Assunzione ricercatori: arriva il nuovo bonus imprese 2025


Con l’approvazione in Commissione Istruzione del Senato del decreto-legge n. 45/2025 (PNRR Scuola), arriva un’importante misura fiscale a favore delle imprese che puntano sull’innovazione: un nuovo credito d’imposta da 10mila euro per chi assume un ricercatore o un ex dottorando.

Questa agevolazione sostituirà il precedente sgravio contributivo biennale da 7.500 euro, ritenuto poco efficace, considerando che finora è stato utilizzato da una sola azienda. 

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Si attende ora il passaggio alla Camera per la conversione in legge attesa  entro il 6 giugno. Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il credito d’imposta  dovrebbe essere pienamente operativo senza necessità di decreti attuativi, salvo eventuali chiarimenti applicativi e l’istituzione dei codici tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nella legge di conversione presenti ulteriori novità per la carriera accademica. Vediamo piu in dettaglio.

1) Nuovo incentivo assunzione ricercatori 2025: il testo

La nuova  misura rientra nel più ampio piano di utilizzo dei fondi del PNRR,  e conta su una dotazione complessiva di 150 milioni di euro.

L’obiettivo è favorire il reclutamento di personale altamente qualificato nel mondo della ricerca applicata e dell’industria, promuovendo un ponte stabile tra università e tessuto produttivo. 

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Per le aziende, soprattutto quelle medio-piccole che intendono rafforzare le proprie capacità di ricerca e sviluppo, si tratta di un’opportunità concreta, facile da attuare e con un ritorno immediato in termini fiscali. Il credito, infatti, potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 e andrà ad abbattere direttamente le imposte dovute, con vantaggi più tangibili rispetto ai precedenti strumenti.

RIportiamo per competenza il testo della norma :

“Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti per l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

          1. All’articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Al fine di consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio  2025 al 31 dicembre 2026,  almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito di imposta, per ciascuna unità di personale assunta e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 3. Il credito d’imposta è riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca attraverso apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi del decreto previsto al comma 3 e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’esonero di cui al comma 1 è fruibile dalle imprese a far data dal 1° luglio 2025 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo del contributo pari a 10.000 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 3»;

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          c) al comma 3, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, le parole “e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali” sono soppresse e le parole “periodo 2024-2026” sono sostituite dalle parole “periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026”.

2) Nuove figure per il pre-ruolo universitario e salvaguardia progetti europei

Oltre agli incentivi per l’assunzione nel privato, il decreto PNRR Scuola interviene su un altro fronte strategico: quello della carriera universitaria. Grazie a un emendamento approvato in Senato, vengono introdotte due nuove tipologie contrattuali per il cosiddetto “pre-ruolo”, cioè il periodo intermedio tra il dottorato e l’accesso a un posto stabile da ricercatore o professore. Oltre al contratto di ricerca, già previsto dal 2024, ora sarà possibile attivare anche incarichi “di ricerca” e “post-doc”, con durata annuale rinnovabile fino a un massimo di tre anni, riservati a ex dottorandi e specializzandi.

Potranno comprendere attività di ricerca, didattica e cosiddetta “terza missione” (cioè il trasferimento della conoscenza al territorio e al sistema produttivo). 

Un aspetto particolarmente apprezzato dalla comunità scientifica è la possibilità, espressamente prevista, di utilizzare questi nuovi contratti per partecipare ai bandi europei, in particolare quelli legati al programma MSCA. Nei mesi scorsi, infatti, numerosi ricercatori e atenei avevano espresso forte preoccupazione per il rischio di esclusione dai progetti internazionali, a causa dell’incompatibilità del nuovo contratto di ricerca con le regole UE. Con questa modifica, l’Italia rientra pienamente nella cornice della Carta europea dei ricercatori, garantendo ai giovani studiosi la possibilità di costruire carriere competitive a livello internazionale.



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