pagamento del II semestre contributivo 2025


Fondo Sanilog: pagamento del II semestre contributivo 2025

Scade, il 16 maggio 2025, il termine per effettuare il pagamento della seconda rata semestrale di contribuzione al Fondo Sanilog per aziende della logistica, trasporto merci e spedizione

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Il Fondo ha pubblicato la Circolare Informativa n. 1/2025 relativa alla scadenza di pagamento del 16 maggio 2025 per il versamento della contribuzione del II semestre relativa al periodo 1 Luglio 2025 – 31 Dicembre 2025.

Entro e non oltre il 16 maggio p.v. le aziende dovranno versare, tramite modello F24, per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 30 aprile 2025, la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025, pari ad €75.

Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento, dal 5 maggio entro e non oltre il 16 maggio 2025, l’azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del “II semestre 2025” ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

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Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° luglio 2025 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria.

In caso di omissione contributiva l’azienda ha infatti una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti in base a quanto esplicitamente espresso nel vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione “…l’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito”.

Il Fondo precisa che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

di Assia Olivetta



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