L’INPS, con il mess. n. 1348 del 22.04.2025, fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro e le imprese del settore dell’editoria coinvolte in trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) con contratto di solidarietà.
Per i datori di lavoro, in particolare per le imprese del settore dell’editoria con dipendenti giornalisti coinvolti in trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) con contratto di solidarietà, il recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro può essere effettuato solo dopo un termine sospensivo di 90 giorni (o di 120 giorni nel caso di ulteriori trattamenti).
Questo termine inizia con la fine del periodo di fruizione della CIGS, o di un ulteriore trattamento straordinario, e durante questo periodo il diritto di credito del datore di lavoro rimane sospeso. Dal momento che la norma non prevede un termine di decadenza, il recupero può essere effettuato solo dopo che il periodo sospensivo si è concluso.
Il messaggio offre istruzioni per le operazioni di conguaglio contabile nel flusso della denuncia contributiva mensile.
Fonte: INPS
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