Con la risposta a interpello n. 137 del 20 maggio 2025 in tema di superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la plusvalenza disciplinata dall’art. 67, comma 1, lettera bbis), del TUIR riguarda la “prima cessione” di immobili oggetto degli interventi ammessi al superbonus che, nell’ipotesi dell’acquisto di case antisismiche, viene effettuato dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno realizzato gli interventi e che, a seguito della successiva alienazione dell’immobile, hanno consentito all’acquirente, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, l’applicazione del superbonus.
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