Eliminazione di barriere architettoniche con tre detrazioni ancora in gioco


Le spese sostenute nel 2025, per interventi di eliminazione di barriere architettoniche, continuano a poter beneficiare, potenzialmente, di tre detrazioni tra loro alternative:
– il c.d. “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis del TUIR, nella misura del 36-50%;
– il c.d. “bonus eliminazione barriere”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, nella misura del 75%;
– inoltre, se effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica e/o di riduzione del rischio sismico, di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, il c.d. “superbonus”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020 nella misura del 65-110%.

Nonostante la lett. e) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR (cui espressamente rinviano anche i commi 2 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, per il “traino” nel superbonus) non richiami espressamente il DM 14 giugno 1989 n. 236, la consolidata e costante prassi dell’Agenzia delle Entrate ha sempre affermato che possono essere qualificati come interventi di eliminazione di barriere architettoniche solo quelli che presentano le caratteristiche tecniche di cui al predetto decreto.

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Tale impostazione interpretativa ha per altro trovato una codificazione espressa nella disciplina specificamente afferente il “bonus eliminazione barriere” al 75%, posto che il comma 4 primo periodo dell’art. 119-ter del DL 34/2020 statuisce che “ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.

Il DM 236/89 stabilisce agli artt. 4 e 8 i requisiti di progettazione per la accessibilità e le specifiche funzionali e dimensionali con riguardo alle seguenti tipologie di interventi relativi a unità immobiliari e a parti comuni di edifici: porte; pavimenti; infissi esterni; arredi fissi; terminali degli impianti; servizi igienici; cucine; balconi e terrazze; percorsi orizzontali; scale; rampe; ascensori; servoscala e piattaforme elevatrici; autorimesse.

La sussistenza di questi requisiti, se ci si intende avvalere del “bonus eliminazione barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 deve risultare da “apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati”, ai sensi del secondo periodo del comma 4 del medesimo art. 119-ter, fermo restando che, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del DL 212/2023, questo adempimento formale è richiesto esclusivamente con riguardo a spese detraibili sostenute a decorrere dal 30 dicembre 2023.

Per altro, sempre a decorrere dal 30 dicembre 2023, fatta salva la norma transitoria di cui al comma 3 del medesimo art. 3 del DL 212/2023, per gli interventi con titolo abilitativo anteriore o, in caso di edilizia libera, con avvio o quanto meno con versamento di un acconto anteriore, le spese detraibili ai fini del “bonus eliminazione barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 sono solo quelle riconducibili ad alcune delle tipologie di interventi precedentemente citati ossia “scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.

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Restano invece a tutt’oggi eleggibili al “bonus casa 36-50%” di cui all’art. 16-bis del TUIR e al “traino” nel “superbonus 65-110%” di cui all’art. 119 del DL 34/2020 tutte le tipologie di interventi di eliminazione di barriere architettoniche (e, quindi, a titolo esemplificativo, anche quelle concernenti porte, pavimenti, infissi esterni e servizi igienici) aventi i requisiti di cui al DM 236/89.

A tale proposito, giova sottolineare che, sebbene la disciplina del “bonus casa 36-50%” di cui all’art. 16-bis del TUIR, cui rinvia anche quella del “superbonus 65-110%” di cui all’art. 119 del DL 34/2020, non richieda anch’essa la formalizzazione della sussistenza dei requisiti di cui al DM 236/89 in una apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati, pare oltremodo opportuno che, nel caso di “traino” nel superbonus, il tecnico abilitato che predispone l’asseverazione “energetica e/o sismica” sugli interventi “trainanti”, committenti e imprese appaltatrici si cautelino facendo redigere a latere, dal medesimo tecnico che firma l’asseverazione “trainante”, anche una formale attestazione della tipologia di interventi di eliminazione di barriere architettoniche le cui spese sono “trainate” nel superbonus, nonché di sussistenza dei corrispondenti requisiti previsti dagli artt. 4 e 8 del DM 236/89 in relazione alla specifica tipologia di interventi effettuati.



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