Ci sarà un cambio di passo nel mondo del lavoro in Italia? Forse, dopo l’approvazione della nuove norme sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende. La nuova legge, in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potrebbe riguardare in realtà tutti i luoghi di lavoro, privati e pubblici.Il testo è stato approvato con consenso parlamentare bipartisan.
Il titolo descrive gli obiettivi: partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, disciplina della partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese, in attuazione dell’art. 46 della Costituzione.
La soft law di sostegno alla contrattazione collettiva va di seguito all’articolo 46 della Costituzione italiana e parte dal riconoscimento delle quattro forme di partecipazione: organizzativa, gestionale, economico-finanziaria e consultiva.
Il ddl era in iter dal Senato, A.S. n. 1407, https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=58940 ed è stato approvato il 14 maggio scorso di seguito all’ok della Camera. Nel passaggio tra le due Camere c’è stata attività emendativa. La proposta di legge era di origine popolare, ossia della Cisl: aveva raccolto 400mila firme. Il consenso parlamentare è stato bipartisan.
La contrattazione collettiva è ritenuta la leva fondamentale per accordi partecipativi costruiti dal basso nei luoghi di lavoro e incoraggiati da incentivi economici alimentati da un Fondo dedicato alla partecipazione.
La legge si applicherà a tutte le aziende anche quelle partecipate. Preservato il diritto soggettivo alla formazione per i lavoratori con il coinvolgimento forte degli enti bilaterali, dei fondi interprofessionali e del Fondo Nuove Competenze per diffondere la partecipazione nelle piccole e medie imprese.
La partecipazione consultiva si somma quella a informativa e vengono definite nell’ordinamento anche le forme gestionali e organizzative.
Partecipazione economica e finanziaria.
Per l’anno 2025, la distribuzione ai lavoratori di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi è soggetta a un’imposta sostitutiva elevata a 5.000 euro lordi.
I piani di partecipazione finanziaria possono prevedere l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, con dividendi esenti dalle imposte sui redditi per il 50% fino a 1.500 euro annui (articolo 1, commi da 184-bis a 189).
Approfondimento dai dossier del Senato
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