Sconto in fattura e appalti condominiali: la mancata cessione del credito non salva l’impresa inadempiente


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La sentenza n. 257/2025 del Tribunale di Imperia fornisce importanti chiarimenti operativi con riferimento ai casi in cui l’impresa incaricata di eseguire lavori condominiali (nel caso in esame ricondotti a Bonus Facciate nella misura del 90%) non riesca a cedere i crediti fiscali e, di conseguenza, a completare i lavori.

La risposta è chiara: l’inadempimento dell’impresa non può essere giustificato da problemi di cessione del credito, e il condominio ha diritto alla risoluzione del contratto e alla restituzione delle somme versate.

La vicenda

Il condominio aveva stipulato un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione legati al Bonus Facciate 90%, da completarsi entro un anno dalla sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

Nonostante diverse proroghe, al termine dei lavori risultava eseguito solo il 25% delle opere.

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L’impresa giustificava il ritardo con la mancata cessione del credito fiscale, ma il Tribunale ha ritenuto irrilevante tale circostanza: i rischi legati alla cessione del credito restano in capo all’appaltatore.

La decisione giudiziaria

Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’impresa, così come richiesto dal Condominio ricorrente.

Inoltre, l’impresa appaltatrice è stata condannata restituire le somme fino a quel momento ricevute, in relazione alla quota non detraibile, decurtate del 25% per i lavori eseguiti.

Ma vi è di più.

Il Tribunale di Imperia ha ritenuto che l’impresa debba risarcire i danni patrimoniali per la mancata fruizione del Bonus Facciate, nonché rimborsare le spese sostenute per la messa in sicurezza del cantiere e il ripristino del pozzetto fognario.

La tutela del contraente “debole”

La pronuncia in commento conferma un principio fondamentale per tutti gli operatori e i contraenti di appalti.

La gestione dei rischi legati alla cessione dei crediti fiscali non può essere trasferita in capo al committente.

La sentenza del Tribunale di Imperia rappresenta, quindi, un monito per tutte le imprese: la mancata cessione del credito non giustifica il ritardo nei lavori e non esime dalle proprie responsabilità.

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Viceversa, le controparti contrattuali (proprietari, condomini e gli amministratori di condominio) devono stipulare contratti ben strutturati, pretendere clausole chiare nei contratti d’appalto e monitorare attentamente lo stato di avanzamento dei lavori per tutelare – tempestivamente – i condòmini.

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