Spese detraibili per redditi superiori a € 75.000: nuovi limiti dal 2025


Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore l’articolo 16-ter del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2025, che stabilisce nuovi limiti alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo nel sistema fiscale, con impatti diretti sulla pianificazione delle spese detraibili.

La novità principale consiste nell’introduzione di un coefficiente moltiplicatore che varia in base al numero di figli fiscalmente a carico, applicato a un importo base che dipende dalla fascia di reddito. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti dettagliati con la Circolare n. 6 del 29 maggio 2025.

Il nuovo sistema introduce una progressività che riduce l’ammontare massimo degli oneri detraibili all’aumentare del reddito, ma prevede importanti tutele per le famiglie numerose e quelle con figli disabili.

Il meccanismo di calcolo: importi base e coefficienti

La soglia di accesso è parametrata alla capacità contributiva del contribuente, in linea con l’art. 53 Cost., secondo cui:

tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

La misura si allinea a una più recente tendenza normativa volta a garantire che siano proporzionate alle reali necessità familiari e sociali del contribuente, come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 22773 del 2022).

Importo base

Il calcolo del nuovo limite massimo parte dalla determinazione dell’importo base, che varia secondo due fasce:

  • Per redditi compresi tra 75.001 euro e 100.000 euro, l’importo base è fissato a 14.000 euro;
  • Per redditi superiori a 100.000 euro, l’importo base scende a 8.000 euro.

La struttura di questa disposizione si collega all’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il quale disciplina le detrazioni per oneri e spese, garantendo una continuità normativa volta a semplificare la gestione fiscale.

I coefficienti moltiplicatori

L’importo base viene poi moltiplicato per un coefficiente che dipende esclusivamente dal numero di figli fiscalmente a carico (art. 12, co. 2 TUIR):

L’art. 16-ter introduce quattro fasce di coefficienti, aumentando progressivamente il beneficio fiscale per i nuclei familiari più numerosi o in presenza di situazioni di particolare tutela:

Numero di figli a carico Coefficiente
Nessun figlio 0,50
Un figlio 0,70
Due figli 0,85
Tre o più figli, oppure almeno un figlio con disabilità 1,00

Questa ripartizione mira a promuovere il sostegno fiscale per le famiglie che devono affrontare spese extra legate per esempio alla gestione di una disabilità, rispondendo a un principio di equità sociale ai sensi della legge n. 104 del 1992. È importante notare che la presenza del coniuge o di altri familiari a carico non influisce sul calcolo del coefficiente, che dipende unicamente dai figli.

Esempi pratici di calcolo

Vediamo, di seguito, alcuni esempi pratici di calcolo.

Caso 1: Reddito 90.000 euro, un figlio a carico

Un contribuente con reddito di 90.000 euro e un figlio a carico avrà un limite massimo di spese detraibili pari a: 14.000 euro × 0,70 = 9.800 euro.

Caso 2: Reddito 120.000 euro, tre figli a carico

Un contribuente con reddito di 120.000 euro e tre figli a carico avrà un limite massimo di: 8.000 euro × 1 = 8.000 euro.

Caso 3: Reddito 85.000 euro, nessun figlio a carico

Un contribuente con reddito di 85.000 euro senza figli a carico potrà detrarre al massimo: 14.000 euro × 0,50 = 7.000 euro.

Ulteriori esempi

Per comprendere l’impatto concreto di queste disposizioni, è utile osservare ulteriori esempi pratici, illustrando come i limiti di detrazione variano al crescere del reddito e in funzione del numero di figli a carico.

Reddito complessivo Numero di figli a carico Importo base Coefficiente Limite massimo
85.000 € Nessun figlio 14.000 € 0,50 7.000 €
85.000 € Un figlio 14.000 € 0,70 9.800 €
85.000 € Due figli 14.000 € 0,85 11.900 €
85.000 € Tre figli 14.000 € 1,00 14.000 €
105.000 € Nessun figlio 8.000 € 0,50 4.000 €
105.000 € Due figli 8.000 € 0,85 6.800 €
105.000 € Tre figli 8.000 € 1,00 8.000 €

Questi esempi evidenziano come il limite massimo sia determinato dall’importo base, variabile in base al reddito, e moltiplicato per il coefficiente che riflette la composizione familiare.

Per approfondire: Detrazioni IRPEF legate a pagamenti da conto corrente cointestato.

Spese escluse dal calcolo

Alcune tipologie di spese e redditi sono esclusi dal calcolo del limite complessivo, mantenendole interamente detraibili anche per i redditi più alti.

Spese sanitarie

La normativa riconosce un’agevolazione per i costi legati alla salute e al benessere (spese sanitarie), considerati prioritari non discrezionali. Ad esempio, se un contribuente con un reddito complessivo di 85.000 euro sostiene spese mediche per 1.500 euro nel 2025, incluse visite specialistiche e farmaci non rimborsati, tali spese rimangono interamente detraibili senza riduzioni. Questo avviene nonostante il reddito superi il limite di 75.000 euro, poiché tali spese sono escluse.

Ristrutturazione edilizia

Sono escluse dal limite anche le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di ristrutturazione edilizia. Tale esclusione si basa sulla tutela della certezza del diritto e della buona fede del contribuente. L’inclusione di queste rate, infatti, avrebbe generato un effetto retroattivo, penalizzando chi ha sostenuto spese per interventi edilizi contando sul regime fiscale favorevole vigente al momento della spesa.

Interessi sui mutui ipotecari

La normativa stabilisce che siano escluse anche le spese per gli interessi su mutui ipotecari contratti entro il 31 dicembre 2024. Questa disposizione tutela i diritti acquisiti dei contribuenti che hanno pianificato investimenti a lungo termine. Ad esempio, nel caso di una coppia che ha acquistato la prima casa nel 2022 contraendo un mutuo e che, nel 2025, paga 2.500 euro di interessi, questi interessi passivi, pur avendo un reddito complessivo superiore ai 75.000 euro, non rientrano nel tetto massimo per redditi alti e sono quindi integralmente deducibili, come previsto dall’art. 15 del TUIR.

Reddito sulla prima casa

L’intenzione del legislatore è quella di mantenere neutrale l’abitazione principale nella determinazione delle soglie di accesso ai benefici fiscali, riflettendo una politica di tutela del patrimonio immobiliare personale e familiare.

L’art. 16-ter co.6 afferma che:

“Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.”

Tale principio evita che il contribuente sia penalizzato per la proprietà della casa di abitazione, considerata una necessità fondamentale e non una componente del reddito tassabile.
Inoltre, va sottolineato che l’esclusione del reddito derivante dalla prima casa tutela quei contribuenti che abitano in zone con valori immobiliari elevati, i quali potrebbero superare la soglia di 75.000 euro solo per effetto della rivalutazione dell’abitazione, senza però avere un reale incremento del reddito disponibile.

Aspetti operativi per il contribuente

Il nuovo sistema si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025. Per le spese che si ripartiscono in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Il numero di figli da considerare per il calcolo del coefficiente è quello risultante nell’anno di sostenimento delle spese. Per le spese 2025, quindi, si considerano i figli fiscalmente a carico nel 2025. Nel calcolo del coefficiente si considerano tutti i figli fiscalmente a carico, inclusi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati. La legge di bilancio 2025 ha esteso il beneficio anche ai figli del solo coniuge deceduto, purché conviventi con il coniuge superstite.

Le famiglie numerose risultano avvantaggiate dal nuovo sistema. Chi ha tre o più figli mantiene il coefficiente pieno (1), mentre chi non ha figli subisce una riduzione significativa delle detrazioni disponibili.

Cumulo con altri limiti

Il nuovo sistema si aggiunge agli altri limiti già esistenti. Per redditi superiori a 120.000 euro continua ad applicarsi anche la parametrazione dell’articolo 15 comma 3-bis del TUIR, introdotta nel 2020.

I contribuenti con reddito tra 75.001 euro e 119.999 euro applicano solo i limiti dell’articolo 16-ter, mentre quelli con reddito superiore a 120.000 euro devono considerare entrambe le limitazioni.

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I nuovi limiti alle spese detraibili per redditi superiori a 75.000 euro richiedono una maggiore attenzione nella pianificazione fiscale. Il sistema premia le famiglie numerose e mantiene intatte le tutele per spese sanitarie e investimenti in innovazione.

Per ottimizzare la propria posizione fiscale, è consigliabile verificare periodicamente la propria situazione reddituale e familiare, pianificare con attenzione la tempistica delle spese detraibili maggiori e valutare l’impatto delle nuove regole sulla propria strategia fiscale complessiva.



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