondo quanto detto dall’Agenzia delle Entrate, la classificazione dimensionale dell’impresa (micro, piccola, media, grande) deve essere verificata “ex post”, ovvero al momento dell’invio della comunicazione integrativa, prevista tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025.
Questo significa che se un’impresa, inizialmente classificata come media, nel frattempo diventa grande, dovrà adeguare la percentuale di credito richiesto in base alla nuova dimensione. La corretta determinazione della dimensione, quindi, è essenziale per evitare contestazioni o decadenze dal beneficio.
Per il credito Transizione 5.0, la gestione è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che potrebbero adottare criteri diversi rispetto all’Agenzia delle Entrate. È quindi fondamentale monitorare costantemente le indicazioni operative dei diversi enti coinvolti e aggiornare tempestivamente i dati societari.
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