Partite IVA, ora � obbligatoria per tutti l’assicurazione contro le calamit� naturali, anche se lavori da casa: scadenze


È attesa nei prossimi giorni la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge di conversione del D.L. 39/2025, che ha disposto il rinvio dell’obbligo assicurativo contro danni da calamità naturali per micro, piccole e medie imprese.

Adesso, dunque, indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, ovvero le imprese agricole.

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Il decreto-legge citato introduce un graduale obbligo, per le imprese italiane, di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando tra grandi, medie, piccole e microimprese. In particolare:


In una nota ministeriale si specifica che le imprese che non rispetteranno tale obbligo non potranno usufruire di ulteriori incentivi statali o risorse pubbliche per sviluppare la propria attività.

Al fine di garantire una chiara ed efficace attuazione dell’obbligo e per coinvolgere le parti interessate nella fase di conversione in legge, è stato istituito un tavolo di monitoraggio dei fenomeni di mercato che includerà rappresentanti delle categorie produttive e dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Di seguito un riepilogo dei punti essenziali introdotti con le nuove previsioni normative:

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Ma l’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
Come chiarito dallo stesso Ministro delle Imprese e del Made in Italy, se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività stessa.





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