ECCO PERCHÈ SCEGLIAMO IL NON VOTO, O ALTRIMENTI IL “NO” – Unione Artigiani


La posizione di Unione Artigiani è quella di non recarsi ai seggi per votare i referendum dell’8 e 9 giugno. La nostra opinione può essere espressa anche attraverso l’astensione: anche il NON VOTO é una legittima e costituzionale forma di dissenso. Diversamente, se riterrete di esprimere un voto, indichiamo il NO a tutti e quattro i quesiti.

 

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ABROGAZIONE D. LGS. 23/2017  – REINTEGRAZIONE  PER LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

Il successo del SI comporterebbe il reintegro sul posto di lavoro nelle imprese con almeno 16 dipendenti.

LA NOSTRA POSIZIONE 

Si tornerebbe alla normativa prevista dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori con il rischio di aumento del contenzioso e dei costi per i possibili risarcimenti.

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ABROGAZIONE PARZIALE ART. 8 L. 604/1966 – LICENZIAMENTI NELLE MICRO E PICCOLE MEDIE IMPRESE

Con il SI, nelle imprese con meno di 16 dipendenti, in caso di licenziamento il datore di lavoro dovrà corrispondere al dipendente una indennità senza limite che tenga conto di età, carichi familiare, capacità economica dell’azienda.

LA NOSTRA POSIZIONE

Con l’eliminazione del limite ad oggi fissato fino a 6 mensilità, le imprese tornano ad affidare al giudice del lavoro l’ammontare dell’indennità risarcitoria, con tutti i rischi e le incertezze del caso.

 

 

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ABROGAZIONE PARZIALE ART. 19 E 21 DEL D.LGS 81/2015 – CAUSALI CONTRATTI A TERMINE

In caso di vittoria dei SI sarebbero ammesse solo quelle previste della contrattazione collettiva o di secondo livello e saranno reintrodotte le ragioni giustificatrici anche per le proroghe i rinnovi.

LA NOSTRA POSIZIONE

In tutti i nuovi contratti di lavoro dell’artigianato imprese e parti sociali hanno già individuato e sottoscritto l’elenco delle causali. Resta il rischio di un ritorno ad una normativa molto più rigida per le imprese.

 

 

ABROGAZIONE ART. 26 COMMA 4  D. LGS 81/2008 – APPALTI E RESPONSABILITÀ INFORTUNIO

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Con l’affermazione dei SI, in caso di infortuni sul lavoro subìti dai dipendenti di ogni subappaltatore, la responsabilità civile e il conseguente obbligo a risarcire sono estesi all’imprenditore committente.

LA NOSTRA POSIZIONE

Il committente impresa sarà caricato di tutte le responsabilità, eliminando di fatto la differenza tra rischi comuni e rischi specifici che fino ad oggi sono a carico del subappaltore.



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