Bonus casa 2025, arriva la circolare del Fisco. Taglio detrazioni per conviventi e locatari


Bonus casa 2025, arriva l’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Manovra. Tra i chiarimenti più rilevanti quelli sui requisiti per accedere alle detrazioni maggiorate: stop alle spese sostenute da familiari conviventi e locatari

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Bonus casa 2025, dalle ristrutturazioni fino alle spese per il risparmio energetico, arrivano i tanto attesi chiarimenti del Fisco.

Nella circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate fa il punto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, che nell’opera di razionalizzazione delle detrazioni fiscali ha ridimensionato la portata dei bonus edilizi.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio si riducono le percentuali di detrazione, che passano al 36 per cento con la sola eccezione per i proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) che effettuano lavori sulla prima casa. Solo in presenza di questa duplice condizione i bonus casa restano al 50 per cento, ma con un perimetro particolarmente stretto.

Bonus casa 2025, arriva la circolare del Fisco. Taglio detrazioni per conviventi e locatari

Quelli datati 19 giugno sono i primi chiarimenti che arrivano sulla nuova struttura dei bonus edilizi che, come noto, sono stati profondamente revisionati dalla Legge di Bilancio 2025.

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Per il bonus ristrutturazioni, per l’ecobonus e per il sismabonus, la misura dello sconto fiscale spettante nel 2025 cala al 36 per cento, con un’ulteriore riduzione al 30 per cento in programma dal 2026.

Dalla tagliola restano escluse le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, per i lavori effettuati sulla prima casa. Ed è sulle condizioni per beneficiare della detrazione maggiorata che si sofferma la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento smentisce le interpretazioni più ottimistiche fatte negli ultimi mesi, nell’attesa dei chiarimenti ufficiali.

Come evidenziato nella circolare, per il riconoscimento della maggiorazione è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per i lavori sulla prima casa, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente.

La norma fa esplicito riferimento ai soli proprietari o possessori dell’immobile.

Restano esclusi quindi dalla possibilità di beneficiare dell’ecobonus e del bonus ristrutturazione nella misura del 50 per cento il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario). In tal caso sarà possibile applicare, la detrazione nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e del 30 per cento delle spese sostenute nel 2026 e nel 2027.

Agenzia delle Entrate – circolare n. 8/E del 19 giugno 2025
Bonus edilizi, la circolare dell’Agenzia delle Entrate con i primi chiarimenti sulle novità della Legge di Bilancio 2025

Bonus casa 2025, detrazione più alta per i lavori sull’abitazione principale

Sempre sul fronte delle condizioni per beneficiare della detrazione maggiorata, l’Agenzia delle Entrate specifica che in relazione al requisito della destinazione dell’immobile ad abitazione principale, bisogna far riferimento alla definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR:

“per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.”

In coerenza con la definizione di prima casa di cui sopra, il diritto alla detrazione più alta è riconosciuto anche per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR).

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Nel caso in cui sia possibile fare la scelta per due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, via libera alla maggiorazione anche per i lavori sulle pertinenze o sulle aree pertinenziali della prima casa.

Per quel che riguarda le tempistiche, è sufficiente che l’immobile sia adibito a prima casa alla fine dei lavori. Si scioglie quindi il dubbio sulle regole da seguire in caso di impossibilità a trasferirsi nell’unità interessata prima della chiusura del cantiere.

Lavori in condominio, doppia verifica per la maggiorazione della detrazione

Un ulteriore chiarimento interessante riguarda i lavori in condominio.

L’Agenzia specifica che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

La verifica è doppia:

  • dovrà avvenire all’inizio dei lavori per quel che riguarda la titolarità dell’immobile;
  • alla fine dei lavori bisognerà verificare la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

In assenza del duplice requisito, i bonus casa (ristrutturazione ed ecobonus) spetteranno nella misura base del 36 per cento.

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Non cambia infine il valore del beneficio se l’immobile non è più destinato a prima casa negli anni successivi: resta inalterato il diritto a fruire dell’aliquota maggiorata.



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